Liberiamolaria - Manovra antismog

Nuove disposizioni in vigore dal 1° ottobre 2024 al 31 marzo 2025

Liberiamolaria - Manovra antismog
Liberiamolaria - Manovra antismog

Descrizione

Dal 1° ottobre al 31 marzo 2025 sono in vigore le misure per combattere l’inquinamento e migliorare la qualità dell’aria, a partire dalle limitazioni alla circolazione per i veicoli più inquinanti, alle regole di utilizzo per stufe e camini, al divieto di bruciare residui vegetali.

Misure strutturali
Limitazioni alla circolazione
Dal 1° ottobre 2024 al 31 marzo 2025 divieto di circolazione nell’area definita dall'Ordinanza dalle 8.30 alle 18.30 da lunedì a venerdì e tutte le domeniche (Allegato 1 in fondo alla pagina). La manovra ordinaria è sempre sospesa nella giornata del sabato.
 
Veicoli che NON possono circolare:
  • veicoli Benzina Euro 0 (pre euro), Euro 1 ed Euro 2;
  • veicoli Gpl/benzina o Metano/benzina Euro 0 (pre euro) ed Euro 1;
  • veicoli diesel Euro 0 (pre euro), Euro 1, Euro 2, Euro 3 ed Euro 4, anche se dotati di filtro antiparticolato;
  • ciclomotori e motocicli Euro 0 (pre euro) ed Euro 1;
  • veicoli diesel Euro 5 solo nelle domeniche ecologiche e nei giorni di applicazione delle misure emergenziali.
Veicoli che possono sempre circolare perché esentati dal divieto di circolazione:
  • autoveicoli elettrici e ibridi dotati di motore elettrico;
  • ciclomotori e motocicli elettrici;
  • autoveicoli con almeno 3 persone a bordo (car pooling) se omologati per 4 o più posti, e con almeno 2 persone se omologati per 2 o 3 posti;
  • autoveicoli immatricolati per trasporti specifici e veicoli per uso speciale, come definiti dall’art. 54 del Codice della Strada;
  • veicoli aderenti al sistema Move-In (Monitoraggio dei veicoli inquinanti).
Altre misure strutturali in vigore per contrastare l'inquinamento atmosferico:
  • divieto di mantenere il motore acceso durante le soste, le fermate e gli arresti prolungati;
  • domeniche ecologiche, con blocco della circolazione per tutti i veicoli diesel Euro 5 durante il periodo di validità dell’ordinanza;
  • riduzione di 1°C della temperatura negli edifici residenziali e commerciali/produttivi;
  • divieto di utilizzo di impianti di riscaldamento a biomassa con classificazione inferiore a 3 stelle, qualora siano presenti altre fonti di riscaldamento;
  • divieto di combustioni all'aperto per scopi di intrattenimento (ad accezione dei barbecue e nel rispetto delle ulteriori misure aggiuntive indicate di seguito);
  • divieto di abbruciamento dei residui vegetali (escluse le deroghe indicate).
Misure emergenziali
Attivate in caso di superamento dei limiti giornalieri di PM10, le seguenti misure vengono applicate:
  • blocco dei veicoli diesel Euro 5;
  • divieto di utilizzo di impianti di riscaldamento a biomassa con classificazione inferiore a 4 stelle, ove siano presenti altre fonti di riscaldamento;
  • divieto di spandimento dei liquami, salvo specifiche deroghe;
  • applicazione delle misure emergenziali anche durante il weekend, incluse le giornate di sabato e domenica.
Misure aggiuntive valide dal 1 ottobre 2024 al 31 dicembre 2024 (prevalenti rispetto a misure analoghe indicate nei punti precedenti)
A seguito del superamento di 25 giornate con livelli di PM10 oltre i limiti, il Comune di Carpi ha adottato ulteriori misure:
  • divieto di combustioni all'aperto, incluse quelle per barbecue alimentati a carbonella o legna;
  • divieto assoluto di utilizzo di generatori di calore a biomassa legnosa (legna, pellet, cippato, ecc.), indipendentemente dalla certificazione ambientale, qualora siano presenti impianti di riscaldamento alternativi;
  • divieto di spandimento dei liquami zootecnici e di concessione delle deroghe previste dalla normativa regionale, salvo casi eccezionali verificati dalle autorità competenti.
 

Data: 1 Ottobre 2024

Allegati

Disposizioni finalizzate a ridurre l’inquinamento atmosferico

Allegato 1 - Delimitazione area soggetta alle limitazioni del traffico veicolare

Allegato 2 - Veicoli oggetto di deroga ai provvedimenti di limitazione della circolazione

Ultimo aggiornamento: 1 Ottobre 2024, 16:05