Nonché dei vari posteggi isolati ubicati sul territorio, in applicazione a quanto disposto dalla sezione - C) Commercio al dettaglio su Aree Pubbliche - del Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS CoV-2, in relazione allo svolgimento in sicurezza degli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa e del commercio su aree pubbliche in Emilia-Romagna” (Allegato al Decreto del Presidente della Regione n. 82 del 17 maggio 2020)
Ordinanza del Sindaco del 14/04/2021
ORDINA
1. a partire da Giovedì 15 aprile 2021 fino al 30 aprile 2021, l’individuazione delle misure più idonee ed efficaci per mitigare il rischio di diffusione dell’epidemia da Covid-19 nella gestione dei “Mercati ordinari del Giovedì e del Sabato in P.za Martiri e Via U. Da Carpi”, nonché dei posteggi isolati individuati presso le aree concesse del territorio, in applicazione a quanto disposto dalla sezione - C) Commercio al dettaglio su Aree Pubbliche - del Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS CoV-2, in relazione allo svolgimento in sicurezza degli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa e del commercio su aree pubbliche in Emilia- Romagna (Allegato al Decreto del Presidente della Regione n. 82 del 17 maggio 2020), ed in particolare l’adozione:
- dei seguenti criteri e misure di sicurezza al fine di poter consentire lo svolgimento dell’attività di vendita da parte degli esercenti del mercato ordinario del giovedì in P.za Martiri:
a) perimetrazione dell’area di P.za Martiri, mediante collocazione di nastro bianco/rosso, da parte di ciascun ambulante con l’obbligo di fissarlo, agganciandolo tra i due banchi contermini, una volta che si sono posizionati, in modo da evitare che le persone accedano ad altre aree per l’ingresso e/o l’uscita senza utilizzare i varchi individuati;
b) perimetrazione su tutto il lato est, mediante chiusura con barriere fisiche dei passaggi a collegamento dei luoghi P.za Martiri e Re Astolfo, Manfredo Pio, ridotto del Teatro, Cortile Loria, Passo degli sbirri, Accesso al Cortile d’Onore del Castello, Accesso al Cortile
d’Onore; in virtù di quanto stabilito, i requisiti igienico-sanitari verranno rispettati mediante l’utilizzo dei bagni pubblici raggiungibili da P.le Re Astolfo e mediante l’utilizzo dei bagni presenti presso i pubblici esercizi dislocati in prossimità dell’area mercatale;
c) individuazione di tre varchi che consentano contemporaneamente, ma in modo separato, l’immissione e la fuoriuscita dall’area mercatale, di cui uno da realizzare su P.za Martiri all’intersezione con A. Pio, il secondo su P.za Martiri intersezione C.so Fanti ed il terzo su P.za Martiri intersezione C.so Cabassi/via Duomo. Tutti i varchi individuati garantiranno accessi scaglionati, anche con l’ausilio di eventuale presidio in corrispondenza dei medesimi, e zone d’attesa destinate agli avventori in entrata;
d) assicurazione del mantenimento, sia nella zona d’attesa destinata agli avventori in entrata, che durante tutte le attività e le loro fasi, del distanziamento interpersonale di almeno 1 metro, avuto riguardo sia alla clientela che agli operatori commerciali;
e) obbligo di effettuare la vendita solo sul fronte principale (rivolto ad una delle corsie principali), impedendo se necessario, anche attraverso elementi fisici e/o segnaletica dei posteggi, da posizionarsi a cura dell’esercente, l’accesso laterale ai banchi;
f) in caso di presenza di stand questi dovranno essere posizionati in fila indiana ed all’interno dell’area interessata dalla loro occupazione potranno avere accesso massimo due persone in contemporanea;
g) obbligo dell’uso delle mascherine all’interno dell’area mercatale;
h) non è ammesso per ragioni di igiene il commercio di abiti e calzature usati che non abbiano subito un processo di igienizzazione da aziende qualificate prima della loro messa in vendita, con esibizione di certificato che lo attesti. In ogni caso, gli abiti usati devono essere separati dalla merce di nuova fattura e nelle loro immediate vicinanze va apposto un cartello recante la dicitura “Abiti Usati”;
i) al fine di evitare assembramenti e velocizzare gli acquisti, la merce deve essere messa in vendita e sistemata sui banchi in modo ordinato. Non è consentita la vendita di merce posta alla rinfusa su banchi o all’interno di cesti o altri contenitori;
k) informazione pubblica per garantire il distanziamento dei clienti nelle zone d’attesa in entrata e dinnanzi ai singoli posteggi, mediante la predisposizione e l’apposizione in corrispondenza dei varchi d’accesso all’area, nonché in corrispondenza dei singoli posteggi di cartelli in lingua italiana ed inglese, per garantire il distanziamento di almeno 1 metro;
- dei seguenti criteri e misure di sicurezza al fine di poter consentire lo svolgimento dell’attività di vendita da parte degli esercenti del mercato ordinario del sabato di P.za Martiri:
a) perimetrazione dell’area di P.za Martiri, mediante collocazione di nastro bianco/rosso, da parte di ciascun ambulante con l’obbligo di fissarlo, agganciandolo tra i due banchi contermini, una volta che si sono posizionati con il banco, in modo da evitare che le persone accedano ad altre aree per l’ingresso e/o l’uscita senza utilizzare i varchi individuati;
b) perimetrazione su tutto il lato est, mediante chiusura con barriere fisiche dei passaggi a collegamento dei luoghi P.za Martiri e Re Astolfo, Manfredo Pio, ridotto del Teatro, Cortile Loria, Passo degli sbirri, Accesso al Cortile d’Onore del Castello, Accesso al Cortile d’Onore; in virtù di quanto qui stabilito, i requisiti igienico-sanitari verranno rispettati mediante l’utilizzo dei bagni pubblici raggiungibili da P.le Re Astolfo e mediante l’utilizzo dei bagni presenti presso i pubblici esercizi dislocati in prossimità dell’area mercatale;
c) individuazione di due varchi che consentano contemporaneamente, ma in modo separato, l’immissione e la fuoriuscita dall’area mercatale, di cui uno da realizzare su P.za Martiri all’intersezione con A. Pio, il secondo su P.za Martiri intersezione asse C.so Cabassi-Fanti fronte Duomo. Tutti i varchi individuati garantiranno accessi scaglionati, anche con l’ausilio di eventuale presidio in corrispondenza dei medesimi, e zone d’attesa destinate agli avventori in entrata;
d) assicurazione del mantenimento, sia nella zona d’attesa destinata agli avventori in entrata, che durante tutte le attività e le loro fasi, del distanziamento interpersonale di almeno 1 metro, avuto riguardo sia alla clientela che agli operatori commerciali;
e) obbligo di effettuare la vendita solo sul fronte principale (rivolto ad una delle corsie principali), impedendo se necessario, anche attraverso elementi fisici e/o segnaletica dei posteggi, da posizionarsi a cura dell’esercente, l’accesso laterale ai banchi;
f) in caso di presenza di stand questi dovranno essere posizionati in fila indiana e all’interno dell’area interessata dalla loro occupazione potranno avere accesso massimo due persone in contemporanea;
g) obbligo dell’uso delle mascherine all’interno dell’area mercatale;
h) non è ammesso per ragioni di igiene il commercio di abiti e calzature usati che non abbiano subito un processo di igienizzazione da aziende qualificate prima della loro messa in vendita, con esibizione di certificato che lo attesti. In ogni caso gli abiti usati devono essere separati dalla merce di nuova fattura e nelle moro immediate vicinanze va apposto un cartello recante la dicitura “Abiti Usati”;
i) al fine di evitare assembramenti e velocizzare gli acquisti, la merce deve essere messa in vendita e sistemata sui banchi in modo ordinato. Non è consentita la vendita di merce posta alla rinfusa su banchi o all’interno di cesti o altri contenitori;
j) informazione pubblica per garantire il distanziamento dei clienti nelle zone d’attesa in entrata e dinnanzi ai singoli posteggi, mediante la predisposizione e l’apposizione in corrispondenza dei varchi d’accesso all’area, nonché in corrispondenza dei singoli posteggi di cartelli in lingua italiana ed inglese, per garantire il distanziamento di almeno 1 metro;
- dei seguenti criteri e misure di sicurezza al fine di poter consentire lo svolgimento dell’attività di vendita da parte degli esercenti alimentari del mercato ordinario del giovedì e sabato di Via U. Da Carpi:
a. perimetrazione dell’area di sottostrada di Via U. Da Carpi, già in parte circoscritta in via permanente da rete metallica delimitante l’area sui lati est e parzialmente nord, con completamento, nelle parti mancanti, mediante collocazione di idonea transennatura idonea e nastro bianco/rosso, compresa la delimitazione fino all’innesto con lo stradello che collega l’area parchiva di via U. Da Carpi con la via
F.lli Cervi;
b. individuazione di due varchi distinti, di cui uno che consenta l’accesso in entrata per gli avventori in corrispondenza dell’accesso all’area mercatale all’altezza dell’aiuola a confine con la pista ciclopedonale ed altro, riservato all’uscita a confine con la recinzione del campo di allenamento posto a sud della palestra comunale; tra i due varchi dovrà essere realizzata, con apposita delimitazione, una zona di attesa destinata agli avventori in entrata; entrambi i varchi individuati garantiranno accessi scaglionati anche con l’ausilio di presidio in corrispondenza dei medesimi, e delle zone d’attesa destinate agli avventori in entrata;
c. assicurazione del mantenimento, sia nella zona d’attesa destinata agli avventori in entrata, che durante tutte le attività e le loro fasi, del distanziamento interpersonale di almeno 1 metro, avuto riguardo sia alla clientela che agli operatori commerciali;
d. obbligo dell’uso delle mascherine all’interno dell’area mercatale;
e. informazione pubblica per garantire il distanziamento dei clienti nelle zone d’attesa in entrata e dinnanzi ai singoli posteggi, mediante la predisposizione e l’apposizione in corrispondenza dei varchi d’accesso all’area, nonché in corrispondenza dei singoli posteggi di cartelli in lingua italiana ed inglese, per garantire il distanziamento di almeno 1 metro;
f. obbligo di effettuare la vendita solo sul fronte principale (rivolto ad una delle corsie principali), impedendo se necessario, anche attraverso elementi fisici e/o segnaletica dei posteggi, da posizionarsi a cura dell’esercente, l’accesso laterale ai banchi; g. al fine di evitare assembramenti e velocizzare gli acquisti, la merce deve essere messa in vendita e sistemata sui banchi in modo ordinato. Non è consentita la vendita di merce posta alla rinfusa su banchi o all’interno di cesti o altri contenitori;
- i seguenti criteri e misure di sicurezza, al fine di poter consentire lo svolgimento dell’attività di vendita da parte degli esercenti autorizzati dei posteggi isolati individuati presso le aree concesse del territorio:
a) idonea delimitazione dell’area, a cura degli esercenti, mediante la collocazione di transenne e/o nastro bianco/rosso, in modo da consentire l’accesso all’area, solo dall’ingresso autorizzato; dovrà, inoltre, essere collocata a terra, sempre a carico dell’esercente, una striscia di nastro adesivo visibile, avente lunghezza pari alla lunghezza del banco di vendita, in modo da consentire il rispetto della distanza di almeno 1 m dall’operatore al cliente;
b) individuazione nell’area concessa, sui due lati opposti, di due corridoi, da delimitarsi, sempre a cura dell’esercente, con transenne o nastro bianco/rosso, che consentano uno l’accesso in entrata per gli avventori e che venga utilizzato anche come area di sosta per la clientela in attesa che arrivi il proprio turno per essere serviti, e l’altro per l’uscita degli avventori;
c) ogni operatore presente (sia titolare che dipendente/collaboratore famigliare), tenuto conto del criterio oggettivo di almeno 1 m di distanziamento sociale, potrà nella circostanza servire ciascuno un solo cliente, al fine di evitare code e sovraffollamenti all’interno dell’area concessa;
d) assicurazione del mantenimento, sia nella zona d’attesa destinata agli avventori in entrata, che durante tutte le attività e le loro fasi, del distanziamento interpersonale di almeno 1 metro, avuto riguardo sia alla clientela che agli operatori commerciali;
e) informazione pubblica, a cura di ciascun esercente, per garantire il distanziamento dei clienti nelle zone d’attesa in entrata e dinnanzi al singolo posteggio, mediante la predisposizione e l’apposizione in corrispondenza dei singoli posteggi di cartelli in lingua italiana ed inglese, per garantire il distanziamento di almeno 1 metro;
- delle seguenti misure sia da parte degli esercenti la vendita all’interno dei mercati del giovedì e sabato di P.za Martiri e Via U. Da Carpi, nonché dagli esercenti autorizzati dei posteggi isolati individuati presso le aree concesse del territorio:
- pulizia e igienizzazione quotidiana delle attrezzature prima dell’avvio delle operazioni di mercato di vendita;
- è obbligatorio l’uso delle mascherine, mentre l’uso dei guanti può essere sostituito da una igienizzazione frequente delle mani;
- messa a disposizione della clientela di prodotti igienizzanti per le mani in ogni banco;
- rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro;
- rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro dagli altri operatori anche nelle operazioni di carico e scarico;
- in caso di vendita di abbigliamento: dovranno essere messi a disposizione della clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente per scegliere in autonomia, toccando, la merce;
- in caso di vendita di beni usati: igienizzazione dei capi di abbigliamento e delle calzature prima che siano poste in vendita;
- il rispetto dei punti 1, 4, 5, 6, 7 lett. c) e 8 dell’allegato 5 del DPCM 26 aprile 2020;
- qualora non già collocato, l’esercente avrà cura di dotarsi di un contenitore idoneo per la raccolta dei rifiuti di natura indifferenziata (mascherine, guanti usati ecc);
2. che in caso d’inottemperanza alla presente Ordinanza, si procederà ai sensi dell’art. 4 “Sanzioni e Controlli” del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, con la comminazione della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 400 a € 1.000 e la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’attività da 5 a 30 giorni nel corso dell’esercizio attività d’impresa, ai sensi dell’articolo 2 comma 1 del DL 16 maggio n. 33;
3. che in caso di mancato rispetto dei protocolli e linee guida regionali o nazionali è prevista, ai sensi dell’art. 1 comma 15 del DL 16 maggio n. 33, la sospensione dell'attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza e comunque fino a 5 gg;
4. che qualora si renda necessario, al fine del contenimento del rischio di diffusione dell’epidemia da Covid-19, saranno attuate ulteriori misure più idonee ed efficaci, nel rispetto di quanto indicato dal prescritto protocollo regionale in materia, nonchè da successive disposizioni normative;
5. di dare atto che il Responsabile del procedimento è la D.ssa Emanuela Pezzali in qualità di Responsabile dell’Ufficio Commercio del Comune di Carpi;
Ordinanza Sindacale (integrale)
Protocollo n. 23411 del 14/04/2021