Per consentire l’installazione di moduli abitativi e produttivi temporanei
Il Consiglio comunale di Carpi, dopo la pausa forzata dovuta al sisma del 20-29 maggio scorso, si è ritrovato per la prima volta ieri, 25 giugno. In questa occasione è stata approvata (all’unanimità) una delibera di modifica al Regolamento edilizio comunale (con relativo allegato) che consente di semplificare l’iter burocratico per l’installazione di moduli abitativi provvisori e la delocalizzazione temporanea delle attività produttive dopo il terremoto.
“Questa modifica – ha spiegato l’assessore all’Urbanistica Simone Tosi presentando il provvedimento in aula – ha il fine di agevolare il ritorno alle abitazioni private e l’avvio dei processi di ripristino delle aziende interessate dalle scosse. Già i nostri uffici hanno ricevuto diverse richieste, anche da residenti di comuni vicini. Tra Fossoli e Cortile almeno il 50% delle case e dei fabbricati rurali è crollato e la restante parte ha subito danni. In futuro dovremo poi provvedere a modificare il Regolamento edilizio comunale e gli stessi strumenti urbanistici visto che il nostro territorio, ormai è chiaro, è zona sismica. Stiamo tra l’altro coordinando questi provvedimenti anche con gli altri comuni delle Terre d’Argine e non va sottovalutato il fatto che per i prossimi anni i nostri uffici tecnici dovranno sobbarcarsi una grande mole di lavoro: servirà dunque un loro potenziamento per dare risposte celeri ai cittadini e alle aziende…”
Il provvedimento (immediatamente eseguibile) prevede che i proprietari di un immobile dichiarato inagibile possano collocare su un’area di loro proprietà o di loro disponibilità moduli abitativi provvisori (casette in legno, ‘hangar’ per attrezzi e mezzi o animali, container) previa presentazione di una semplice comunicazione d’inizio lavori in carta libera. Questa consentirà di avere 180 giorni di tempo per presentare un’autorizzazione edilizia per l’esecuzione dei lavori all’immobile inagibile e altri 30 per rimuovere il modulo temporaneo. Sono previste poi deroghe alle disposizioni vigenti per la collocazione totale e parziale in altre sedi di attività economiche produttive, e anche con destinazione d’uso diversa (pure qui la durata massima è di sei mesi), rispettando determinate condizioni. Tutte le aziende agricole e zootecniche che hanno subito danni potranno poi attuare interventi edilizi relativi al ripristino dei fabbricati danneggiati in deroga alle disposizioni vigenti e potranno anch’esse delocalizzare in parte o totalmente la loro attività nelle vicinanze e anche in moduli provvisori, con le stesse tempistiche previste per le abitazioni private. Tutti gli interventi edilizi poi saranno esentati dal pagamento di qualsiasi onere di urbanizzazione.
Subito dopo l’approvazione della delibera è stato votato dal Consiglio comunale, anch’esso all’unanimità, un ordine del giorno sottoscritto dal Sindaco e dai capigruppo consiliari (oltre che da Luca Lamma di Fli) relativo proprio all’emergenza terremoto per le aziende agricole della zona: con questo atto il civico consesso chiede al Presidente della Regione Vasco Errani (nonché Commissario straordinario per la ricostruzione) di derogare alla legge urbanistica dell’Emilia-Romagna che impone di ricostruire in zona agricola in modo fedele per dimensioni, materiali e tipologia architettonica. “Chiediamo alla Regione – si legge nel testo dell’odg - di modificare le normative affinché si possa permettere la ricostruzione in zona agricola permettendo tipologie costruttive differenti come il legno e dimensioni minori degli edifici preesistenti, pur mantenendo alcune caratteristiche tipologiche come tetti spioventi e intonacatura delle facciate”. “Terremo d’occhio la Regione affinchè adotti questi provvedimenti” ha concluso l’assessore Tosi rispondendo ad una sollecitazione del consigliere di ApC Giorgio Verrini.

A seguire il testo dell’allegato alla delibera in questione


MODIFICHE AL REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE PER L’INSTALLAZIONE DI MODULI ABITATIVI PROVVISORI E LA DELOCALIZZAZIONE TEMPORANEA DELLE ATTIVITA’ PRODUTTIVE DOPO GLI EVENTI SISMICI DEL 20 E 29 MAGGIO 2012
ALLEGATO A

Art. 23bis – Disposizioni temporanee per l’installazione di moduli abitativi provvisori e la delocalizzazione delle attività produttive.
In seguito agli eventi sismici verificatisi a far data dal 20 maggio 2012, al fine di favorire il processo di riparazione e/o ricostruzione delle abitazioni private e di immobili ad uso non abitativo, nel rispetto delle disposizioni emanate con il DL. N. 74 del 6 giugno 2012, si dispone quanto segue:
 i proprietari degli immobili, utilizzati alla data del 20 maggio 2012 di cui dovrà essere fornita specifica documentazione attestante l’utilizzo, dichiarati inagibili possono collocare su aree di proprietà o di cui sia dichiarata la disponibilità, moduli abitativi provvisori.

Per la collocazione del modulo abitativo il proprietario dell’immobile dichiarato inagibile deve presentare allo Sportello Unico per l’Edilizia apposita comunicazione d’inizio lavori in carta libera. Detta comunicazione, redatta quale autocertificazione, dovrà contenere la seguente documentazione:
1. le generalità e la firma del soggetto proprietario dell’immobile dichiarato inagibile;
2. titolo attestante la proprietà o disponibilità dell’area sulla quale dovrà essere collocato il modulo abitativo;
3. estratto planimetrico catastale sul quale riportare l’ubicazione esatta del modulo abitativo;
4. estremi e generalità del Tecnico abilitato incaricato, del Direttore dei Lavori e del coordinatore per la sicurezza, impresa esecutrice;
5. copia della certificazione attestante l’inagibilità dell’immobile.

Lo Sportello Unico per l’Edilizia fornirà la necessaria assistenza alla compilazione della richiesta ed all’eventuale reperimento del materiale a corredo della stessa.
L’autorizzazione alla collocazione del modulo abitativo è a carattere temporaneo e dovrà rispettare i seguenti termini:
• entro 180 giorni dalla presentazione della comunicazione di collocazione del modulo abitativo dovrà essere presentato specifico titolo edilizio autorizzativo per l’esecuzione dei lavori di ripristino dell’immobile inagibile;
• entro 30 giorni dal rilascio del certificato di agibilità dell’edificio interessato dai lavori di ripristino, il modulo abitativo dovrà essere rimosso.

La sussistenza dell’autorizzazione alla collocazione del modulo abitativo provvisorio per i primi 180 giorni è provata dalla copia della comunicazione; per i giorni successivi e superiori ai 180 giorni la copia della richiesta del titolo edilizio per l’esecuzione dei lavori di ripristino dell’immobile dichiarato inagibile, integrerà la comunicazione di cui sopra.
Eventuali deroghe ai termini precedentemente riportati, potranno essere concesse solo se strettamente subordinate alla presentazione di titoli edilizi idonei.
Le aziende che hanno subito danni in conseguenza degli eventi calamitosi, potranno ripristinare le sezioni produttive e/o procedere alla delocalizzazione totale o parziale delle attività stesse nel rispetto delle disposizioni dettate dall’art. 19 del DL 74/2012 e successivi provvedimenti legislativi.
Al fine di favorire la rapida ripresa delle attività economiche sono previste specifiche deroghe alle disposizioni vigenti per la collocazione in altre sedi, in via temporanea e con destinazione d’uso diversa.
In deroga alle disposizioni vigenti è prevista la ricollocazione delle attività economiche in via temporanea (durata 6 mesi) previo impegno ad adeguare il locale o al rientro nella sede originaria.
La ricollocazione delle attività economiche in altra sede, anche se con destinazione d’uso diversa, potrà avvenire alle seguenti condizioni:
-l’immobile presso il quale è ubicata l’attività deve essere stato dichiarato inagibile;
deve essere privilegiata la ricollocazione dell'attività economica in unità edilizie esistenti e sfitte, o eventualmente in locali propri seppur con destinazione diversa (garage, abitazione privata, laboratori);
-va verificata la possibilità degli allacciamenti (ENEL, Acqua, fogne);
-va rispettata la viabilità di auto e pedoni, il codice della strada, la sicurezza per i fruitori e l'accesso;
-per le attività di preparazione e somministrazione alimenti non sono possibili deroghe alle norme sanitarie igieniche (la ricollocazione deve avvenire in locale idoneo), per la sola attività di vendita di prodotti confezionati sono possibili deroghe;
-per i servizi alla “persona” (parrucchieri, estetisti) è possibile anche la ricollocazione in locali con destinazione d'uso non adeguata (garage) purché il gestore si impegni alla messa a norma, nell'arco di 6 mesi, dei locali dal punto di vista igienico sanitario;
per le attività artigianali, il titolare deve rispettare le norme di tutela dei lavoratori;
-i servizi pubblici primari (farmacie, Studi medici, Forni, Alimentari, carburanti, ecc.). hanno la priorità.

Il Titolare dell’attività, prima della ricollocazione in “altro locale” dovrà presentare specifica comunicazione, inviandola alla PEC suap@pec.terredargine.it, con firma digitale, allegando l' impegno di adeguarsi alle norme edilizie, sanitarie ed ambientali entro 6 mesi dal trasferimento o il rientro nella precedente sede entro tale data.
In caso si proceda alla ricollocazione su “area” privata o di cui sia dichiarata la disponibilità, occorre seguire le seguenti disposizioni:
-ricollocazione su “area privata o in disponibilità”: comunicazione tramite Pec o FAX al SUE, con relazione tecnica descrittiva contenente i dati anagrafici del richiedente e dichiarazione di disponibilità dell’area, planimetria localizzativa, con tipologie e misure della struttura;
-ricollocazione su “area pubblica o di uso pubblico”: richiesta di occupazione di suolo pubblico con indicato il numero di inagibilità, la planimetria di collocazione, le misure, tipologia e il periodo di collocazione; va consegnata a mano all'uff. Concessioni Precarie, con ritiro dell'autorizzazione.

Le disposizioni riguardanti il ripristino delle attività produttive e/o la delocalizzazione totale o parziale delle attività stesse valgono anche per le aziende/società/cooperative ecc. operanti nel settore agricolo.
Tutte le attività produttive operanti nel settore agricolo e della zootecnia che hanno subito danni, potranno attuare tutti gli interventi edilizi necessari al ripristino dei fabbricati danneggiati, in deroga alle disposizioni vigenti e nel rispetto dei vincoli paesaggistici, delle norme della pianificazione urbanistica comunale, nonché nel rispetto del DL. N. 74/2012.
Le aziende che hanno subito danni potranno, temporaneamente, delocalizzare totalmente o parzialmente le proprie attività in strutture esistenti e/o situate in prossimità delle aziende danneggiate, verificata l’agibilità degli stessi, anche se con destinazione d’uso originaria diversa.
La delocalizzazione delle attività potrà avvenire anche in strutture/moduli provvisorie/i, la cui collocazione all’interno delle unità aziendali potrà avvenire alle seguenti condizioni:
• l’immobile (stalla, fienile, allevamento, ecc.) deve essere dichiarato inagibile;
• L’autorizzazione alla collocazione delle strutture provvisorie è a carattere temporaneo e dovrà rispettare i seguenti termini:
1. Il proprietario dell’immobile dichiarato inagibile deve presentare allo SUE apposita comunicazione d’inizio lavori in carta libera, con i contenuti di cui al comma 2) del presente articolo;
2. entro 180 giorni dalla presentazione della comunicazione di collocazione del modulo provvisorio dovrà essere presentato specifico titolo edilizio autorizzativo per l’esecuzione dei lavori di ripristino dell’immobile inagibile;
3. entro 30 giorni dal rilascio del certificato di agibilità dell’edificio interessato dai lavori di ripristino, le strutture temporanee dovranno essere rimosse.

Tutti gli interventi edilizi, attività di delocalizzazione ecc. sono esenti dal pagamento di qualsiasi contributo commisurato all’incidenza degli oneri di urbanizzazione nonché del costo di costruzione.
Per quanto non riportato espressamente nel presente articolo si rimanda alle disposizioni dettate dal DL. 74/2012 e successive disposizioni vigenti e/o che saranno emanate per fronteggiare la situazione di crisi e favorire le popolazioni colpite dagli eventi sismici.

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