Il ravvedimento operoso consiste nella possibilità per il contribuente di regolarizzare la propria posizione tributaria a seguito di omesso o insufficiente versamento di imposte e tributi pagando sanzioni ridotte; il vantaggio è appunto la riduzione delle sanzioni proporzionale al tempo che intercorre tra violazione di obblighi tributari e ravvedimento operoso.

Si tratta di un istituto importante del diritto tributario italiano: il contribuente può regolarizzare spontaneamente la propria posizione tributaria versando l’importo dovuto maggiorato da sanzioni e interessi ridotti.

Il contribuente può fruire di tale istituto, a condizione che la violazione non sia stata già constatata/contestata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza.

 

I vari step previsti per il ravvedimento operoso possono così essere riassunti:

  • ravvedimento sprint: esercitabile entro il 14° giorno dalla scadenza naturale del versamento, con l'applicazione di una sanzione pari allo 0,1% giornaliero (1/10 del 1%)
  • ravvedimento breve: per versamenti eseguiti oltre il 14° giorno ma entro il 30° giorno la sanzione è pari all'1,5%  (1/10 del 15%)
  • ravvedimento intermedio: per versamenti eseguiti oltre il 30° giorno ma entro il 90° giorno la sanzione applicabile è pari all'1,67% (1/9 del 15%)
  • ravvedimento lungo: per versamenti oltre il 90° giorno ma entro 1 anno la sanzione applicabile è pari al 3,75 (1/8 del 30%),
  • ravvedimento biennale: per versamenti eseguiti oltre 1 anno ma entro 2 anni la sanzione applicabile è pari al 4,28 (1/7 del 30%)
  • ravvedimento lunghissimo: per versamenti eseguiti oltre 2 anni ma entro 5 anni la sanzione applicabile è pari al 5,00% (1/6 del 30%).

 

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