Nel turno di ballottaggio si vota esclusivamente per il Sindaco e non per le liste collegate o i candidati consiglieri.
La legge stabilisce: “Il voto si esprime tracciando un segno sul rettangolo entro il quale è scritto il nome del candidato prescelto” (art. 72, comma 8, d.lgs. 267/2000).
A salvaguardia della validità del voto, le istruzioni ministeriali prevedono che è comunque valido il voto nei seguenti casi:
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quando l’espressione del voto sia stata impropriamente apposta fuori dallo spazio contenente il nominativo del candidato, ad esempio sul contrassegno di una lista collegata;/p>
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in presenza di più segni di voto apposti sul nominativo del candidato alla predetta carica e/o su uno o più simboli di liste collegate.
Votandosi esclusivamente per il candidato Sindaco non è ammesso il voto disgiunto (segno sul nominativo di un candidato sindaco e altro segno su un contrassegno di lista non collegata a tale candidato). In tale caso la scheda è NULLA.