Ufficio Elettorale -
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I Giudici Popolari fanno parte del Collegio giudicante delle Corti d'Assise e delle Corti d'Assise d'Appello per una precisa prescrizione della nostra Costituzione

Tale partecipazione ha lo scopo principale di attuare un collegamento diretto tra il POPOLO, in nome del quale viene amministrata la giustizia, e la MAGISTRATURA, organo preposto a tale amministrazione. Pertanto ogni due anni, negli anni dispari, l'Ufficio elettorale ha il compito di iscrivere d'ufficio, negli Albi dei Giudici Popolari, tutti i cittadini residenti che nell'anno abbiano compiuto o debbano compiere il 30° o il 31° anno di età  e che siano in possesso dei requisiti prescritti. Quando l'Ufficio elettorale ha terminato gli elenchi con le nuove iscrizioni e gli elenchi delle cancellazioni di chi ha perduto i requisiti, li trasmette al Tribunale che aggiorna gli Albi propriamente detti in suo possesso.

Lo stesso Tribunale provvede ad estrarre a sorte, tra quanti iscritti negli Albi i cittadini che dovranno far parte della giuria popolare. I cittadini estratti sono convocati mediante apposita notifica per opportuni colloqui di valutazione. Se valutati idonei  NON POSSONO RIFIUTARE l'incarico se non per gravissimi motivi.

 

Modalità
L'aggiornamento viene effettuato negli anni dispari dal 1 aprile al 31 luglio. In questo periodo i cittadini in possesso dei requisiti verranno iscritti.
Se un cittadino cambia la residenza dopo il compimento del 31° anno, viene cancellato dagli Albi dei Giudici Popolari del Comune di provenienza. 
Il cittadino che ha  trasferito la propria residenza a Carpi, e non è iscritto negli Albi dei Giudici popolari, può richiedere l'iscrizione con istanza da presentare mediante apposita modulistica e inviarla mediante posta tradizionale, fax o e-mail all'Ufficio elettorale. 
Una volta iscritti, non occorre rinnovare l'iscrizione.

 

Requisiti
Per l'albo dei Giudici Popolari per la Corte d'assise:
- residenza anagrafica nel Comune
- cittadinanza italiana
- godimento dei diritti politici
- buona condotta morale
- età non inferiore ad anni 30 e non superiore ad anni 65
- aver assolto alla scuola dell'obbligo

Per l'albo dei Giudici Popolari per la Corte d'assise d'Appello:
- residenza anagrafica nel Comune
- cittadinanza italiana
- godimento dei diritti politici
- buona condotta morale
- età non inferiore ad anni 30 e non superiore ad anni 65
- diploma di scuola media superiore, di qualsiasi tipo

Esclusioni
Sono esclusi dalla funzione di Giudice Popolare:
- i Magistrati ed i funzionari in attività di  servizio appartenenti o addetti all'Ordine Giudiziario
- gli appartenenti alle Forze Armate dello Stato ed a qualsiasi organo di Polizia anche se non dipendente dallo Stato, in attività di servizio
- i Ministri di qualsiasi culto ed i religiosi di ogni ordine e congregazione

 

Normativa di riferimento
Legge  10 aprile 1951, n. 287 ; Legge 405/1952, art. 3, Legge 1441/1956 art. 27.
 
 

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