CILA Superbonus
Il DL n. 77/2021 Semplificazioni bis è stato convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 181 del 30 luglio 2021, e così modificato l’art. 119 del DL n. 34/ 2020 Rilancio in tema di superbonus per favorire l’efficientamento energetico e strutturale degli edifici.
Si invita a scaricare:
In estrema sintesi:
- MODULO CILA-S.
- Deve essere utilizzato dal 5 agosto 2021 per eseguire gli interventi agevolati con superbonus 110%. Dalla stessa data, non è più possibile utilizzare la modulistica edilizia unificata regionale
- Restano valide ed efficaci le CILA presentate in data precedente (cioè fino al 4 agosto 2021) attraverso i modelli regionali, ma eventuali varianti in corso d’opera a questi, dovranno essere comunicate mediante il nuovo MODELLO CILA-S.
- INTERVENTI STRUTTURALI E PROSPETTI.
Gli interventi che beneficiano del superbonus possono anche riguardare- parti strutturali dell’edificio: pertanto, in tal caso, nel MODULO CILA-S il progettista dovrà compilare il quadro 2) per opere soggette a deposito del progetto strutturale, oppure il quadro 3) per opere soggette al rilascio di autorizzazione sismica, e predisporre e allegare al MODULO CILA-S la relativa documentazione.
- prospetti dell’edificio: l’eventuale modifica dei prospetti, conseguente alla realizzazione degli interventi di efficientamento energetico e/o degli interventi strutturali, non muta la tipologia delle opere qualificate di manutenzione straordinaria ed eseguite con CILA-S.
- ELABORATI PER INTERVENTI CHE COSTITUIVANO ATTIVITÀ EDILIZIA LIBERA.
- Gli interventi di attività edilizia libera (art. 6 DPR 380/2001 e Glossario) sono comunque da qualificare come manutenzione straordinaria e soggetti a CILA-S.
- Non occorre allegare elaborati progettuali ma soltanto una sintetica descrizione dell’intervento, da inserire nel quadro 1) del medesimo modulo.
- Più in generale, il MODULO CILA-S prevede che, di norma, anche per gli interventi non ricompresi, in precedenza, nell’attività edilizia libera, sia sufficiente la mera descrizione dell’intervento.
- Resta immodificata la necessità della completa progettazione strutturale, ove l’intervento interessi le strutture dell’edificio.
- INTERVENTI COMPLESSI.
Nel caso in cui sulla medesima unità immobiliare siano svolti sia lavori che beneficiano del superbonus 110%, sia lavori che non ne beneficiano, occorre presentare più titoli edilizi (dal MODULO CILA-S, quadro d), punto d.3)