La Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, ha comunicato che, ai sensi dell'art. 1, comma 4 della L. 2 marzo 2023, n. 22, i rappresentanti dei partiti, delle formazioni politiche, dei movimenti e delle liste civiche che aderiscono alle norme di un apposito codice di autoregolamentazione, possono trasmettere alla Commissione, con il consenso degli interessati, le liste provvisorie delle candidature per le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia nonché per le elezioni politiche nazionali, regionali, comunali e circoscrizionali, entro il settantacinquesimo giorno antecedente la data stabilita per lo svolgimento delle medesime elezioni, al fine di verificare la sussistenza di eventuali condizioni ostative alle candidature.

 

La Commissione ha richiesto ai Comuni di fornire adeguata comunicazione relativamente alla possibilità di cui sopra, nei confronti dei soggetti interessati. Di seguito si riporta pertanto la documentazione pervenuta dalla Commissione, unitamente ai riferimenti della stessa.

 

 Comunicazione commissione parlamentare

 

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