Delibera C.C. n.224 dell'11.12.2003 - In vigore dal 1.1.2004 Abrogato il Reg. approvato con Delibera CC.178 del 8.02.90

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL
SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI




APPROVATO CON DELIBERA CONSILIARE N.224 DELL’11.12.2003






IN VIGORE DAL 1° GENNAIO 2004
INDICE

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI E DEFINIZIONI 3
Art. 1 Finalità del presente regolamento 3
Art. 2 Campo di applicazione del presente regolamento 3
Art. 3 Definizioni 3
Art. 4 Classificazione dei rifiuti 5
Art. 5 Oggetto e contenuti del presente regolamento 6
Art. 6 Modalità di esercizio delle competenze del Comune in materia di gestione dei rifiuti 6
Art. 7 Attività di gestione dei rifiuti svolte dal Comune 6
TITOLO II ASSIMILAZIONE DI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI AI RIFIUTI URBANI
(RIFIUTI DICHIARATI URBANI) 7
Art. 8 Assimilazione di rifiuti speciali ai rifiuti urbani 7
Art. 9 Norme di esclusione 7
Art. 10 Coefficiente di produttività specifica 7
Art. 11 Limiti qualitativi per il conferimento dei rifiuti assimilati al pubblico servizio 7
Art. 12 Limiti quantitativi per il conferimento dei rifiuti assimilati al pubblico servizio 8
Art. 13 Requisiti per l'assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti prodotti da singole attività:
procedure di accertamento 8
TITOLO III ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI
DOMESTICI ED ASSIMILATI ED OBBLIGHI DEI CONFERIMENTI 10
Art. 14 Ambito di applicazione delle disposizioni relative ai servizi di raccolta
e trasporto dei rifiuti urbani 10
Art. 15 Area di espletamento del pubblico servizio 10
Art. 16 Competenze del gestore 10
Art. 17 Collocazione dei contenitori per rifiuti urbani ed allestimento delle relative piazzole 11
Art. 18 Conferimento dei rifiuti urbani domestici e dei rifiuti dichiarati urbani 11
Art. 19 Usi vietati dei contenitori 11
Art. 20 Conferimento dei rifiuti urbani domestici ingombranti 12
Art. 21 Conferimento dei rifiuti urbani derivanti da giardini privati 12
Art. 22 Gestione dei rifiuti da esumazioni e estumulazioni 12
Art. 23 Trasporto 13
Art. 24 Modalità di pesatura dei rifiuti raccolti 13
Art. 25 Smaltimento finale 13
TITOLO IV INCENTIVAZIONE DEL RECUPERO DI MATERIALI RIUTILIZZABILI 14
Art. 26 Promozione delle attività inerenti il recupero di materiali riutilizzabili 14
Art. 27 Raccolte differenziate a fini economico produttivi 14
Art. 28 Raccolte differenziate a fini conoscitivi 14
Art. 29 Obblighi per l'esercizio delle raccolte differenziate 14
Art. 30 Stazioni ecologiche attrezzate 14
Art. 31 Modalità di effettuazione raccolte differenziate 15
Art. 32 Rifiuti urbani pericolosi 15
Art. 33 Modalità di raccolta differenziata di rifiuti di imballaggi 16
Art. 34 Modalità di informazione degli utenti 16
Art. 35 Divieti ed obblighi degli utenti 17
Art. 36 Attività del volontariato 17
Art. 37 Modalità per i produttori di rifiuti speciali e rifiuti da imballaggi secondari e terziari che intendano affidare al servizio pubblico lo specifico rifiuto recuperabile 18

TITOLO V DISCIPLINA DELLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI PRODOTTI
ESTERNAMENTE ALL'AREA DEL SERVIZIO DI RACCOLTA 19
Art. 38 Ambito di applicazione delle disposizioni del presente titolo 19
Art. 39 Obblighi generali dei residenti nelle zone non raggiunte dal pubblico servizio 19
Art. 40 Smaltimento della frazione organica del rifiuto domestico 19
Art. 41 Smaltimento dei materiali per i quali sono state istituite forme di raccolta differenziata 19
Art. 42 Rifiuti urbani domestici ingombranti 19
Art. 43 Rifiuti urbani pericolosi 19
Art. 44 Rifiuti urbani da giardino 19
TITOLO VI NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI 20
Art. 45 Modalità di svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti urbani esterni 20
Art. 46 Criteri ed area di espletamento del servizio di raccolta dei rifiuti urbani esterni 20
Art. 47 Organizzazione del servizio di raccolta dei rifiuti urbani esterni 20
Art. 48 Installazione ed uso di contenitori porta rifiuti 20
Art. 49 Divieti ed obblighi degli utenti di spazi pubblici 20
Art. 50 Carico e scarico di merci e materiali e deafissione manifesti 20
Art. 51 Pulizia di aree pubbliche occupate da cantieri 21
Art. 52 Manifestazioni pubbliche 21
Art. 53 Obblighi di chi conduce animali domestici su aree pubbliche 21
Art. 54 Pulizia delle aree esterne a pubblici esercizi 21
Art. 55 Pulizia delle aree adibite a Luna Park, circhi e spettacoli viaggianti 21
Art. 56 Pulizia dei mercati 21
Art. 57 Esercizi stagionali, piscine e campeggi 22
Art. 58 Pulizia dei terreni non edificati 22
Art. 59 Altre attività relative allo smaltimento dei rifiuti urbani esterni 22
TITOLO VII DISPOSIZIONI SANZIONATORIE 23
Art. 60 Regime sanzionatorio 23
TITOLO VIII DISPOSIZIONI VARIE E FINALI 25
Art. 61 Osservanza di altre disposizioni e dei regolamenti comunali 25
Art. 62 Abrogazione di precedenti Regolamenti 25

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI E DEFINIZIONI

Art. 1 Finalità del presente regolamento
Il presente regolamento è adottato ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. 5 febbraio 1997 n° 22 al fine di sta-bilire:
a. le disposizioni per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
b. le modalità di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
c. le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani al fine di ga-rantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi per il raggiungimento degli obiettivi definiti anche dalla normativa regionale in materia e dagli strumenti di pianificazione/programmazione provinciale;
d. le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi, e dei rifiuti da esumazioni ed estumulazioni;
e. le disposizioni necessarie ad ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti prima-ri di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;
f. le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento;
g. l’assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani ai fini della rac-colta e dello smaltimento sulla base dei criteri fissati ai sensi dell’art. 18, comma 2, lettera d) del D.Lgs. 22/97.

Art. 2 Campo di applicazione del presente regolamento
Ove non diversamente specificato nell'articolato, le norme e prescrizioni del presente Regolamento si applicano:
a. per quanto attiene alle disposizioni specifiche di disciplina dei pubblici servizi di gestione dei rifiuti ur-bani, entro i limiti delle zone all'interno delle quali sono istituiti i servizi medesimi;
b. per quanto attiene alle norme finalizzate alla tutela igienico-sanitaria dell'ambiente e della cittadinan-za, nonché al perseguimento degli obiettivi di cui alle lett. a. e d. dell’art. 1 del presente regolamento, all'intero territorio comunale.

Art. 3 Definizioni
In relazione alle successive disposizioni e norme sono fissate le seguenti definizioni:
 rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell’allegato A del D.Lgs. 22/97 di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l’obbligo di disfarsi;
 produttore: la persona la cui attività ha prodotto rifiuti e la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento o di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione dei ri-fiuti;
 detentore: il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che li detiene;
 gestione: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di que-ste operazioni, nonché il controllo delle discariche e degli impianti di smaltimento dopo la chiusura;
 conferimento: le operazioni e modalità attraverso cui i rifiuti vengono trasferiti dai luoghi di produzio-ne ai dispositivi e attrezzature di raccolta, o consegnati a trasportatore debitamente autorizzato;
 raccolta: l’operazione di prelievo, di cernita e di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto;
 raccolta differenziata: la raccolta idonea a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omo-genee, compresa la frazione organica umida, destinate al riutilizzo, al riciclaggio ed al recupero di materia prima;
 smaltimento: le operazioni previste nell’allegato B del D.Lgs. 22/97;
 recupero: le operazioni previste nell’allegato C del D.Lgs. 22/97;
 luogo di produzione dei rifiuti: uno o più edifici o stabilimenti o siti infrastrutturali collegati tra loro all’interno di un’area delimitata in cui si svolgono le attività di produzione dalle quali originano i rifiuti;
 stoccaggio: le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D 15 dell’allegato B del D.Lgs. 22/97, nonché le attività di recupero consistenti nelle ope-razioni di messa in riserva di materiali di cui al punto R 13 dell’allegato C del D.Lgs. 22/97;
 deposito temporaneo: il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti alle seguenti condizioni
- i rifiuti depositati non devono contenere policlorodibenzodiossine, policlorodibenzofurani, policlo-rodibenzofenoli in quantità superiore a 2,5 ppm né policlorobifenile, policlorotrifenili in quantità superiore a 25 ppm;
- i rifiuti pericolosi devono essere raccolti e avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento con cadenza almeno bimestrale indipendentemente dalle quantità in deposito, ovvero, in alternativa quando il quantitativo di rifiuti pericolosi in deposito raggiunge i dieci metri cubi; il termine di du-rata del deposito temporaneo è di un anno se il quantitativo in deposito non supera i dieci metri cubi nell’anno;
- i rifiuti pericolosi devono essere raccolti e avviati alle operazioni di recupero o smaltimento con cadenza almeno trimestrale indipendentemente dalle quantità in deposito o, in alternativa, quan-do il quantitativo di rifiuti non pericolosi in deposito raggiunge i venti metri cubi; il termine di durata del deposito temporaneo è di un anno se il quantitativo in deposito non supera i venti metri cubi nell’anno;
- il deposito temporaneo deve essere effettuato per tipi omogenei e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;
- devono essere rispettate le norme che disciplinano l’imballaggio e l’etichettatura dei rifiuti perico-losi;
 bonifica: ogni intervento di rimozione della fonte inquinante e di quanto dalla stessa contaminato fino al raggiungimento dei valori limite conformi all’utilizzo previsto dell’area;
 messa in sicurezza: ogni intervento per il contenimento o isolamento definitivo della fonte inquinante rispetto alle matrici ambientali circostanti;
 compost da rifiuti: prodotto ottenuto dal compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani nel ri-spetto di apposite norme tecniche finalizzate a definirne contenute e usi compatibili con la tutela am-bientale e sanitaria, e in particolare a definirne i gradi di qualità;
 cernita: operazione di selezione dei materiali di rifiuto ai fini del riciclaggio, della riutilizzazione, del trattamento differenziato e/o del recupero di una o più frazioni merceologicamente omogenee pre-senti nel rifiuto conferito;
 trattamento intermedio: operazioni comportanti modificazioni chimico-fisiche della natura o confor-mazione del rifiuto tal quale, finalizzate a consentirne una più idonea eliminazione, o atte a renderne possibile il riutilizzo, la rigenerazione, il recupero, il riciclo, l'innocuizzazione, compreso l'inceneri-mento;
 stazioni ecologiche di base: piazzole attrezzate con contenitori idonei al conferimento di alcuni materiali della raccolta differenziata; esse sono accessibili in qualsiasi momento;
 stazioni ecologiche attrezzate: aree attrezzate sia con contenitori idonei per la gran parte dei mate-riali della raccolta differenziata, sia con impianti di base per il primo trattamento di alcuni materiali; esse sono custodite ed accessibili soltanto in orari prestabiliti;
 frazione organica: i rifiuti putrescibili, ad alto contenuto di umidità, presenti nei rifiuti urbani e assi-milati;
 frazione secca: i materiali a basso o nullo tenore di umidità e caratterizzati, per alcuni, da elevato contenuto energetico; tale frazione è d’interesse per la raccolta differenziata sia nell’insieme sia nelle singole componenti;
 strutture sanitarie: le strutture pubbliche e private che erogando in forma organizzata e continuativa le prestazioni sanitarie di cui all'art. 2 della L.833/78 danno luogo alla formazione di rifiuti speciali ospedalieri la cui assimilabilità ai rifiuti urbani è disciplinata dal D.M. 25.5.1989 pubblicato nella G.U. n.137/89. Tali strutture, ai sensi della circolare della Regione Emilia Romagna prot. n. 61.3.2/14705 in data 27.7.1989 vanno identificate in quelle assoggettate al procedimento amministrativo dell'autoriz-zazione da parte dell'autorità sanitaria secondo le prescrizioni degli artt. 2 e 17 della L.R. n.2/80 e de-gli artt. 5, 6 e 17 della L.R.10/85, tra esse non rientrando pertanto gli studi professionali ed i locali de-stinati all'esercizio professionale del singolo medico;
 imballaggio: il prodotto, composto di materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere e a proteggere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all’utilizzatore, e ad assicurare la loro presentazione, non-ché gli articoli a perdere usati allo scopo stesso;
 imballaggio per la vendita o imballaggio primario: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, un’unità di vendita per l’utente finale o per il consumatore (es: bottiglie in vetro, bot-tiglie di plastica, contenitori per latte, scatola da scarpe,....);
 imballaggio multiplo o imballaggio secondario: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita, indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale all’utente finale o al consumatore, o che serva soltanto a facilitare il rifornimento degli scaffali nel punto vendita. Esso può essere rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche (es: plastica termoretraibile contenente più confezioni di bevande, cartone contenente più confezioni di latte,......);
 imballaggio per il trasporto o imballaggio terziario: imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione ed il trasporto di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi multipli per evitare la loro manipolazione ed i danni connessi al trasporto, esclusi i container per i trasporti strada-li, ferroviari, marittimi ed aerei (es: pallet, cartoni utilizzati per la consegna delle merci,....);
 coefficiente di produttività specifica: valore espresso in Kg/mq anno che fornendo quantificazione della produzione annua di rifiuti da parte di una determinata attività, in rapporto con la superficie dei locali ove si svolge l'attività di che trattasi, consente di valutarne l'attitudine a produrre rifiuti. I coeffi-cienti di produttività specifica, ottenuti come media dei valori singoli rilevati tramite monitoraggio pe-riodico effettuato su campioni rappresentativi di categorie omogenee di attività, vengono assunti co-me riferimento per l'indicizzazione dell'effettivo grado di utilizzazione del pubblico servizio e della con-seguente determinazione delle tariffe unitarie da stabilirsi per le diverse attività comprese nelle classi di contribuenza previste dai meccanismi d'applicazione della tariffa RSU.

Art. 4 Classificazione dei rifiuti
Ferma restando la classificazione dei rifiuti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 05.02.1997 n. 22, ai fini delle successive disposizioni e norme del presente regolamento si individuano le categorie di seguito descritte.

A. Rifiuti Urbani
Sono rifiuti urbani:
A.1 rifiuti urbani domestici non ingombranti: costituiti dai rifiuti domestici ordinari provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
A.2 rifiuti urbani domestici ingombranti: costituiti da beni di consumo durevoli destinati all'abbandono quali oggetti di comune uso domestico o d'arredamento, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione, che per dimensioni o peso, in relazione alle forme organizzative del servizio di raccolta, risultino di impossibile o disagevole conferimento nei contenitori messi a disposizione per il deposito dei rifiuti interni non ingombranti;
A.3 rifiuti urbani pericolosi: rifiuti urbani domestici costituiti da: vernici, inchiostri, adesivi, solventi, pro-dotti fotochimici, pesticidi, residui di tali prodotti e relativi contenitori etichettati col simbolo "T" e/o "F" e/o “T+” e/o “C” e/o “Xn” e/o “Xi”; tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio. Sono da ritenersi automaticamente recepite nel presente Regolamento eventuali future modifiche ed inte-grazioni all'elenco dei rifiuti urbani pericolosi sopra richiamato dovuto a modifiche normative regio-nali e nazionali;
A.4 rifiuti urbani di giardini privati di pertinenza dell’abitazione: costituiti da residui di potatura, sfalcio, pulizia, raccolta dei rifiuti urbani di giardini ed aree cortilive di insediamenti abitativi;
A.5 rifiuti urbani esterni: costituiti da rifiuti di qualsiasi natura e provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche o di pertinenza di servizi pubblici, oppure su strade ed aree private soggette ad uso pubblico o sulle rive di fiumi, torrenti, canali appartenenti a pubblici demani. Si dividono a loro volta in:
A.5.1 rifiuti urbani esterni prodotti da cicli naturali giacenti sulle strade ed aree pubbliche o di perti-nenza di servizi pubblici, oppure su strade ed aree private soggette ad uso pubblico o sulle rive di fiumi, torrenti, canali appartenenti a pubblici demani;
A.5.2 rifiuti urbani esterni prodotti da attività umana di qualsiasi natura e provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o di pertinenza di servizi pubblici, oppure su strade ed aree private soggette ad uso pubblico o sulle rive di fiumi, torrenti, canali appartenenti a pubblici demani;
A.6 rifiuti dichiarati urbani: i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera A.1, assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell’articolo 21, comma 2, lettera g) del D.Lgs. 22/97;
A.7 rifiuti cimiteriali: i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti prove-nienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere A.5 e A.6.

B. Rifiuti Speciali
Sono rifiuti speciali:
B.1 rifiuti da attività agricole e agro-industriali;
B.2 rifiuti derivanti dalle attività di demolizione e costruzione: rifiuti costituiti da inerti di demolizione e scavo, materiali ceramici cotti, vetri, rocce e materiali litoidi da costruzione e loro sfridi, nonché i ri-fiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo;
B.3 rifiuti da lavorazioni industriali;
B.4 rifiuti da lavorazioni artigianali;
B.5 rifiuti da attività commerciali;
B.6 rifiuti da attività di servizio;
B.7 rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazio-ne e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
B.8 rifiuti derivanti da attività sanitarie: i rifiuti provenienti dalle strutture pubbliche o private, di cui al-l'art.1 comma 2 ter del D.L. 14.12.1988 convertito con modifiche nella L. 10.2.1988, n.45 con ciò intendendosi le strutture sanitarie, ivi comprese quelle veterinarie, che in base alle vigenti disposi-zioni debbono essere dotate di autorizzazione sanitaria;
B.9 macchinari e apparecchiature deteriorati ed obsoleti;
B.10 veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti.

C. Rifiuti Pericolosi
Sono pericolosi i rifiuti non domestici precisati nell’elenco di cui all’allegato D del D.Lgs. 22/97 sulla base degli allegati G, H, I del medesimo D.Lgs..

Art. 5 Oggetto e contenuti del presente regolamento
Il presente regolamento disciplina:
a. le modalità di espletamento dei pubblici servizi di gestione dei rifiuti urbani di cui al punto A. del pre-cedente art. 4 del presente regolamento, gli obblighi dei produttori e/o conferitori di tali rifiuti nonché le norme per garantire la tutela igienico-sanitaria dell'ambiente, della cittadinanza e degli addetti in ogni fase dello smaltimento;
b. le modalità di espletamento del pubblico servizio di raccolta dei rifiuti urbani esterni, l'asporto, la rac-colta e lo smaltimento di detti rifiuti, i divieti e gli obblighi annessi alla produzione di rifiuti urbani esterni, nonché le norme per garantire la tutela igienico-sanitaria dell'ambiente, della cittadinanza e degli addetti in ogni fase dello smaltimento;
c. le delimitazioni, i relativi criteri di definizione, e le procedure di eventuale modifica dei perimetri all'in-terno dei quali sono istituiti rispettivamente il servizio di raccolta dei rifiuti urbani domestici e dei rifiuti dichiarati urbani, ed il servizio di raccolta dei rifiuti urbani esterni e asporto dei rifiuti urbani esterni;
d. le norme per assicurare l'osservanza di adeguati principi di tutela igienico-sanitari per l'ambiente e la cittadinanza in funzione della produzione di rifiuti fuori dei perimetri su cui sono istituiti i relativi servizi di raccolta, asporto e smaltimento, di cui alla precedente lettera c) del presente articolo;
e. le norme atte a garantire fin dal conferimento un distinto ed adeguato smaltimento dei rifiuti pericolosi, dei rifiuti non pericolosi non destinabili agli impianti di smaltimento dei rifiuti urbani, e dei rifiuti urbani pericolosi;
f. i principi e le disposizioni atte a favorire, fin dal conferimento, il recupero di materiali da destinarsi al riciclo;
g. ogni altra disposizione concernente la tutela igienico-sanitaria della cittadinanza e salubrità dell'am-biente in connessione con la produzione, detenzione e con le diverse fasi della gestione dei rifiuti;

Art. 6 Modalità di esercizio delle competenze del Comune in materia di gestione dei rifiuti
Ogni attività relativa alla gestione dei rifiuti costituente competenza obbligatoria o facoltativa dei Co-muni ai sensi del D.Lgs. 22/97 è svolta direttamente o nelle forme previste dalla L. 142/90 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 7 Attività di gestione dei rifiuti svolte dal Comune
Il Comune, o per esso il gestore del servizio, svolge le seguenti attività e servizi in materia di gestione dei rifiuti urbani:
a. servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani domestici non ingombranti;
b. servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani domestici ingombranti;
c. servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani pericolosi;
d. servizio di raccolta, trasporto e recupero dei rifiuti urbani di giardini privati;
e. servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti dichiarati urbani ai sensi del successivo titolo II° del presente Regolamento anche attraverso particolari articolazioni del servizio di raccolta, da definir-si in relazione alle caratteristiche quali-quantitative dei rifiuti oggetto di conferimento;
f. servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani esterni;
g. servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti cimiteriali.

TITOLO II ASSIMILAZIONE DI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI AI RIFIUTI URBANI (RIFIUTI DICHIARATI URBANI)

Art. 8 Assimilazione di rifiuti speciali ai rifiuti urbani
L'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi, provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da civile abitazione, con particolare riguardo ai rifiuti derivanti da attività agro-industriali, da lavorazioni indu-striali, da lavorazioni artigianali, da attività commerciali, da attività di servizio, avviene ai sensi dell’art. 7, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 22/97 e pertanto viene stabilita dal Comune per quantità e qualità sulla base dei criteri previsti all’art.18, comma 2, lettera d) del citato D.Lgs. In attesa di tali criteri sono dichia-rati assimilati ai rifiuti urbani, a fini dell'obbligatorio conferimento al pubblico servizio di raccolta e della conseguente applicazione della tariffa ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 22/97, i rifiuti aventi le caratteristiche quali-quantitative definite ai successivi art. 11 e 12.
Alle superfici di formazione dei rifiuti di cui al presente articolo e ai sensi dei sopra citati criteri, viene applicata la tariffa per lo smaltimento dei rifiuti urbani nei modi stabiliti dal relativo regolamento e le tariffe adottate secondo le vigenti disposizioni di legge. Per contro è garantito senza ulteriori oneri lo smalti-mento di tali rifiuti attraverso l'ordinario servizio di raccolta che potrà essere articolato e svolto anche se-condo forme particolari, in relazione alle esigenze organizzative del gestore a ciò preposto.

Art. 9 Norme di esclusione
Sono esclusi dall'assimilazione ai rifiuti urbani i rifiuti assimilati di cui al precedente art. 8 la cui forma-zione avvenga all'esterno dei perimetri entro cui è istituito il servizio di raccolta dei rifiuti urbani.
Sono inoltre esclusi dall'assimilazione i rifiuti, anche se derivanti dalle attività di cui al precedente art. 8 formati all'interno dell'area di espletamento del servizio di raccolta dei rifiuti urbani, per i quali, in base a quanto previsto al punto 1.1.1 della deliberazione del Comitato Interministeriale del 27/7/1984, non sia ammesso lo smaltimento in impianti di discarica di I° categoria, anche se non pericolosi, con le sole eventuali eccezioni esplicitate nei successivi articoli.

Art. 10 Coefficiente di produttività specifica
Per coefficiente di produttività specifica si intende la produzione media di rifiuti (urbani e/o dichiarati urbani) propria di singole attività e/o gruppi di attività omogenei sotto il profilo delle caratteristiche quali-quantitative dei rifiuti prodotti. Tale coefficiente viene calcolato mediante il rapporto tra il quantitativo di ri-fiuti annualmente prodotti e la superficie dei locali ed aree di formazione dei rifiuti. Si misura in kg/mq/anno.
Il coefficiente di produttività specifica rappresenta l'indicatore della potenzialità di produzione rifiuti da parte delle diverse attività svolte nei locali e nelle aree e quindi a cui correlare, in caso di assoggetta-mento al regime di tariffazione sui rifiuti solidi urbani, l'entità delle tariffe unitarie.

Art. 11 Limiti qualitativi per il conferimento dei rifiuti assimilati al pubblico servizio
I rifiuti speciali non pericolosi, provenienti da attività e lavorazioni previste al precedente art. 8, sono assimilabili agli urbani, dal punto di vista qualitativo, purché abbiano una composizione analoga a quella dei rifiuti urbani o, comunque, siano costituiti da manufatti e materiali simili a quelli elencati nel seguito, a titolo esemplificativo:
 imballaggi primari e secondari (di carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili);
 contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo, latte e lattine e simili);
 sacchi e sacchetti di carta o plastica; fogli di carta, plastica, cellophane;
 cassette, pallets;
 accoppiati: quali carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di carta metallizzata e simili;
 frammenti e manufatti di vimini e sughero;
 paglia e prodotti di paglia;
 scarti di legno provenienti da falegnamerie, trucioli;
 fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;
 ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
 feltri e tessuti non tessuti;
 pelle e similpelle;
 gomma e caucciù e manufatti composti prevalentemente da tali materiali come camere d’aria e co-pertoni;
 resine termoplastiche e termoindurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali mate-riali;
 rifiuti ingombranti;
 imbottiture, isolanti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi elastici e minerali, e simili;
 moquette, linoleum, tappezzerie pavimenti e rivestimenti in genere;
 materiali vari in pannelli (di legno, gesso plastica e simili);
 frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
 manufatti di ferro tipo paglietta, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
 nastri adesivi;
 cavi e materiale elettrico in genere;
 pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
 scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell’industria molitoria e della pastificazione, partite di alimenti deteriorati, anche inscato-lati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, sanse esauste e simili;
 scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure,.......) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e trebbiatura, e simili);
 residui animali e vegetali provenienti dall’estrazione di principi attivi;
 accessori per l’informatica.

Al fine di garantire il conferimento al servizio pubblico senza gravi scompensi organizzativi e funzio-nali del servizio medesimo, si definisce che:
a. vengono esclusi dall'assimilazione ai rifiuti urbani, i rifiuti speciali che richiedono un servizio di rac-colta convenzionale con frequenza superiore a quella del normale servizio di raccolta.
b. vengono esclusi dal servizio d'istituto i rifiuti speciali che presentino caratteristiche qualitative incom-patibili con le tecniche di raccolta e smaltimento adottate presso il servizio, da verificarsi di volta in volta quali, a titolo d'esempio:
- materiali non aventi consistenza solida;
- prodotti fortemente maleodoranti;
- prodotti eccessivamente polverulenti.

Art. 12 Limiti quantitativi per il conferimento dei rifiuti assimilati al pubblico servizio
I rifiuti speciali non pericolosi, provenienti da attività e lavorazioni previste al precedente art. 8, sono assimilabili agli urbani, dal punto di vista quantitativo, purché la quantità di rifiuti prodotti dalla singola atti-vità non sia superiore a due volte il quantitativo risultante dall’applicazione del coefficiente di produttività specifico fissato dal metodo normalizzato applicato, rapportato alla superficie a ruolo della medesima atti-vità.
Qualora la quantità di rifiuti prodotti superi la soglia quantitativa annua di cui al precedente comma, non è consentito lo smaltimento mediante conferimento all’ordinario servizio di raccolta, anche nel caso in cui i rifiuti siano analoghi a quelli urbani sotto il profilo qualitativo.

Art. 13 Requisiti per l'assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti prodotti da singole attività: procedu-re di accertamento
In relazione alle obbligazioni insorgenti a carico dei produttori di rifiuti che a norma del art. 39 L. 146 del 22.2.94, non rispondano ai requisiti per l'assimilazione ai rifiuti urbani, cui fa per altro riscontro il be-neficio della cancellazione/riduzione, ai fini del calcolo della tariffa, delle relative superfici di formazione, si definiscono le procedure di accertamento di seguito esposte ai fini della classificazione di rifiuti prodotti da singole attività come dichiarati urbani, o per l'esclusione da tale classificazione.
L’applicazione della tariffa alle relative superfici di formazione, in essere all'atto dell'entrata in vigore del presente Regolamento, costituisce presunzione del possesso dei requisiti per l'assimilazione dei rifiuti prodotti ai rifiuti urbani. Per contro, l'esistenza di convenzione o contratto di smaltimento con ente o im-presa autorizzati dalla Regione, in essere all'atto dell'entrata in vigore del presente Regolamento, costi-tuisce presunzione della caratterizzazione di parte almeno dei rifiuti prodotti quali rifiuti speciali non assi-milati e/o non assimilabili ai rifiuti urbani, salvo che i rifiuti oggetto di conferimento non risultino in contra-sto con quanto esposto al precedente art. 8.
L'accertamento sulla natura dei rifiuti prodotti da singole attività comprese tra quelle contemplate nel presente titolo, coi conseguenti effetti sull'applicazione o meno della tariffa RSU alle relative superfici di formazione, o sulla sussistenza dell'obbligo a provvedere a proprie spese allo smaltimento dei rifiuti, può avvenire:
a. con procedimento d'ufficio, previa verifica della documentazione tecnico amministrativa disponibile, eventualmente acquisita dagli altri Enti che esercitano funzioni istituzionali in materia o tramite altri contatti diretti con la ditta produttrice di rifiuti;
b. su richiesta degli interessati previa presentazione di adeguata documentazione tecnica in grado di e-videnziare i seguenti aspetti:
- ramo di attività dell'azienda e sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio ecc.);
- specificazione dell'attività svolta;
- articolazione tipologica del rifiuto prodotto;
- quantitativi mensili e annui del rifiuto prodotto, eventualmente suddivisi secondo le diverse tipolo-gie merceologiche;
- dati relativi all'ingombro, alla pezzatura media e al peso specifico del rifiuto, alle modalità previste di smaltimento, esclusa comunque la vendita a terzi per le diverse frazioni di rifiuto, sia assimila-bile sia non assimilabile ai rifiuti urbani;
- superfici di formazione del rifiuto (o superfici di formazione delle diverse tipologie di rifiuto);
- superfici aziendali complessive;
- numero di addetti complessivi;
- numero di addetti preposti alle attività manifatturiere che danno luogo alla formazione dei rifiuti che si ipotizzano come "speciali".

La documentazione di cui sopra dovrà essere accompagnata da adeguati elaborati planimetrici com-prensivi dell'area cortiliva, in genere alle scale 1:200 - 1:500, ma comunque con specificazione della scala di rappresentazione grafica, recanti l'indicazione dei diversi reparti e/o porzioni che diano luogo a distinte tipologie di rifiuto, tali da consentire il computo delle superfici di formazione di rifiuti assimilati agli urbani, e di eventuali superfici di formazione di rifiuti speciali non assimilabili e/o non assimilati ai rifiuti urbani. Le richieste di accertamento da parte di privati dovranno essere presentate, unitamente alla so-pracitata documentazione, al gestore.
Nel caso in cui l'istanza risulti finalizzata alla non applicazione della tariffa di superfici aziendali a cau-sa della supposta formazione di rifiuti speciali da non ritenersi assimilati ai rifiuti urbani sulla base dei cri-teri di cui ai precedenti artt. 8 e 9, sebbene tipologicamente assimilabili, l'esistenza di una convenzione di smaltimento con ente o impresa autorizzato non costituisce titolo sufficiente per ottenere la cancellazione di superfici a ruolo all'atto della presentazione della domanda, se non in presenza di attestazione sotto propria responsabilità dell'ente o impresa che esercita l'attività di smaltimento relativa all'effettiva rispon-denza qualitativa e quantitativa dei rifiuti in questione ai criteri previsti dal presente titolo, operata sulla base di un periodo di osservazione non inferiore a sei mesi e facendo riferimento a criteri accettati dal-l'Amministrazione Comunale. L'attestazione (o la comunicazione) dell'ente o impresa autorizzata allo smaltimento di rifiuti speciali con cui il titolare dell'istanza abbia sottoscritto convenzione di smaltimento, dovrà essere allegata alla documentazione precedentemente citata.
Non sono in ogni caso scomputabili dalla tariffa superfici di esclusiva formazione di rifiuti recuperabili e/o di scarti oggetto di commercializzazione, quali trucioli e rottami metallici, imballaggi, carta, cartoni e simili anche se merceologicamente analoghi a rifiuti speciali assimilabili.
In esito alla procedura di che trattasi il gestore procede all'accertamento della natura dei rifiuti prodotti entro 60 (sessanta) giorni dal completamento della documentazione tecnica e degli allegati prescritti, dando luogo, se del caso alle conseguenti variazioni.
Domande non complete della sopra riportata documentazione sono improcedibili ed archiviate d'Uffi-cio.

TITOLO III ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI DOMESTICI ED ASSIMILATI ED OBBLIGHI DEI CONFERIMENTI

Art. 14 Ambito di applicazione delle disposizioni relative ai servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani
Le norme e disposizioni di cui al presente titolo III disciplinano il conferimento e la raccolta dei rifiuti urbani domestici e dichiarati urbani e si applicano nelle aree ed ambiti territoriali di espletamento del rela-tivo servizio.

Art. 15 Area di espletamento del pubblico servizio
I perimetri atti ad individuare gli ambiti territoriali di espletamento del pubblico servizio di gestione dei rifiuti urbani domestici e dichiarati urbani sono definiti con l'obiettivo di estendere al massimo numero di utenti potenziali la possibilità di usufruire del servizio, compatibilmente con i livelli tecnico-organizzativi del gestore ed i vincoli di pareggio del bilancio tra costi di erogazione del servizio e gettito globale della tariffa. Tali perimetri sono individuati nella planimetria in allegato 1, le cui eventuali successive modifiche saranno stabilite con ordinanza del Sindaco. Il servizio è garantito in regime di privativa nel territorio co-munale così definito:
a. area urbana e periferia insediata;
b. centri frazionali;
c. nuclei abitativi sparsi.

S'intendono comunque completamente serviti tutti gli edifici e le aree comprese entro la distanza di mt. 500 (misurabili sulla viabilità ordinaria) dai punti di conferimento disposti a cura del gestore.

Si intendono altresì coperti dal pubblico servizio:
a. gli edifici abitativi agricoli dei quali risulti effettivamente all'interno dell'area di espletamento del servi-zio di raccolta anche il solo imbocco del relativo stradello poderale o vicinale d'accesso;
b. le strade chiuse senza pipa di ritorno per le quali sia posizionato un contenitore ad una distanza mas-sima di 200 mt. dall’accesso di detta strada.

Art. 16 Competenze del gestore
Fermi restando i poteri di indirizzo, controllo e verifica dei risultati sia in termini di efficienza ed effica-cia che di economicità, che restano in capo al Comune, l’organizzazione e la definizione delle modalità di erogazione dei servizi inerenti la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti urbani domestici costituisce precipua competenza del gestore del servizio, nell’ambito dei rapporti disciplinati dal contratto di servizio stipulato con l’Amministrazione Comunale.
In tal senso il gestore:
a. provvede a definire l’articolazione e relative modalità organizzative del servizio di raccolta dei rifiuti urbani con particolare riferimento a:
- raccolta differenziata dei rifiuti;
- rifiuti urbani domestici ingombranti;
- residui di potatura e sfalcio di giardini privati;
- rifiuti dichiarati urbani;
- rifiuti urbani pericolosi;
b. determina le più idonee caratteristiche dei contenitori destinati al conferimento dei rifiuti in relazione agli obiettivi citati all’art. 1 lettera c. alla struttura urbanistica ed alle caratteristiche insediative del ter-ritorio servito, nonché all'ottimale utilizzazione del personale e dei mezzi impiegati per la raccolta;
c. stabilisce numero ed ubicazione dei contenitori, frequenza ed orari delle operazioni di svuotamento ed asporto, tenuto conto delle esigenze dell'utenza, in quanto compatibili con la complessiva organiz-zazione dei servizi;
d. assicura l'igienicità dei contenitori e la tutela igienico sanitaria della cittadinanza attraverso i periodici interventi di lavaggio e disinfezione dei cassonetti e relative piazzole di sedime, in quanto ricavate in area pubblica;
e. promuove l'innovazione tecnologica del servizio di raccolta e garantisce l'idoneità ed il rinnovo di contenitori e mezzi operativi.
f. Informa l’utenza per tutto quanto attiene agli aspetti inerenti i punti precedenti.

Art. 17 Collocazione dei contenitori per rifiuti urbani ed allestimento delle relative piazzole
I contenitori destinati a raccogliere i rifiuti urbani domestici ed i rifiuti dichiarati urbani relativamente al-l'area urbana, devono essere collocati, di norma, in area pubblica a cura del gestore in accordo con la competente autorità comunale.
Sono ammessi contenitori in area privata nelle zone del centro storico ove la struttura urbanistica renda impossibile l'utilizzo dei cassonetti e nel caso di eventuali particolari articolazioni del servizio di rac-colta disposte a favore di attività produttrici di rifiuti dichiarati urbani ai sensi del precedente Titolo II, per le quali sia disagevole l'immissione dei rifiuti in contenitori collocati in sede stradale fermo restando che in tale ipotesi dovrà essere corrisposto il canone di noleggio per l'utilizzo in via esclusiva del contenitore di proprietà pubblica, mentre i mezzi addetti alla raccolta saranno tenuti esenti da qualsiasi danno recato in area privata.
I contenitori, dove ammessi in area privata e anche se di proprietà privata, dovranno comunque esse-re di tipologia approvata dal gestore, e sostituiti su richiesta e prescrizione dello stesso quando divenga-no d'uso incompatibile a causa di modifiche organizzative del servizio perché deteriorati od obsoleti.
I contenitori dei rifiuti urbani devono essere preferibilmente dislocati in apposite piazzole opportuna-mente allestite ai fini dell'igienicità, dell'agevolezza delle operazioni di svuotamento e asporto, della sal-vaguardia delle esigenze di circolazione e traffico, nonché dell'armonico inserimento con le altre opere di arredo stradale.
Nell'allestimento delle piazzole si avrà cura di evitare la creazione di barriere architettoniche che co-stituiscono ostacolo alla deambulazione dei disabili.
Fatte salve le norme e le disposizioni in tema di circolazione stradale, in corrispondenza delle aree delimitate da strisce gialle sulle quali sono depositati i cassonetti è vietato depositare oggetti o parcheg-giare veicoli o comunque porsi in modo tale da intralciare o ritardare l'opera di svuotamento dei cassonetti
È vietato agli utenti lo spostamento dei contenitori, ferma restando la possibilità di inoltrare al gestore motivata richiesta in tal senso.
Nel caso di interventi di risistemazione viaria, o di strumenti urbanistici particolareggiati di iniziativa pubblica o privata nell'ambito del progetto delle opere di urbanizzazione primaria, dovranno essere obbli-gatoriamente previste le dislocazioni delle piazzole per i contenitori dei rifiuti urbani, sulla base di stan-dard proposti dal gestore in relazione alla densità edilizia ed alla destinazione degli insediamenti da servi-re.
A cura dei progettisti delle opere dovrà essere acquisito il preventivo parere del gestore, la cui assi-stenza agli atti risulterà obbligatoria per l'approvazione dei relativi progetti.

Art. 18 Conferimento dei rifiuti urbani domestici e dei rifiuti dichiarati urbani
Nella detenzione iniziale dei rifiuti urbani domestici e dichiarati urbani si dovranno osservare modalità atte a favorire l'igienicità della successiva fase di conferimento nei contenitori predisposti (e/o approvati) dal gestore incaricato del pubblico servizio.
II conferimento dei rifiuti urbani domestici e dei rifiuti dichiarati urbani deve essere effettuato esclusi-vamente utilizzando i contenitori messi a disposizione dal gestore, o dallo stesso approvati, per le diverse categorie di rifiuti.
I rifiuti indifferenziati dovranno essere contenuti in appositi involucri protettivi, restando vietata l’immissione di rifiuti sciolti.
È vietato altresì immettere nei cassonetti e nei contenitori residui liquidi o sostanze incendiate.
I rifiuti putrescibili, nelle zone in cui non è istituito apposito servizio di raccolta differenziata, dovranno essere immessi avendo cura che l'involucro protettivo eviti qualsiasi dispersione o cattivo odore. Specialmente nelle zone in cui il conferimento viene effettuato in sacchi di uso familiare, particolare cura dovrà essere rivolta ad evitare che frammenti di vetro, residui ed oggetti taglienti od acuminati pos-sano causare lacerazioni ai sacchi o lesioni agli addetti alla raccolta.
È vietato l'incendio di rifiuti, sia in area pubblica sia in area privata, fatto salvo quanto disposto da specifiche ordinanze emanate dal Comune per i rifiuti da potature in area agricola.

Art. 19 Usi vietati dei contenitori
Oltre a quanto stabilito nel precedente articolo, è vietato:
a. immettere nei cassonetti e contenitori predisposti per il conferimento dei rifiuti urbani domestici e dei rifiuti dichiarati urbani:
 rifiuti speciali pericolosi;
 rifiuti speciali non pericolosi non dichiarati urbani;
 rifiuti urbani pericolosi;
 rifiuti urbani per il cui conferimento siano stati istituiti speciali articolazioni del servizio di raccolta (quali ad esempio i rifiuti ingombranti), oppure raccolte differenziate ai fini di recupero di materiali;
 rifiuti di imballaggi terziari;
 rifiuti di imballaggi primari e secondari per i quali è stato attivato apposito servizio di raccolta diffe-renziata;
 rifiuti derivanti da costruzioni e demolizioni (inerti, calcinacci, ecc..).
b. immettere nei cassonetti e nei contenitori residui liquidi o sostanze incendiate.
c. conferire nei cassonetti quantità di rifiuti tali da impedire, o rendere comunque difficoltoso, il successi-vo utilizzo degli stessi da parte degli utenti;
d. effettuare la cernita dei rifiuti all’interno dei cassonetti e degli altri contenitori di rifiuti posizionati dal gestore del pubblico servizio;
e. utilizzare i cassonetti quando il grado di riempimento non ne consenta la perfetta chiusura.
f. collocare i rifiuti, anche se immessi in involucri protettivi perfettamente sigillati, a lato dei cassonetti e/o dei contenitori predisposti;
g. ribaltare, spostare o danneggiare in alcun modo i cassonetti che devono essere richiusi dopo l’uso;
h. eseguire scritte sui cassonetti o affiggere su di essi materiali di qualsivoglia natura e dimensione (manifesti, targhette adesive) fatto salvo quanto espressamente autorizzato dal gestore.

Art. 20 Conferimento dei rifiuti urbani domestici ingombranti
I rifiuti urbani domestici ingombranti dovranno essere conferiti secondo le seguenti modalità:
a. mediante immissione negli appositi cassoni per la raccolta dei rifiuti indifferenziati e differenziati posti in opera nelle stazioni ecologiche attrezzate;
b. mediante la consegna al servizio di ritiro rifiuti ingombranti su chiamata.

I rifiuti domestici ingombranti conferiti all’apposito servizio di ritiro su chiamata, costituente articola-zione dell’ordinario servizio di raccolta, devono essere collocati esclusivamente nelle aree e nei momenti concordati con il gestore. Tale servizio è istituito a favore di quegli utenti per i quali risulta impossibile conferire i rifiuti ingombranti presso le stazioni ecologiche attrezzate e comunque per quantità di mate-riale limitate.
E’ vietato abbandonare rifiuti ingombranti in luogo pubblico o privato.

Art. 21 Conferimento dei rifiuti urbani derivanti da giardini privati
I residui di potatura e sfalcio di giardini, orti ed aree piantumate costituenti pertinenza di edifici privati e che non potranno essere oggetto di ritiro mediante servizio a chiamata salvo istituzione di servizio spe-cifico, possono essere conferiti nei seguenti termini:
a. mediante immissione negli appositi cassoni per la raccolta differenziata posti in opera nelle stazioni ecologiche attrezzate;
b. mediante l'immissione nei contenitori di colore marrone delle specifiche tipologie di rifiuti, se presenti sul territorio, solo se trattasi di sfalci e piccole potature in quantità compatibili con il contenitore;
c. mediante la consegna all’interno di appositi sacchi consegnati dal gestore nelle zone nelle quali è at-tivata la raccolta domiciliare e solo se trattasi di sfalci e piccole potature.

Art. 22 Gestione dei rifiuti da esumazioni e estumulazioni
I residui provenienti da esumazioni ed estumulazioni e quelli derivanti da altre attività cimiteriali do-vranno essere gestiti in conformità a quanto previsto dal DPR 254/03.
In particolare i rifiuti costituiti da parti, componenti, accessori e residui contenuti nelle casse utilizzate per inumazione o tumulazione, quali:
 assi e resti delle casse utilizzate per la sepoltura;
 simboli religiosi, piedini, ornamenti e mezzi di movimentazione della cassa (ad es. maniglie);
 avanzi di indumenti, imbottiture e similari;
 resti non mortali di elementi biodegradabili inseriti nel cofano;
 resti metallici di casse (ad es. zinco, piombo);
dovranno essere raccolti separatamente dagli altri rifiuti urbani e trasportati in appositi imballaggi a perde-re flessibili, di colore distinguibile da quelli utilizzati per la raccolta delle altre frazioni di rifiuti urbani pro-dotti all’interno dell’area cimiteriale e recanti la scritta ”Rifiuti urbani da esumazioni ed estumulazioni”.

Detti rifiuti possono altresì essere depositati all’interno del cimitero in apposita area confinata indivi-duata dal Comune, qualora tali operazioni si rendano necessarie per garantire una maggiore razionalità del sistema di raccolta e trasporto ed a condizione che siano adeguatamente racchiusi con le modalità prescritte nel comma precedente.
I rifiuti da esumazioni ed estumulazioni devono essere avviati al recupero o smaltiti in impianti auto-rizzati ai sensi degli artt. 27 e 28 del D.Lgs. n. 22/97, per lo smaltimento dei rifiuti urbani.
La gestione di tali rifiuti deve favorire il recupero dei resti metallici delle casse.
Nel caso di avvio a discarica senza preventivo trattamento di taglio o triturazione dei resti delle casse utilizzate per la sepoltura, degli avanzi di indumenti, imbottiture e similari, tali rifiuti devono essere inseriti in apposito imballaggio a perdere, anche flessibile.
I rifiuti provenienti da altre attività cimiteriali come i materiali lapidei, inerti provenienti da lavori di edi-lizia cimiteriale, terre di scavo, smurature e similari, possono essere riutilizzati all’interno della struttura cimiteriale, senza necessità di autorizzazioni ai sensi del D.Lgs. n. 22/97. In tal caso devono essere favo-rite le operazioni di recupero degli oggetti metallici o non metallici asportati prima della cremazione, tu-mulazione od inumazione.

Art. 23 Trasporto
II trasporto dei rifiuti deve essere effettuato con idonei automezzi le cui caratteristiche, stato di con-servazione e manutenzione devono essere tali da assicurare il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie di cui all'art. 2 del D.Lgs. 22/97.
I veicoli utilizzati per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti urbani devono ottemperare alle norme della circolazione vigente nel territorio comunale, salvo speciali autorizzazioni che possono essere concesse dall'Amministrazione Comunale per agevolare lo svolgimento del servizio pubblico (accesso a corsie preferenziali, fermata e sosta anche in zone soggette a divieto, fermate in seconda posizione, ecc.).

Art. 24 Modalità di pesatura dei rifiuti raccolti
Le modalità di pesatura dei rifiuti urbani raccolti da recuperare o da smaltire devono essere tali da ga-rantire la corretta ed oggettiva misurazione dei quantitativi raccolti, siano essi destinati al recupero come allo smaltimento.
I dati riguardanti la pesata saranno raccolti e conservati a cura del gestore del servizio e potranno es-sere visionati o richiesti dal Comune a scadenze periodiche da convenirsi.

Art. 25 Smaltimento finale
Lo smaltimento finale dei rifiuti conferiti all'ordinario servizio di raccolta, o mediante speciali articola-zioni del medesimo, avviene a cura del gestore presso gli impianti di smaltimento in esercizio debita-mente autorizzati dalla competente Autorità regionale o provinciale, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e dei principi generali di cui all'art. 2 del D.Lgs. 22/97 e delle eventuali prescrizioni specifiche contenute nei dispositivi autorizzativi.

TITOLO IV INCENTIVAZIONE DEL RECUPERO DI MATERIALI RIUTILIZZABILI

Art. 26 Promozione delle attività inerenti il recupero di materiali riutilizzabili
Il Comune promuove la definizione di idonee forme organizzative dei servizi di conferimento, al fine di favorire la selezione di materiali da destinarsi al recupero e al riciclaggio, nel rispetto di adeguati principi di tutela igienico-sanitaria per l'ambiente, la cittadinanza e gli operatori addetti. Il Comune, d'intesa con il gestore, promuove la riorganizzazione del Servizio di raccolta dei RSU per il conseguimento degli obietti-vi di raccolta differenziata cui alla Legge Regionale n.27/94, e del D.Lgs 22/97.
E’ fatto obbligo di utilizzo del logo regionale di identificazione della raccolta differenziata, così come definito con deliberazione della Giunta regionale n.3906 del 7/11/1995, nello svolgimento di qualsiasi atti-vità inerente la raccolta differenziata .
Il Comune assume, quale obiettivo delle attività di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti ad essi assi-milati, la riduzione quantitativa delle frazioni destinate allo smaltimento definitivo, da conseguire mediante progressiva riorganizzazione dei servizi di raccolta differenziata.
Il Comune promuove e adotta, anche in forma sperimentale e compatibilmente con le tecnologie e le risorse economiche disponibili, provvedimenti finalizzati a favorire la selezione di materiali da destinarsi al recupero e al riciclaggio, nel rispetto di adeguati principi di tutela igienico - sanitaria per l’ambiente, la cit-tadinanza e gli operatori addetti.
Il Comune, d’intesa con il gestore del pubblico servizio, promuove, in particolare, la riorganizzazione delle modalità di erogazione del servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani, per il graduale conseguimento degli obiettivi di raccolta differenziata di cui all’art. 24, comma 1 del D.Lgs. 5.2.1997 n. 22 nonché di quelli definiti dalla normativa regionale in materia e dagli strumenti di pianificazione/programmazione provin-ciale.

Art. 27 Raccolte differenziate a fini economico produttivi
Anche nelle more della complessiva riorganizzazione di cui all'ultimo comma del precedente art. 26, possono essere attivate in forma sperimentale e successivamente, se opportuno, istituite i modo definiti-vo con ordinanza del Sindaco, forme di raccolta differenziata attraverso le quali sia possibile conseguire il recupero di materiali a fini economico-produttivi. Tali raccolte differenziate possono essere organizzate anche mediante convenzioni con Enti o ditte private.
Le ordinanze istitutive stabiliscono anche se il conferimento al servizio di raccolta differenziata debba ritenersi obbligatorio o facoltativo ed eventuali particolari categorie di soggetti obbligati.

Art. 28 Raccolte differenziate a fini conoscitivi
Possono essere attivate in forma sperimentale, in ambiti territoriali o per categorie di produttori da de-finirsi con ordinanza del Sindaco, anche forme di raccolta differenziata finalizzate all'analisi merceologica ed alla conoscenza della composizione del rifiuto sia con riferimento ad obiettivi di razionalizzazione dei servizi di smaltimento, che di tutela igienico-sanitaria nelle diverse fasi dello smaltimento dei rifiuti.

Art. 29 Obblighi per l'esercizio delle raccolte differenziate
Gli Enti, imprese o associazioni che, anche per conto del Comune, gestiscono servizi per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani sono tenuti:
a. alla manutenzione e pulizia dei contenitori e all'asporto dalle piazzole di appoggio di eventuali mate-riali o loro frammenti fuoriusciti nel corso delle operazioni di travaso;
b. ad inoltrare annualmente al gestore un resoconto sui quantitativi dei materiali recuperati e riciclati.

Art. 30 Stazioni ecologiche attrezzate
Il gestore del servizio, secondo quanto previsto dal contratto di servizio, predispone un adeguato nu-mero di punti recintati e presidiati per il conferimento differenziato da parte degli utenti delle seguenti ti-pologie di rifiuto:
a. rifiuti urbani domestici ingombranti così come definiti all'art. 4 del presente regolamento;
b. rifiuti urbani di giardini privati e similari;
c. rifiuti per cui è già stata attivata la raccolta differenziata quali carta, vetro, alluminio, ferro, legno, olio minerale usato (cambio olio da parte degli utenti non conto terzi), pile, batterie esauste;
d. eventuali altre tipologie di rifiuti per i quali vengano attivate altre raccolte differenziate.

Gli utenti saranno opportunamente informati dell'articolazione degli orari di apertura tramite appositi comunicati. Gli stessi orari saranno inoltre indicati anche su cartelli posizionati all'ingresso di ogni stazio-ne.
Lo scarico è a cura dell’utente che deve immettere i materiali nei relativi contenitori, secondo le indi-cazioni fornite.
I materiali riciclabili, destinati al riutilizzo, debbono essere conferiti separatamente, non mescolati e non debbono contenere materiali estranei.
Quando le stazioni ecologiche sono chiuse e/o non presidiate è vietato:
a. l'accesso all'interno delle stesse;
b. il conferimento dei rifiuti da parte degli utenti.

E' in ogni caso tassativamente vietato l'abbandono di rifiuti a fianco o in prossimità delle stazioni stes-se.

Art. 31 Modalità di effettuazione raccolte differenziate
Le raccolte differenziate che l'Amministrazione Comunale intenderà attivare tramite il gestore, saran-no calibrate in relazione all'ottenimento dei maggiori quantitativi possibili di rifiuto raccolto.
Quelle attualmente effettuate sono le seguenti:
 raccolta carta effettuata tramite contenitori pluriutenza a livello stradale identificati dalla colorazione azzurra;
 raccolta vetro, lattine in alluminio o acciaio effettuata tramite contenitori pluriutenza a livello stradale identificati dalla colorazione verde;
 raccolta contenitori in plastica per liquidi tramite contenitori pluriutenza a livello stradale identificati dalla colorazione gialla;
 raccolta della frazione organica tramite contenitori monoutenza o pluriutenza a livello stradale identifi-cati dalla colorazione marrone;
 raccolta degli abiti usati tramite contenitori pluriutenza a livello stradale identificati da apposita dicitu-ra;
 raccolta lattine tramite contenitori in cartone o nylon presso locali ed esercizi commerciali, poli scola-stici, ecc..;
 raccolta batterie e pile tramite contenitori pluriutenza a livello stradale identificati con il colore giallo o rosso, normalmente posizionati in prossimità dei relativi punti vendita e nelle stazioni ecologiche di base;
 raccolta medicinali tramite contenitori pluriutenza posizionati all’interno di farmacie pubbliche e priva-te;
 raccolta differenziata di frigoriferi, televisori, piccoli elettrodomestici, computer, monitor ecc. presso i contenitori posizionati nelle stazioni ecologiche attrezzate;
 raccolte differenziate di altri rifiuti presso i contenitori posizionati presso le stazioni ecologiche, cosi come descritto al precedente art. 30.

Il rapporto contenitore/utente e le capacità volumetriche degli stessi viene definito dal gestore di con-certo con l'Amministrazione Comunale, tenendo conto di eventuali disposti di legge e sulla base degli ob-biettivi di raccolta.
Variazioni alle modalità di effettuazione delle raccolte potranno essere apportate in ogni momento, a seguito di mutate esigenze tecniche ed organizzative richieste dai servizi stessi.
Il gestore provvederà in tal caso, mediante opportune campagne divulgative, ad informare l'utenza delle modifiche intervenute.

Art. 32 Rifiuti urbani pericolosi
I rifiuti urbani pericolosi, così come identificati dall’allegato D del D.Lgs. 22/97, sono oggetto di sepa-rato conferimento secondo le modalità sotto definite e pertanto è vietato il conferimento dei rifiuti urbani pericolosi nei contenitori destinati alla raccolta dei rifiuti ordinari.
II relativo servizio di raccolta differenziata, deve intendersi quale articolazione dell'ordinario servizio di raccolta dei rifiuti urbani.
Ferma restando la possibilità di modifiche all'organizzazione e alle modalità d'attuazione del servizio da stabilirsi con ordinanza del Sindaco, la raccolta differenziata dei rifiuti urbani pericolosi si svolge nel territorio comunale, per i seguenti prodotti che sono contrassegnati dagli appositi simboli impressi sulla confezione o stampati sull'etichetta, in colore nero su fondo aranciato: pile e farmaci inutilizzati, vernici, inchiostri, adesivi, solventi, prodotti fotochimici, pesticidi e relativi contenitori.
I residui di tali prodotti, unitamente ai relativi contenitori, devono essere conferiti, dopo detenzione ini-ziale in apposito locale, esclusivamente nei contenitori presso le stazioni ecologiche attrezzate apposita-mente allestite.
Sono da ritenersi rifiuti urbani pericolosi, in parziale deroga alla norma di esclusione di cui al 2° com-ma del precedente art. 9, anche i rifiuti appartenenti alle sopra riportate categorie che provengano da atti-vità commerciali e di servizio salvo che non si tratti di beni obsoleti costituenti oggetto precipuo dell'attività economica (es.: vernici presso le rivendite al minuto o all'ingrosso, e simili).
Sono altresì da ritenersi rifiuti urbani pericolosi i rifiuti delle sopra riportate categorie che provengano da attività agricole all'interno dell'area di espletamento del servizio di raccolta o da attività artigianali, pur-ché non si tratti di residui di prodotti utilizzati nel ciclo di lavorazione (es.: solventi delle lavanderie, conte-nitori di vernici e collanti delle falegnamerie e carrozzerie).
Non sono da considerarsi assoggettati alle modalità di conferimento e smaltimento di cui al presente articolo i contenitori di prodotti appartenenti alle sopra riportate categorie di cui si sia avuta integrale uti-lizzazione, e che non conservino traccia avvertibile dell'originario contenuto. Per i contenitori dei prodotti destinati all'igiene domestica e dei locali (es.: candeggina, alcool denaturato, acido muriatico e simili) in-tegralmente utilizzati, è ammesso il conferimento all'ordinario servizio di raccolta previo accurato lavag-gio.


Art. 33 Modalità di raccolta differenziata di rifiuti di imballaggi
Ai sensi degli art. 39 e 43 del D.Lgs. 22/97 è consentito il conferimento al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti di imballaggio primario ed eventuali rifiuti di imballaggi secondari non restituiti all’utilizzatore dal commerciante al dettaglio, solo in raccolta differenziata.
In particolare, a seconda delle caratteristiche merceologiche, i rifiuti di imballaggio dovranno essere così conferiti:
a. vetro
 tramite contenitori pluriutenza a livello stradale identificati dalla colorazione verde;
 tramite appositi contenitori posizionati presso le stazioni ecologiche attrezzate;
b. carta e cartone
 per limitati quantitativi, tramite contenitori pluriutenza a livello stradale identificati dalla colorazione azzurra;
 tramite appositi contenitori posizionati presso le stazioni ecologiche attrezzate;
 tramite appositi servizi monoutenza appositamente attivati (raccolta cartoni presso le utenze commerciali, raccolta porta a porta di carta e cartone,.......);
c. plastica
 per quanto riguarda i contenitori vuoti per liquidi:
- tramite contenitori pluriutenza a livello stradale identificati dalla colorazione gialla;
 per quanto riguarda altre tipologie di imballaggio:
- tramite appositi contenitori posizionati presso le stazioni ecologiche attrezzate, purché sia ga-rantito il ritiro del materiale raccolto da parte del Consorzio Nazionale Imballaggi o chi per es-so;
d. metallo
 per quanto riguarda i contenitori vuoti per liquidi in alluminio e/o acciaio:
- tramite contenitori pluriutenza a livello stradale identificati dalla colorazione verde;
- tramite contenitori in cartone o nylon presso locali ed esercizi commerciali, poli scolastici, ecc..;
 per quanto riguarda altre tipologie di imballaggio:
- tramite appositi contenitori posizionati presso le stazioni ecologiche attrezzate, purché sia ga-rantito il ritiro del materiale raccolto da parte del Consorzio Nazionale Imballaggi o chi per es-so;
e. legno
 tramite appositi contenitori posizionati presso le stazioni ecologiche attrezzate;
f. altri
 tramite appositi contenitori posizionati presso le stazioni ecologiche attrezzate, purché sia garan-tito il ritiro del materiale raccolto da parte del Consorzio Nazionale Imballaggi o chi per esso.

Art. 34 Modalità di informazione degli utenti
Dovranno essere promosse campagne di informazione rivolte all’utenza su:
 tipologie di rifiuti per cui sono attivate le raccolte differenziate;
 finalità e modalità di effettuazione dei servizi;
 destinazioni delle frazioni recuperate;
 obblighi e doveri nel conferimento dei rifiuti.

In particolar modo ciò potrà avvenire:
 mediante cartelli posizionati sui contenitori per la raccolta;
 mediante comunicati stampa;
 mediante volantini consegnati direttamente all'utenza interessata;
 mediante altre forme di diffusione di materiale informativo.

Il gestore è tenuto a comunicare ogni variazione apportata alle modalità di effettuazione del servizio all'utenza interessata con un preavviso minimo di 7 giorni.

Art. 35 Divieti ed obblighi degli utenti
È obbligatorio avvalersi delle strutture e delle attrezzature predisposte per le raccolte differenziate.
È pertanto vietato il conferimento di rifiuti oggetto di raccolte differenziate (quali bottiglie e contenitori di vetro a perdere, materiale cartaceo costituiti da giornali, riviste, libri, stampati, tabulati di computer e centri elaborazione dati, documenti d'archivio ecc..) nei cassonetti predisposti per l'ordinario servizio di raccolta RSU.
E’ vietato immettere rifiuti diversi da quelli prescritti per le singole tipologie di contenitori.
Gli oggetti, sia prodotti da utenze civili che commerciali, artigianali e industriali, che per dimensioni non possono essere introdotti nei contenitori per le raccolte differenziate posizionati sul territorio, dovran-no essere obbligatoriamente conferiti presso le stazioni ecologiche attrezzate.
E' vietato lo spostamento dei contenitori dalla loro posizione.
E' inoltre vietato agli utenti del servizio ribaltare e danneggiare in alcun modo i contenitori, eseguire scritte o affiggere su di essi materiali di qualsivoglia natura e dimensione (manifesti, targhette adesive) fatto salvo quanto espressamente autorizzato dal gestore.
È inoltre tassativamente vietato l'abbandono di tali rifiuti a lato dei contenitori destinati alla loro rac-colta differenziata o all’esterno delle stazioni ecologiche attrezzate.

Art. 36 Attività del volontariato
Si riconoscono quali contributi utili, ai fini del buon esito della raccolta differenziata, quelli delle asso-ciazioni, che si ispirano a scopi caritatevoli e/o ambientali, e che operano senza fini di lucro utilizzando attività di volontariato.
La collaborazione delle Associazioni alla raccolta differenziata è regolata da apposita convenzione con il gestore del servizio, previo parere favorevole dell’Amministrazione Comunale.
Le convenzioni sono stipulate in conformità con la vigente normativa nazionale e regionale che regola i rapporti fra Pubblica Amministrazione e organizzazioni di volontariato e associazionismo.
I principi gestionali cui dovranno attenersi le associazioni di volontariato per la raccolta differenziata riguardano l’osservanza delle norme di sicurezza, delle norme igienico/sanitarie, delle disposizioni urba-nistiche, delle consuetudini di decoro cittadino; in particolare nell’espletamento delle attività dovranno:
 arrecare il minimo intralcio alla circolazione;
 evitare lo spandimento di materiali e liquami su suolo pubblico;
 osservare le vigenti norme di sicurezza, valevoli per i lavoratori, per tutti gli operatori anche se volon-tari;
 garantire la pulizia e il decoro delle aree di deposito temporaneo dei materiali raccolti;
 non creare intralcio all’organizzazione dei servizi pubblici di igiene ambientale.

Nel caso di utilizzazione di attrezzature fisse da collocare su suolo pubblico, in aree diverse da quelle attrezzate per la raccolta differenziata (per le quali occorre l’autorizzazione del gestore) è necessaria la specifica autorizzazione comunale; in ogni caso dovranno essere garantite la pulizia e il decoro di tali at-trezzature e rispettate le disposizioni impartite dagli uffici comunali in ordine alla viabilità e all’occupazione del suolo pubblico.
Le associazioni di volontariato dovranno dimostrare di possedere i requisiti indispensabili per collabo-rare dignitosamente alla raccolta differenziata; intendendosi con ciò il possesso di attrezzature, mezzi di trasporto, aree attrezzate per lo stoccaggio provvisorio adeguati alle finalità per cui è avanzata la richiesta di collaborazione.
Le associazioni di volontariato dovranno garantire l’effettivo riciclaggio dei materiali per i quali richie-dono l’autorizzazione alla raccolta differenziata, presentando idonee garanzie in forma di accordi, con-tratti, protocolli d’intesa con aziende affidabili che operano nel campo del riciclaggio dei rifiuti.
Le iniziative di collaborazione alla raccolta differenziata da parte di associazioni di volontariato pos-sono riguardare principalmente le seguenti frazioni merceologiche presenti nei rifiuti urbani:
 frazione secca;
 vetro in forma di bottiglie e contenitori per liquidi;
 alluminio in forma di contenitori per liquidi;
 metalli;
 rifiuti ingombranti di natura domestica;
 stracci e vestiario usato.

Si fa espresso divieto di raccolta di:
 frazione umida dei rifiuti urbani;
 rifiuti urbani pericolosi;
 oli e batterie auto.

Le associazioni di volontariato sono tenute a presentare un rendiconto annuale delle attività in termini di qualità e quantità di materiale raccolto ed effettivamente avviato al riciclaggio, dovranno, inoltre, certifi-care il corretto smaltimento delle eventuali frazioni non riutilizzate.

Art. 37 Modalità per i produttori di rifiuti speciali e rifiuti da imballaggi secondari e terziari che intendano affidare al servizio pubblico lo specifico rifiuto recuperabile
L'Amministrazione Comunale, tramite il gestore, si impegna nella ricerca e nella attivazione della rac-colta e del trasporto di particolari tipologie di rifiuti speciali per cui risulti possibile e conveniente il recupe-ro. A tale riguardo è consentito il conferimento presso le stazioni ecologiche attrezzate delle frazioni re-cuperabili dei rifiuti speciali assimilabili purché questo non comporti maggiori oneri a carico dell’Amministrazione Comunale.

TITOLO V DISCIPLINA DELLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTl URBANI PRODOTTI ESTERNAMENTE ALL'AREA DEL SERVIZIO DI RACCOLTA

Art. 38 Ambito di applicazione delle disposizioni del presente titolo
Con riferimento alla norma di esclusione di cui al precedente art. 9 le disposizioni del presente titolo sono dettate con esclusivo riferimento ai rifiuti domestici prodotti all'esterno dell'area di espletamento del pubblico servizio di raccolta.

Art. 39 Obblighi generali dei residenti nelle zone non raggiunte dal pubblico servizio
I cittadini residenti all'esterno dell'area di espletamento del pubblico servizio di raccolta sono tenuti a contribuire alla salvaguardia igienico-sanitaria dei propri luoghi di residenza e dell'ambiente agricolo, or-ganizzando, anche all'interno delle abitazioni e/o loro pertinenze, modalità di detenzione dei rifiuti in gra-do di consentire idonee forme di smaltimento e di raccolta differenziata.

Art. 40 Smaltimento della frazione organica del rifiuto domestico
È ammesso lo smaltimento della frazione organica dei rifiuti e dei residui delle pulizie dei locali, nelle concimaie destinate all'accumulo dello stallatico o alla produzione di compost.
E’ comunque vietato l’incendio di rifiuti, fatto salvo quanto disposto da specifiche ordinanze emanate dal Comune per i rifiuti da potature in area agricola.

Art. 41 Smaltimento dei materiali per i quali sono state istituite forme di raccolta differenziata
I materiali per i quali sono state istituite forme di raccolta differenziata dovranno essere periodica-mente immessi negli appositi contenitori predisposti nell'area urbana e nei centri frazionali.

Art. 42 Rifiuti urbani domestici ingombranti
Il servizio di raccolta su chiamata dei rifiuti ingombranti è esteso a tutto il territorio comunale e posso-no beneficiarne anche gli utenti aventi riduzione o esclusi dal pagamento della tariffa RSU.

Art. 43 Rifiuti urbani pericolosi
Anche per i rifiuti pericolosi che vengono originati all'esterno dell'area di espletamento del servizio di raccolta dei rifiuti urbani, valgono le norme e prescrizioni del precedente art. 32.

Art. 44 Rifiuti urbani da giardino
Tali rifiuti generati all'esterno dell'area d'espletamento del servizio di raccolta, se ed in quanto non uti-lizzati ai fini agronomici, devono essere conferiti presso le stazioni attrezzate o utilizzando ulteriori servizi di raccolta differenziata all’uopo istituiti come ad esempio la raccolta a domicilio per quantità non superio-re ad 1 mc.



TITOLO VI NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI

Art. 45 Modalità di svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti urbani esterni
I servizi inerenti alla raccolta, all'allontanamento, al trasporto e allo smaltimento dei rifiuti urbani esterni, di cui all'art. 4 punto A.5 del presente Regolamento sono svolti dal Comune in forma diretta o mediante il gestore del servizio.

Art. 46 Criteri ed area di espletamento del servizio di raccolta dei rifiuti urbani esterni
L'area entro la quale è istituito il servizio è quella individuata nella planimetria in allegato 2, le cui eventuali successive modifiche saranno stabilite con ordinanza del Sindaco.
All’interno dell’area suddetta, il servizio è svolto:
 nelle strade e nelle piazze, compresi i portici e marciapiedi classificate come comunali ai sensi del D.Lgs 20.04.92 n° 285 e le nuove strade comunali;
 nelle strade vicinali classificate d'uso pubblico ai sensi del D.Lgs 20.04.92 n° 285;
 nei tratti urbani delle strade statali e provinciali;
 nelle strade costituenti opere di urbanizzazione primaria conseguenti a strumenti urbanistici particola-reggiati di iniziativa pubblica e privata, anche se non ancora trasferite al patrimonio comunale, purché aperte all'uso pubblico e complete delle opere di arredo e finitura collaterali;
 nelle strade private comunque soggette ad uso pubblico, purché aperte permanentemente al pubblico transito senza limitazioni di sorta, se dotate di adeguata pavimentazione della carreggiata e dei mar-ciapiedi e corredate di idoneo sistema di smaltimento delle acque meteoriche;
 nelle aree a verde pubblico e/o attrezzato disponibili permanentemente all'uso pubblico, compresi i parchi extraurbani, gli spazi verdi di arredo stradale, le aiuole spartitraffico, i centro viali ecc.;
 nelle aree dei cimiteri, limitatamente ai residui di fiori, addobbi, corone funebri e simili, con esclusione dei resti di esumazione e di quanto disciplinato dalle vigenti disposizioni di Polizia Mortuaria.

Art. 47 Organizzazione del servizio di raccolta dei rifiuti urbani esterni
Le modalità di espletamento del servizio di raccolta dei rifiuti urbani esterni, comprese eventuali arti-colazioni delle frequenze di prestazione del servizio, vengono stabilite dal gestore sulla base degli indiriz-zi tecnico-programmatici e finanziari forniti da l'Amministrazione Comunale e dai suoi competenti uffici, tenuto conto delle necessità dell'utenza, delle tecnologie e dei mezzi d'opera disponibili, dei livelli orga-nizzativi conseguiti, e comunque nel rispetto dei principi generali di cui all'art. 2 del D.Lgs. 22/97.

Art. 48 Installazione ed uso di contenitori porta rifiuti
All'interno delle aree di espletamento del servizio di raccolta dei rifiuti urbani esterni l’Amministrazione Comunale, in forma diretta o tramite il gestore del servizio, provvede all'installazione ed al periodico svuotamento di appositi cestini portarifiuti, a disposizione degli utenti degli spazi pubblici.
È fatto divieto di danneggiare, spostare dalla posizione stabilita o ribaltare tali contenitori ed utilizzarli per il conferimento di rifiuti urbani domestici.
E' inoltre vietato, su di essi, eseguire scritte o affiggere materiali di qualsivoglia natura e dimensione (manifesti, targhette, adesivi,...) fatto salvo quanto espressamente autorizzato dall'Amministrazione Co-munale.

Art. 49 Divieti ed obblighi degli utenti di spazi pubblici
È fatto divieto agli utenti di aree, strade, spazi pubblici o ad uso pubblico abbandonare e gettare rifiuti di qualsiasi tipo ed in qualsiasi quantità; tali rifiuti dovranno essere unicamente immessi negli appositi contenitori per rifiuti urbani esterni o se per natura, qualità, dimensioni analoghi a rifiuti domestici, nei cassonetti e contenitori predisposti per l'ordinario servizio di raccolta.

Art. 50 Carico e scarico di merci e materiali e deafissione manifesti
Chi effettua operazioni di carico, scarico e trasporto di merci e materiali o deafissione di manifesti, che diano luogo su area pubblica o di uso pubblico alla formazione di rifiuti di qualsiasi natura, deve prov-vedere, ad operazioni ultimate, alla pulizia dell'area o della superficie medesima.
In caso d'inosservanza la pulizia sarà effettuata dal Comune mediante il gestore del servizio, fatto salvo il diritto di rivalsa, nei confronti dei responsabili inadempienti, per il costo di servizio prestato, non-ché l’applicazione delle sanzioni ai sensi di Legge e di Regolamento.


Art. 51 Pulizia di aree pubbliche occupate da cantieri
Chi effettua attività relative alla costruzione, al rifacimento, alla ristrutturazione o alla manutenzione di fabbricati con occupazione di aree pubbliche o d'uso pubblico è tenuto, sia quotidianamente sia alla con-clusione dei lavori, a mantenere e restituire l'area perfettamente pulita e sgombra da rifiuti, scarti e residui di qualsiasi tipo.
Analoghe disposizioni valgono per !e aree occupate da interventi relativi ad opere stradali e infra-strutture di qualsiasi tipo. Chi effettua le suddette attività è tenuto, sia quotidianamente sia alla conclusio-ne dei lavori, alla pulizia dei tratti di strada limitrofi ai passi carrai temporanei e non, oggetto di transito di automezzi adibiti ai lavori di cantiere.
I responsabili del cantiere dovranno adoperarsi per ridurre tali inconvenienti (lavaggio ruote per gli automezzi pesanti in uscita, ecc.).
Nel caso di mancata esecuzione interviene l’Amministrazione Comunale mediante il gestore del ser-vizio, con diritto di rivalsa.

Art. 52 Manifestazioni pubbliche
Gli Enti, le Associazioni, i Circoli, i Partiti o qualsiasi altro cittadino o gruppo di cittadini che intendano organizzare iniziative quali feste, sagre, corse ecc. o manifestazioni di tipo culturale, sportivo ecc. su strade, piazze, e aree pubbliche anche senza finalità di lucro, sono tenuti a comunicare, con adeguato preavviso, al gestore il programma delle iniziative indicando le aree che s'intende effettivamente impe-gnare o utilizzare e a provvedere direttamente o attraverso una convenzione alla pulizia delle aree, piaz-ze o strade dopo l'uso.
Gli eventuali oneri straordinari sostenuti dal servizio pubblico saranno imputati ai promotori delle ma-nifestazioni.

Art. 53 Obblighi di chi conduce animali domestici su aree pubbliche
Le persone che conducono cani o altri animali per le strade ed aree pubbliche o di uso pubblico, compreso il verde, sono tenute ad evitare qualsiasi contaminazione dovuta alle deiezioni e dovranno provvedere personalmente all'eliminazione e all'asporto di escrementi solidi.

Art. 54 Pulizia delle aree esterne a pubblici esercizi
I gestori di esercizi pubblici che usufruiscono di concessioni di aree pubbliche o utilizzano spazi aperti all'uso pubblico quali i caffè, gli alberghi, le trattorie, i ristoranti e simili, devono provvedere alla costante pulizia dell'area occupata, installando anche adeguati contenitori, indipendentemente dai tempi in cui vie-ne effettuata la raccolta dei rifiuti urbani esterni della rispettiva via o piazza da parte dell'apposito servizio.
Analogo obbligo vale per i gestori di pubblici esercizi, le cui aree esterne, per la particolare attività esercitata, quali vendita di pizze al taglio, bibite in lattina, chioschi stagionali e simili risultino ordinaria-mente imbrattate dai residui e dagli involucri delle merci vendute (cartacce, imballaggi, contenitori per le bibite, residui alimentari) essendo il gestore dell'attività ritenuto responsabile dei rifiuti prodotti dai consu-matori. I rifiuti così raccolti devono essere conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti dichiarati ur-bani.
All'orario di chiusura dell'esercizio l'area in dotazione, o comunque antistante, deve risultare perfetta-mente ripulita.

Art. 55 Pulizia delle aree adibite a Luna Park, circhi e spettacoli viaggianti
Le aree occupate da spettacoli viaggianti e Luna Park devono essere mantenute pulite durante l'uso e lasciate pulite dagli occupanti.
II provvedimento di temporanea concessione in uso dell'area dovrà contenere una clausola circa le modalità di raccolta e conferimento dei rifiuti prodotti, sia in funzione dell'afflusso di pubblico, che del-l'eventuale permanenza in loco delle carovane occupate dagli addetti a spettacoli e/o alle installazioni di Luna Park.
Ogni onere connesso al potenziamento o all'impegno straordinario del servizio normalmente prestato dovrà ricadere sui gestori delle attività di che trattasi.

Art. 56 Pulizia dei mercati
I concessionari ed occupanti di posti di vendita nei mercati all'ingrosso e al dettaglio, coperti o sco-perti, in qualsiasi area pubblica e di uso pubblico, debbono mantenere pulito il suolo all'interno ed attorno ai rispettivi posteggi, raccogliendo i rifiuti di qualsiasi tipo provenienti dalla propria attività in appositi con-tenitori gestiti dal servizio di raccolta. In ogni caso, al termine delle attività quotidiane, l’area occupata de-ve essere pulita ed i rifiuti raccolti conferiti negli appositi contenitori o nelle posizioni individuate dal gesto-re del servizio. E’ vietato il conferimento dei rifiuti prodotti all’interno dei cestini portarifiuti.
Per la raccolta, l'asporto e lo smaltimento dei rifiuti generati in occasione di mercati periodici e fiere autorizzate in area pubblica, a cura dell'ente promotore dovrà essere sottoscritta apposita convenzione con il gestore che fisserà il corrispettivo economico del servizio, in relazione alle esigenze di potenzia-mento e di impegno straordinario del pubblico servizio normalmente prestato.

Art. 57 Esercizi stagionali, piscine e campeggi
Esercizi stagionali all'aperto, piscine e campeggi dovranno comunicare al gestore la data di inizio del-l'attività con almeno 15 giorni di anticipo, al fine di consentire il potenziamento, se necessario, delle strutture per il conferimento dei rifiuti urbani.
È obbligo dei titolari di provvedere al quotidiano svuotamento di eventuali contenitori di rifiuti allestiti all'interno dell'area di pertinenza e all'immissione dei rifiuti nei contenitori dei rifiuti solidi urbani collocati dal gestore su area pubblica, ovvero nei contenitori per rifiuti speciali messi a disposizione attraverso re-lativa convenzione.

Art. 58 Pulizia dei terreni non edificati
I proprietari, ovvero coloro che hanno la disponibilità di terreni non edificati, qualunque siano l'uso e la destinazione dei terreni stessi, devono conservarli costantemente liberi da materiali di scarto abbandonati anche da terzi.
A tale scopo ogni area dovrà essere provvista di canali di scolo, opere di sbarramenti degli accessi e salvo che per i terreni agricoli, di recinzione, così da evitare l'inquinamento del suolo e l'immissione di ri-fiuti da parte di terzi. Tali opere dovranno essere mantenute in perfetta efficienza a cura dei proprietari e/o di chi ha la disponibilità delle aree.
In caso di scarico abusivo di rifiuti su dette aree anche ad opera di terzi e/o ignoti, il proprietario in so-lido con chi eventualmente abbia la disponibilità del terreno sarà obbligato con ordinanza, previa diffida, alla riduzione in pristino, all'asporto e all’allontanamento dei rifiuti abusivamente immessi.

Art. 59 Altre attività relative allo smaltimento dei rifiuti urbani esterni
Le seguenti attività, relative allo smaltimento dei rifiuti urbani esterni, saranno svolte dal Comune tra-mite il gestore, secondo specifici accordi tecnico-economici nell’ambito del contratto di servizio:
a. raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti presenti sulle rive dei corsi d'acqua e dei canali e in tutte le altre aree pubbliche poste al di fuori delle aree di espletamento del servizio di raccolta dei rifiuti urbani esterni;
b. rimozione di rifiuti ingombranti ed eliminazione di scarichi abusivi e discariche abusive di rifiuti da strade ed aree pubbliche o d'uso pubblico e rive di corsi d'acqua e di canali, sia all'esterno che all'in-terno del perimetro di espletamento del servizio di raccolta dei rifiuti urbani esterni.

TITOLO VII DISPOSIZIONI SANZIONATORIE


Art. 60 Regime sanzionatorio
Fermo restando quanto previsto dall'art. 14 e dal Titolo V, Capo I del D.Lgs. 22/97, le violazioni alle disposizioni stabilite dal presente regolamento sono punite, ai sensi dell’art. 7 bis del D.Lgs 18 agosto 2000 n° 267 e ss.mm.ii., con le sanzioni amministrative pecuniarie di seguito indicate.
Sono preposti alla verifica del rispetto delle disposizioni del presente Regolamento, gli Agenti della Polizia Municipale, il personale degli organi preposti, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, alla tutela e vigilanza ambientale e i soggetti che saranno individuati con apposito atto della Giunta Comunale.

VIOLAZIONE Art. Comma lett. CASISTICA SANZIONE (Euro)
minima massima
Abbandono di rifiuti in luogo pubblico o privato art. 50 D.Lgs 22/97 rifiuti urbani non ingombranti 26 155
rifiuti urbani ingombranti 103 620
rifiuti speciali non pericolosi 26 155
rifiuti speciali pericolosi 103 620
Incendio di rifiuti (salvo quanto disposto da specifiche ordinanze e dal Regolamento di Polizia Urbana) 18 7 75 450
40 2
Immissione nei contenitori RSU predispo-sti dall’ente gestore di rifiuti impropri 19 1 a rifiuti speciali pericolosi 75 450
19 1 a rifiuti speciali non pericolosi non dichiarati urbani 50 300
19 1 a rifiuti urbani pericolosi 75 450
32 1
19 1 a rifiuti urbani oggetto di rac-colte differenziate attivate in ambito comunale 50 300
35 2
19 1 a rifiuti di imballaggi terziari 50 300
19 1 a imballaggi primari e secondari per i quali è stato attivato ap-posito servizio di raccolta dif-ferenziata 25 150
19 1 a rifiuti derivanti da costruzione e demolizione 75 450
19 1 b residui liquidi o sostanze in-cendiate 75 450
Cernita di rifiuti da contenitori predisposti dall’ente gestore 19 1 d 25 150
Utilizzo dei contenitori quando il grado di riempimento non ne consenta la perfetta chiusura 19 1 e 25 150
Deposito rifiuti all’esterno dei contenitori predisposti dall’ente gestore 19 1 f 25 150
35 7
Ribaltamento, spostamento, danneggia-mento delle attrezzature rese disponibili dall’ente gestore per il conferimento dei ri-fiuti 19 1 g cassonetti RSU 50 300
35 5-6 contenitori per R.D. 50 300
48 2 cestini portarifiuti 25 150
Esecuzione di scritte o affissione di mate-riali di qualsivoglia natura e dimensione sulle attrezzature rese disponibili dal ge-store per il conferimento dei rifiuti 19 1 h cassonetti RSU 25 150
35 6 contenitori per R.D. 25 150
48 3 cestini portarifiuti 25 150
Utilizzo di cestini portarifiuti per il conferi-mento di rifiuti urbani domestici 48 2 25 150

VIOLAZIONE Art. Comma lett. CASISTICA SANZIONE (Euro)
minima massima
Raccolta differenziata: collocazione di ri-fiuti a fianco ed in prossimità di stazioni ecologiche attrezzate 30 6 25 150
35 7
Raccolta differenziata: immissione di rifiuti diversi da quelli prescritti per le singole ti-pologie di contenitori 35 3 50 300
Contravvenzione all’obbligo di pulizia delle aree adibite a carico e scarico delle merci o deaffissione manifesti 50 1 25 150
Contravvenzione all’obbligo di pulizia delle aree interessate da cantieri quotidiana-mente ed alla conclusione dei lavori 51 1-2 25 150
Contaminazione del suolo pubblico con deiezioni animali 53 25 150
Mancata pulizia delle aree pubbliche pro-spicienti negozi, pubblici esercizi e analo-ghe attività 54 1 - 2 75 450
Mancata pulizia delle aree adibite a Luna Park, circhi e spettacoli viaggianti 55 1 75 450
Mancata pulizia delle aree destinate a po-sti di vendita nei mercati 56 1 75 450
Contravvenzione agli obblighi imposti ai gestori di esercizi stagionali, piscine, cam-peggi 57 2 75 450
Contravvenzione agli obblighi di pulizia di terreni non edificati 58 1 25 150



TITOLO VIII DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

Art. 61 Osservanza di altre disposizioni e dei regolamenti comunali
Per quanto non espressamente contemplato dal presente regolamento si applicano le norme dei re-golamenti comunali di Igiene, di Polizia Urbana, dei Servizi di fognatura e degli scarichi delle pubbliche fognature, nonché la vigente normativa statale e regionale in materia di smaltimento dei rifiuti.

Art. 62 Abrogazione di precedenti Regolamenti
II Regolamento per la Disciplina dei servizi di smaltimento rifiuti, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 178 del 08.02.90 e ss.mm.ii., è abrogato.


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