Approvato con deliberazione Consiliare n. 6 del 2.2.1995 - in vigore dal 15.2.'95
Modificato con D.C.C. n. 60 del 28.04.1999 divenuta esecutiva il 6.5.1999
Ultima modifica con Delibera di Consiglio Comunale n. 72 del 26/07/2018 di integrazione mediante inserimento della norma di valorizzazione e tutela dei principi e valori della Costituzione Art. 2bis. In vigore dal 2.09.2018

REGOLAMENTO
PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI E BENEFICI ECONOMICI A SOGGETTI PUBBLICI E SOGGETTI PRIVATI

APPROVATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N.6 DEL 2.2.1995 - IN VIGORE DAL 15/2/95
MODIFICATO CON D.C.C. N. 60 DEL 28.04.1999 DIVENUTA ESECUTIVA IL 6.5.1999

INDICE


CAPO I - NORME GENERALI
Art. 1 Oggetto
Art. 2 Osservanza delle norme regolamentari
Art. 2bis Norma di valorizzazione e tutela dei principi e valori della costituzione
Art. 3 Pubblicità e diffusione del regolamento
Art. 4 Tipologia e natura dei finanziamenti e benefici erogabili
Art. 5 Criteri generali di erogazione
Art. 6 Limiti oggettivi al presente regolamento

CAPO II - PROCEDURE DI EROGAZIONE DI FINANZIAMENTI O BENEFICI ECONOMICI

SEZIONE I - FINANZIAMENTI E BENEFICI ECONOMICI

Art. 7 Modalità di determinazione dei finanziamenti e dei benefìci
Art. 8 Aree di intervento
Art. 9 Formazione dei piani di erogazione dei finanziamenti e dei benefici
Art. 10 Destinatari dei benefici e casi di esclusione
Art. 11 Richieste di ammissione ai benefici
Art. 12 Modalità di erogazione dei finanziamenti e benefici
Art. 13 Verifica stato di attuazione
Art. 14 Informazione sulla attuazione dei piani di erogazione dei finanziamenti e benefici
Art. 15 Condizioni generali di erogazione

SEZIONE II - CONVENZIONI

Art. 16 Modalità per la formulazione di convenzioni

CAPO III - CONCESSIONE IN USO DI IMMOBILI

Art. 17 Individuazione degli immobili da concedere
Art. 18 Modalità di presentazione delle domande
Art. 19 Modalità di assegnazione
Art. 20 Rilascio della concessione
Art. 21 Rimborso delle spese di funzionamento
Art. 22 Verifiche e controlli

CAPO IV - FINANZIAMENTI E BENEFICI DIVERSI

Art. 23 Interventi straordinari
Art. 24 Interventi eccezionali
Art. 25 Patrocinio e gonfalone comunale
Art. 26 Premi di rappresentanza
Art. 27 Utilizzo delle sale comunali
Art. 28 Utilizzo delle sale di rappresentanza della sede comunale

CAPO V - ALBO DEI BENEFICIARI

Art. 29 Istituzione albo dei beneficiari
Art. 30 Suddivisione dell'albo
Art. 31 Tenuta dell'albo

CAPO VI - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 32 Norma transitoria e finale
Art. 33 Regolarizzazione degli utilizzi preesistenti
Art. 34 Entrata in vigore

file .doc ALLEGATO A - SCHEMA ORIENTATIVO DI DOMANDA DI AMMISSIONE
Convenzione - Allegato "A"
Esposizione dettagliata del progetto di intervento che deve prevedere, oltre ai settori di attività oggetto del rapporto convenzionale, anche il contenuto e le modalità dell'intervento degli associati che devono essere rispettose dei diritti e della dignità degli eventuali utenti.


file .doc ALLEGATO B - SCHEMA DI CONVENZIONE

file .pdf Dichiarazione esplicita di adesione ai principi della Costituzione

 

CAPO I - NORME GENERALI

Art. 1 Oggetto

  1. Il Comune di Carpi stabilisce, con il presente regolamento, i criteri, le modalità e le procedure per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausilii finanziari, nonché di beni immobili ad associazioni od altri soggetti pubblici e privati, ai sensi dell'art. 12 della legge 12 agosto 1990, n. 241 ed in applicazione dell'art. 7, comma 1, dello Statuto.

Art. 2 Osservanza delle norme regolamentari

  1. l'osservanza dei criteri, delle modalità e delle procedure stabilite dal presente regolamento deve risultare dai singoli provvedimenti, con esplicito richiamo alle disposizioni normative che agli stessi si riferiscono.

Art. 2bis Norma di valorizzazione e tutela dei principi e valori della costituzione

La domanda di concessione di finanziamenti e benefici economici a soggetti pubblici e soggetti privati riferibile ad attività con una connotazione politica deve necessariamente essere accompagnata da una dichiarazione con la quale il richiedente afferma:

  • di riconoscersi nei principi e nelle norme della Costituzione italiana;
  • di ripudiare il fascismo, il neofascismo, il nazismo, il neonazismo, il razzismo ed ogni forma di discriminazione in violazione dei principi di uguaglianza e di tutela della dignità umana sanciti dalla Costituzione;
  • di non professare, fare propaganda, compiere manifestazioni esteriori inneggianti alle ideologie fasciste, neofasciste, naziste, neonaziste, razziste o discriminatorie in contrasto con la Costituzione, la legge di attuazione della stessa, la normativa nazionale e lo Statuto della Città di Carpi;
  • di non perseguire finalità antidemocratiche, esaltando, propagandando, minacciando o usando la violenza quale metodo di lotta politica o propugnando la soppressione delle libertà garantite dalla Costituzione o denigrando la Costituzione e i suoi valori democratici fondanti;

La dichiarazione di cui sopra deve essere redatta secondo il modello allegato.
La mancata dichiarazione comporta la inammissibilità della domanda.
Nell’atto di autorizzazione o concessione dovrà essere fatto esplicito riferimento alla dichiarazione presentata.
Il compimento di atti o dichiarazioni contrarie alla dichiarazione effettuate durante lo svolgimento della attività autorizzata ed accertati dai competenti soggetti, comporteranno l’immediata decadenza dell’autorizzazione e la immediata cessazione – se tecnicamente possibile – della attività ancora in essere.
La violazione determinerà inoltre l’impossibilità per il soggetto richiedente di ottenere una nuova autorizzazione per un periodo di sei anni. La palese falsità della dichiarazione resa in relazione al soggetto richiedente, comporterà la segnalazione all’Autorità Giudiziaria per violazione degli artt. 495 e seguenti del codice penale ed il diniego della richiesta autorizzazione”

Art. 3 Pubblicità e diffusione del regolamento

  1. l'amministrazione dispone le iniziative più idonee per assicurare la più ampia e diffusa conoscenza del presente regolamento da parte degli enti ed istituzioni pubbliche e private, delle forze sociali e dell'intera comunità carpigiana.

Art. 4 Tipologia e natura dei finanziamenti e benefici erogabili

  1. I finanziamenti e benefici erogabili ai soggetti di cui all'art. 9 sono disponibili le modalità di cui al Capo II, Sezione I, e possono articolarsi in forma di:
    1. sovvenzioni, allorquando il Comune si fa carico interamente dell'onere derivante da una attività svolta ovvero da una iniziativa organizzata da altri soggetti che comunque si iscrive nei suoi indirizzi programmatici;
    2. contributi, allorquando i finanziamenti e benefici, aventi carattere occasionale o continuativo, sono diretti a favorire attività e/o iniziative per le quali il Comune si accolla solo una parte dell'onere complessivo, ritenendole in ogni caso meritevoli di essere sostenute;
    3. sussidi ed ausilii finanziari, allorquando si tratti di interventi di carattere socio-assistenziale;
    4. vantaggi economici indiretti, allorquando sono riferiti alla fruizione gratuita di beni mobili ed immobili di proprietà ovvero nella disponibilità del Comune, nonché di prestazioni e servizi gratuiti, ovvero a tariffe agevolate.
  2. I finanziamenti ed i benefici a fronte dei quali i soggetti di cui all'art. 10 devono fornire una controprestazione sono erogati con la procedura di cui al Capo II, Sezione II.

Art. 5 Criteri generali di erogazione

  1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausilii finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere di cui al presente regolamento viene disposta dall'organo competente, in base alle risorse disponibili, alle domande ammissibili ed alle proposte presentate dalle unità organizzative competenti per materia e conduzione dell'istruttoria, con riferimento ai seguenti criteri generali che vengono elencati in ordine di importanza:
    1. rilevanza di iniziative di volontariato che intervengono nel campo della assistenza alle persone;
    2. rilevanza e significatività delle specifiche iniziative ed attività proposte in relazione alla loro utilità sociale ed all'ampiezza e qualità degli interessi coinvolti;
    3. valenza e ripercussione territoriale;
    4. entità dell'autofinanziamento e modalità di acquisizione dello stesso presso il pubblico.

Art. 6 Limiti oggettivi al presente regolamento

  1. Il presente regolamento non si applica ai benefici che traggono origine dalla legge ed a quei benefici che per particolari circostanze o per particolari caratteristiche dei benefici stessi o dei richiedenti non sono attribuibili secondo le procedure o i criteri del presente regolamento; la loro attribuzione potrà avvenire previa adozione di specifici atti deliberativi del C.C. che ne disciplinino con chiarezza e trasparenza i criteri di assegnazione e la modalità di concessione.
  2. Il presente regolamento non si applica altresì qualora si debba intervenire per regolarizzare pregresse e consolidate situazioni di fatto o disciplinare ex novo rapporti giuridici preesistenti; anche in questo caso l’assegnazione potrà avvenire previa adozione di specifici atti deliberativi del C.C. aventi le caratteristiche di cui al precedente comma.

CAPO II - PROCEDURE DI EROGAZIONE DI FINANZIAMENTI O BENEFICI ECONOMICI

SEZIONE I - FINANZIAMENTI E BENEFICI ECONOMICI

Art. 7 Modalità di determinazione dei finanziamenti e dei benefìci

  1. I soggetti di cui all'art. 10 interessati ad ottenere finanziamenti o benefici economici devono presentare richiesta entro il periodo compreso tra il primo e il trenta di novembre di ciascun anno. La richiesta formulata conformemente al fac-simile in allegato A al presente regolamento, va inoltrata al protocollo generale del Comune.
  2. La Giunta può modificare la decorrenza di tale periodo al fine di correlarlo alle esigenze di adeguamento della programmazione degli interventi per effetto di variazioni di disponibilità finanziarie o del verificarsi di esigenze sopravvenute o di eventi imprevedibili.
  3. Alla deliberazione di cui al secondo comma viene data adeguata pubblicità, anche mediante l'invio di copia della medesima a tutti i soggetti iscritti nell'Elenco delle forme associative e di volontariato, di cui al comma 2, art. 7, dello Statuto Comunale.

Art. 8 Aree di intervento

  1. le aree di intervento, per le quali l'amministrazione comunale può disporre la concessione dei finanziamenti e benefici di cui al presente Capo II, sono di norma riferite:
    1. - alla tutela e valorizzazione dell'ambiente
    2. - alle attività culturali, celebrative ed educative
    3. - alle attività umanitarie e socio-assistenziali
    4. - allo sviluppo economica
    5. - alle attività sportive e ricreative del tempo libero
  2. le unità organizzativi competenti, per materia, a procedere all'istruttoria delle domande di finanziamenti e benefici sono:
    • per le aree di intervento A e D: Settore Tutela Ambientale e Pianificazione Economica Territoriale
    • per le aree di intervento B ed E: Settore Programmazione Generale, Informazione, Cultura e Sport
    • per l'area di intervento C: Settore Servizi Socio-Assistenziali

Art. 9 Formazione dei piani di erogazione dei finanziamenti e dei benefici

  1. In sede di redazione della proposta di Bilancio Preventivo annuale e pluriennale, la Giunta formula le Proposte di risorse da destinare a ciascuna delle aree di intervento di cui al precedente art. 8 e di indirizzi in termini di priorità cui destinare tali risorse; il Sindaco promuove, per il tramite dei rispettivi presidenti, la convocazione delle Consulte al fine di illustrare tali proposte al fine di raccogliere osservazioni e pareri utili alla formulazione delle proposte definitive da presentare al Consiglio.
  2. Le richieste di finanziamenti e benefici sono assegnate per l'istruttoria alle unità organizzative competenti per materia, che vi provvedono entro il 31 dicembre dì ogni anno, o altro eventuale termine indicato espressamente dalla Giunta.
  3. Le istanze istruite e riepilogate in prospetti compilati distintamente in relazione alle aree di cui al precedente art. 8 - e per ciascuna finalità di attività o d'intervento, con la evidenziazione delle richieste prive dei requisiti prescritti od in contrasto con le norme del presente regolamento, sono trasmesse dai responsabili delle unità organizzative al Sindaco.
  4. La Giunta, entro il 31 gennaio di ogni anno, tenuto conto degli obiettivi programmatici stabiliti dal Consiglio comunale, delle risultanze dell'istruttoria e delle risorse disponibili in bilancio, forma ed approva con apposito atto deliberativo il piano di erogazione per ciascuna area di intervento e determina i benefici assegnati ai richiedenti per le attività o interventi ammessi e inclusi nel piano, valutate e determinate le risorse occorrenti per assicurare le disponibilità finanziarie per gli interventi straordinari ed eccezionali di cui ai successivi artt. 23 e 24. La Giunta evidenzia, inoltre, le richieste escluse dal piano, con una sintetica indicazione dei motivi.
  5. Prima della adozione della deliberazione della Giunta di approvazione del piano di erogazione, il Sindaco informa le Consulte, per il tramite del loro presidente ed, eventualmente, nel corso di una seduta delle stesse, circa le proposte di piano di erogazione all'ordine dei giorno della Giunta.
  6. Il piano di erogazione approvato viene reso pubblico mediante affissione all'albo pretorio per la durata di giorni 30. L'amministrazione può disporne la diffusione anche attraverso ulteriori strumenti di informazione locale.

Art. 10 Destinatari dei benefici e casi di esclusione

  1. La concessione di benefici finanziari ed economici di qualunque genere può essere disposta dall'amministrazione a favore:
    1. di enti pubblici, di enti privati, associazioni, fondazioni ed altre istituzioni di carattere privato, dotati di personalità giuridica per le attività e le iniziative che gli stessi esplicano a beneficio della comunità comunale;
    2. di associazioni non riconosciute e di comitati culturali, ambientalisti, sportivi, ricreativi, del volontariato, delle cooperative sociali e delle associazioni o enti caratterizzati da impegno sociale ed umanitario a vantaggio della comunità comunale. La richiesta di beneficio non potrà essere presentata prima che siano trascorsi sei mesi dalla data di costituzione dell'associazione.
  2. Ove richiesto dalla legge od altro regolamento comunale, i soggetti di cui al comma 1 dovranno risultare regolarmente iscritti nei registri ivi appositamente previsti.
  3. Non possono essere destinatarie di benefici di cui al presente regolamento le associazioni e gli enti che si trovino nelle situazioni ostative di cui al punto 2, lettere a - b - c -d, dei successivo art. 11.

Art. 11 Richieste di ammissione ai benefici

  1. Le richieste di ammissione ai finanziamenti e benefici, dirette al Sindaco, devono contenere una dettagliata descrizione delle attività, delle iniziative e/o dei programmi da realizzare e la documentazione idonea a consentire il riscontro dei requisiti prescritti dal presente regolamento.
  2. Le istanze presentate dovranno contenere le indicazioni stabilite dal secondo comma, lettere a), b), c) e d) e dal terzo comma, lettera a), dell'art. 30, e la dichiarazione, a firma del legale rappresentante, riferita:
    1. all'assenza di cause ostative alla concessione di finanziamenti e benefici per lo svolgimento di attività imprenditoriali ai sensi degli artt. 3 e 7 della legge 1 9 marzo 1990, n. 55;
    2. alla mancanza di condanne e procedimenti giudiziari pendenti per delitti contro la pubblica amministrazione in capo alla persona fisica interessata ovvero al rappresentante legale per gli altri soggetti pubblici e privati;
    3. all'attestazione, ove occorra, di non trovarsi in stato di liquidazione o fallimento o di altre procedure concorsuali;
    4. alla mancanza di cause ostative alla concessione di finanziamenti e benefici previste dagli artt. 7 della legge 2 maggio 1974, n.195 e 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659;
    5. se è iscritta all'elenco di cui al comma 2, art. 7 dello Statuto Comunale;
    6. se ha ottenuto in passato benefici e, pertanto, se è iscritta all'albo dei beneficiari;
    7. a quale delle aree di intervento elencate al comma 1 dell'art. 8 del presente regolamento l'Ente o Associazione si considera appartenente.
  3. le istanze devono, in ogni caso, essere accompagnate da:
    1. una relazione descrittiva della natura e delle caratteristiche dell'attività e/o iniziativa, delle sue finalità ed obiettivi, dei destinatari e fruitori, della sua rilevanza socio-culturale e territoriale;
    2. un preventivo delle spese e dei mezzi previsti per il loro finanziamento con la specificazione delle entrate secondo la loro natura e provenienza.
  4. Nei preventivi delle attività, delle iniziative e delle manifestazioni alle quali concorre il Comune, devono essere comprese, ed indicate separatamente, le prestazioni assicurate alle iniziative suddette dall'apporto dell'ente o associazione organizzatore nonchè oneri riferiti all'uso di materiali, attrezzature ed attività dei quali il soggetto organizzatore dispone o che saranno messi gratuitamente a disposizione dal Comune o da altri enti pubblici o privati.
  5. A cura di ciascun dirigente di unità organizzativa sarà predisposta la modulistica occorrente per la formulazione delle istanze per le ammissioni ai benefici previsti nel presente regolamento.

Art. 12 Modalità di erogazione dei finanziamenti e benefici

  1. I finanziamenti di cui al presente Capo non potranno, in ogni caso, superare il 50% dei costi preventivati per le attività, le iniziative e le manifestazioni ed ammissibili a contributo. Ai fini della determinazione dei contributi si prendono in considerazione tutti i costi vivi e documentabili necessari con esclusione della valorizzazione del lavoro volontario e dell'uso di strumentazione propria ed al netto di contributi di altre Pubbliche Amministrazioni.
  2. L'erogazione dei finanziamenti e benefici è disposta, dai dirigenti di cui al comma 2 dell'art. 8, nel seguente modo:
    1. contributi per le attività annuali:
      a.1 il 50%: entro 30 giorni dalla esecutività della deliberazione di concessione;
      a.2 la residua parte: a presentazione di relazione consuntiva dell'attività e delle spese, debitamente documentate, accompagnata dal rendiconto della destinazione del contributo comunale;
    2. contributi per le attività e/o iniziative specifiche: a presentazione di relazione consuntiva sull'attività debitamente documentata, sui risultati conseguiti, sulle entrate accertate e sulle spese sostenute.
  3. In casi particolari, per il contributo di cui alla lettera b) può essere consentita la possibilità di erogare un'anticipazione fino al 50% del suo ammontare se specificatamente richiesto e motivato nella domanda.
  4. la corresponsione dei benefici è subordinata alla presentazione della documentazione di cui ai precedenti punti a.2) e b) e, in ogni caso, non potrà essere superiore all'assegnazione iniziale dei benefici. Qualora nel piano di cui all'art. 9 il beneficio sia stabilito in percentuale, l'erogazione sarà proporzionale alle spese effettivamente sostenute entro, comunque, il tetto massimo stabilito.

Art. 13 Verifica stato di attuazione

  1. L'amministrazione è tenuta a verificare lo stato di attuazione delle attività e delle iniziative svolte. Specifici controlli sono effettuati, nel rispetto dell'autonomia dei singoli beneficiari, dai funzionari dirigenti delle unità organizzative competenti per materia o loro delegati.
  2. I destinatari dei finanziamenti e benefici erogati dall'Amministrazione si adoperano per agevolare l’espletamento di tali verifiche e controlli.
  3. Salve l'azione di ripetizione e di risarcimento del danno, la situazione di inadempimento eventualmente riscontrata e non rientrata a seguito di formale invito dei Sindaco, ove non derivi da cause oggettive indipendenti dalla volontà del beneficiario, costituisce precedente ostativo alla fruizione di ulteriori provvidenze per il successivo biennio.

Art. 14 Informazione sulla attuazione dei piani di erogazione dei finanziamenti e benefici

  1. Sull'esito del complesso delle attività e iniziative ricomprese nei piani di erogazione di cui all'art. 8, la Giunta informa il Consiglio comunale presentando una apposita relazione annuale, di norma in allegato al Conto Consuntivo.

Art. 15 Condizioni generali di erogazione

  1. Il Comune, in ogni caso, resta estraneo nei confronti di qualsiasi rapporto od obbligazione che si costituisce fra i destinatari di benefici e soggetti terzi.
  2. Il Comune non assume responsabilità alcuna in merito all'organizzazione ed allo svolgimento di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali ha accordato benefici.
  3. Le spese di ospitalità, rappresentanza o simili effettuate dai soggetti interessati ai benefici sono finanziate dagli stessi nell'ambito del loro bilancio o dei budget delle singole manifestazioni, senza ulteriori oneri per il Comune.
  4. I soggetti titolari dei benefici sono tenuti a far risultare dagli atti attraverso i quali realizzano o manifestano esteriormente mediante pubblico annuncio tali attività e/o iniziative, che esse si realizzano con il concorso dei Comune.

SEZIONE II - CONVENZIONI

Art. 16 Modalità per la formulazione di convenzioni

  1. Quando i soggetti beneficiari sono tenuti a fornire una controprestazione, l'erogazione di benefici è preceduta dalla stipula di apposita convenzione, a cui sarà unito il progetto dettagliato dell'intervento conformemente allo schema in allegato B.
  2. L'Ente o Associazione interessato ad instaurare col Comune un rapporto convenzionale, dovrà presentare, oltre alla richiesta presentata con le modalità di cui al Capo II, Sezione I, anche un progetto che illustri in dettaglio l'iniziativa proposta.
  3. La Giunta potrà comunque, in qualunque momento, proporre progetti riferiti a specifici interventi e manifestare la disponibilità a formulare e stipulare convenzioni con una o più associazioni per la realizzazione di tali progetti; di tale disponibilità la Giunta darà adeguata informazione mediante comunicazione alle Consulte e/o direttamente alle Associazioni iscritte nell'Elenco di cui all'Art. 7 comma 2 dello Statuto Comunale competenti per materia, fissando un termine per la presentazione delle richieste.

CAPO III - CONCESSIONE IN USO DI IMMOBILI

Art. 17 Individuazione degli immobili da concedere

  1. Annualmente, in occasione dell'approvazione del Bilancio di Previsione, la Giunta, su proposta del Settore Edilizia Pubblica e Patrimonio Immobiliare, che dovrà previamente sentire i responsabili delle unità organizzative indicate all'art. 8 del presente regolamento e che dovrà elaborare la proposta anche con riferimento alle esigenze espresse nell'anno precedente, delibera l'elenco degli immobili appartenenti al patrimonio indisponibile che il Comune intende concedere a terzi per sostenere l'associazionismo, con l'indicazione dei fitti figurativi per ciascun cespite.

Art. 18 Modalità di presentazione delle domande

  1. I soggetti di cui all'art. 10 che intendono ottenere beni immobili comunali dovranno presentare richiesta scritta indirizzata al Sindaco, nei termini e con le modalità di cui al punto 1 dell'art. 7 del presente regolamento.
    2. la richiesta debitamente sottoscritta dal legale rappresentante dell'associazione, dovrà contenere, oltre a quanto previsto all'art. 11 comma 2:
    • gli elementi identificativi dell'associazione (denominazione, statuto o atto costitutivo se non già presentato, sede, codice fiscale, telefono) e le complete generalità del legale rappresentante della stessa lo scopo sociale ed il numero degli iscritti all'associazione
    • l'indicazione delle motivazioni che danno origine alla richiesta e dell'uso che si intende fare del bene e, qualora la richiesta riguardi un fabbricato o parte di esso:
    • la disponibilità o meno a condividere un medesimo locale con altre associazioni
    • dichiarazione in merito agli orari di utilizzo del bene

Art. 19 Modalità di assegnazione

  1. Le richieste delle associazioni finalizzate ad ottenere beni immobili comunali sono assegnate, per l'istruttoria alle unità organizzative competenti per materia, di cui al comma 2 dell'art. 8 al presente regolamento, che vi provvedono entro il termine stabilito al secondo comma dell'art. 9.
  2. Le richieste istruite e riepilogate in prospetti compilati distintamente, con la evidenziazione delle richieste prive dei requisiti prescritti o in contrasto con le norme del presente regolamento, sono trasmesse, entro lo stesso termine di cui al comma 1, dai responsabili delle unità organizzative, al Dirigente del Settore Edilizia Pubblica e Patrimonio Immobiliare, che ne presenta proposta al Sindaco entro il 15 gennaio e, comunque, entro i quindici giorni successivi.
  3. La Giunta, annualmente, in sede di predisposizione del Bilancio Preventivo, tenuto conto degli obiettivi programmatici stabiliti dal Consiglio Comunale, dei criteri fissati dall'art. 5, delle risultanze dell'istruttoria e dei beni immobili indisponibili e sentite la Commissione Consiliare competente e le Consulte, forma ed approva, con apposito atto deliberativo, il piano di assegnazione entro il termine stabilito al quarto comma dell'art. 9.
  4. L'assegnazione di beni immobili indisponibili ai soggetti che perseguono finalità di carattere sociale è conferita mediante atto deliberativo di Giunta, congruamente motivato, dietro corrispettivo di un canone il cui ammontare può variare dal valore di mercato e alla gratuità e sarà commisurato agli scopi sociali perseguiti dai soggetti interessati, valutati secondo i criteri previsti dall'art. 5.

Art. 20 Rilascio della concessione

  1. Ad avvenuta esecutività della delibera dì cui al comma 3 dell'art. 19 il rilascio della concessione dovrà avvenire, entro 30 giorni e prima della materiale consegna dell'immobile, a cura del Settore Servizi Legali e Contrattuali. Ad avvenuta rilascio lo stesso Settore dovrà darne comunicazione al Settore Edilizia Pubblica e Patrimonio Immobiliare. Tale atto dovrà poi essere registrato all'Ufficio del Registro di Carpi a cura del Comune ed a spese dell'Associazione concessionaria entro 20 giorni dalla data di esecutività della deliberazione.
  2. Dopo rilascio della concessione, ed entro i successivi 15 giorni, verrà consegnato il bene, mediante verbale di consegna, da redigersi a cura di un tecnico comunale incaricato del Settore Edilizia Pubblica e Patrimonio Immobiliare. Tale verbale, unicamente alla concessione di al comma 1, dovrà essere spedito in copia ai Settori di cui al comma 2 dell'art. 8, per le verifiche ed i controlli di cui all'art. 22.
  3. La concessione non potrà avere una durata superiore a 19 anni, rinnovabile esclusivamente con atto della Giunta Comunale, adeguatamente motivato, restando salva la possibilità di procedere alla revoca della concessione in qualsiasi momento, per ragioni di pubblico interesse o qualora vengano meno le ragioni sociali motivanti la concessione, con provvedimento motivato.

Art. 21 Rimborso delle spese di funzionamento

  1. Contemporaneamente alla elaborazione del Bilancio di Previsione, la Giunta approva ogni anno, su proposta del Settore Edilizia Pubblica e Patrimonio immobiliare, le tariffe di rimborso delle spese di funzionamento da porre a carico delle associazioni concessionarie di fabbricati o loro porzioni.
  2. Il pagamento di tali tariffe annuali deve avvenire in via anticipata, rapportando la tariffa al periodo in cui il bene è concesso.
  3. Gli introiti delle tariffe, con le relative operazioni contabili e fiscali, competono al Settore Bilancio e Programmazione Finanziaria.

Art. 22 Verifiche e controlli

  1. L’Amministrazione, attraverso i competenti uffici di cui al comma 2 dell'art.8, potrà, in qualsiasi momento, verificare che i beni affidati alle associazioni vengano effettivamente utilizzati per gli scopi per i quali erano stati concessi.
  2. Nel caso si riscontrino inadempimenti, previo invito alla tempestiva regolarizzazione, dovranno essere adottate le azioni più opportune per rimuovere gli stessi. Nei casi più gravi o di recidiva la Giunta potrà assumere provvedimenti di revoca dell'assegnazione, salva ogni azione risarcitoria.

CAPO IV - FINANZIAMENTI E BENEFICI DIVERSI

Art. 23 Interventi straordinari

  1. Per iniziative e manifestazioni aventi carattere straordinario e non ricorrente e per le quali sussiste un interesse generale improcrastinabile tale da giustificare un intervento del Comune, la Giunta può disporre l'assegnazione di finanziamento e benefici straordinari con prelievo dalle riserve previste nei piani di erogazione di cui all'art. 9.

Art. 24 Interventi eccezionali

  1. I finanziamenti ed i benefici sono concedibili a soggetti, pubblici e privati, per sostenere, in casi di particolare rilevanza, interventi umanitari e solidaristici verso altre comunità in impellenti condizioni di bisogno ovvero per appoggiare iniziative di interesse generale, rispetto a cui la partecipazione del Comune costituisce coerente interpretazione ed attuazione dei valori e sentimenti morali, sociali, culturali presenti nella comunità carpigiana.

Art. 25 Patrocinio e gonfalone comunale

  1. Il patrocinio costituisce il riconoscimento da parte del Comune delle iniziative promosse da enti, associazioni, organizzazioni pubbliche e private, di particolare valore sociale, morale, culturale, celebrativo, educativo, sportivo, ambientale ed economico, le quali dovranno essere pubblicizzare con l'indicazione: "Con il patrocinio del Comune di Carpi".
  2. Le richieste di patrocinio sono dirette al Sindaco e devono illustrare le iniziative nei contenuti, fini, tempi, luogo e modalità di svolgimento, nonché contenere l'indicazione dei soggetti richiedenti.
  3. Il patrocinio, la cui richiesta è istruita dalle competenti unità organizzative, qualora non comporti oneri, è concesso dal Sindaco. L'eventuale diniego dei patrocinio dovrà essere motivato e comunicato agli interessati.
  4. La richiesta di concessione di patrocinio, contestualmente accompagnata da richiesta di finanziamento o beneficio, viene opportunamente istruita e proposta dalle unità organizzative competenti, secondo le modalità ed i criteri di cui ai precedenti articoli, al Sindaco e alla Giunta per le conseguenti decisioni.
  5. Alla medesima disciplina di cui ai precedenti commi è altresì subordinato l'uso del Gonfalone comunale proposto da soggetti esterni all'Amministrazione.

Art. 26 Premi di rappresentanza

  1. La concessione dei finanziamenti e dei benefici previsti dal presente regolamento non è ostativa della concessione di premi ed omaggi, quali trofei, coppe, medaglie, distintivi, guidoni, libri ed altri oggetti di limitato valore, disposta dal Sindaco in occasione di mostre, rassegne, fiere e di manifestazioni culturali, celebrative, sportive, ricreative, turistiche, folcloristiche o con altri fini sociali.

Art. 27 Utilizzo delle sale comunali

  1. Le sale di proprietà o nella disponibilità del Comune, il cui uso viene richiesto per manifestazioni, vengono concesse, dall'Ufficio di Segreteria del Sindaco, nelle condizioni di funzionalità in cui si trovano e dovranno essere compatibili con la destinazione degli stessi ambienti.
  2. L'utilizzo di tali sale è subordinato al rispetto della destinazione prevalente stabilita dalla Giunta, all'osservanza delle norme previste dai rispettivi regolamenti, nonchè alle eventuali indicazioni apposte dalla Commissione Provinciale di sicurezza per i locali di pubblico spettacolo.
  3. L'utilizzo delle sale è consentito con il pagamento delle tariffe, e tenuto conto delle eventuali agevolazioni, annualmente stabilite.
  4. E' facoltà del Sindaco di ritirare, precedenti concessioni di locali per sopraggiunti ed improcrastinabili necessità di carattere istituzionale, senza che i soggetti beneficiari possano, pretendere alcun risarcimento o la garanzia dell'alternativa.

Art. 28 Utilizzo delle sale di rappresentanza della sede comunale

  1. Il Sindaco può concedere gratuitamente a soggetti pubblici e privati l'utilizzo della sala consiliare. In considerazione delle sue peculiarità architettoniche e di arredo, l'aula, in cui si configura il massimo grado di rappresentanza della comunità comunale, può essere concessa esclusivamente nelle circostanze cui il livello istituzionale, politico, culturale e scientifico dell'iniziativa proposta qualifichi l'immagine dell'ente che la ospita.

CAPO V - ALBO DEI BENEFICIARI

Art. 29 Istituzione albo dei beneficiari

  1. E' istituito, ai sensi dell'art. 22, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, l'albo dei soggetti, pubblici e privati, a cui siano stati erogati in ogni esercizio finanziario contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi e benefici economici a carico dei bilancio comunale.
  2. L'albo è aggiornato con appositi elenchi annuali, entro il 31 marzo, con l'inclusione dei soggetti ai quali sono stati attribuiti benefici nel precedente esercizio.
  3. L'albo e gli elenchi di cui al precedente comma sono trasmessi, in copia autentica, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 30 Suddivisione dell'albo

  1. L'albo è suddiviso nelle aree di intervento di cui al comma 1 dell’Art. 8.
  2. Per ciascuna persona giuridica pubblica o privata, associazione ed altri organismi, iscritti nell'albo, sono indicati:
    1. la denominazione e ragione sociale, natura giuridica dell'ente e forma associativa o similare;
    2. la sede legale;
    3. il numero di codice fiscale e della partita IVA, se posseduta;
    4. la finalità dell'intervento, espressa in forma sintetica;
    5. l'importo o valore economico dell'intervento totale nell'anno;
    6. la disposizione di legge o regolamento in base al quale hanno avuto luogo le erogazioni.
  3. Per ciascuna persona fisica iscritta nell'albo sono indicati:
    1. le generalità complete dei beneficiari corredate da indirizzo e numero di codice fiscale;
    2. la finalità dell'intervento espressa in forma sintetica;
    3. l'importo o valore economico dell'intervento totale nell'anno;
    4. la disposizione di legge o regolamento in base al quale hanno avuto luogo le erogazioni.

Art. 31 Tenuta dell'albo

  1. Il Settore Servizi legali Contrattuali cura la tenuta dell'albo e degli elenchi annuali dei beneficiari e provvede ai correlati obblighi ed adempimenti prescritti.
  2. E' fatto obbligo ai Dirigenti delle unità organizzative, per quanto non specificatamente risultante da atti deliberativi, di segnalare trimestralmente al Settore Servizi legali e Contrattuali l'elenco descrittivo dei beneficiari di interventi di natura economica in correlazione all'assegnazione di altri vantaggi economici.
  3. L'albo può essere consultato da chiunque.

CAPO VI - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 32 Norma transitoria e finale

  1. Le disposizioni per la formazione ed approvazione dei piani di erogazione di cui agli artt. 7 e segg. avranno applicazione a partire dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore del Regolamento.
  2. Non si applicano i termini indicati all'art. 7 per le fattispecie previste dagli Art. 23, 24, 26, 27 e 28.

Art. 33 Regolarizzazione degli utilizzi preesistenti

  1. Gli Enti o Associazioni che, al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento, stiano utilizzando in virtù di atti deliberativi preesistenti, beni immobili di proprietà o disponibilità comunale, se intendono continuare a ricevere tale beneficio devono avanzare, nel periodo di cui al punto 1 dell'art. 7 relativo al primo anno di vigenza dei regolamento, domanda di conferma, con le stesse modalità di cui all'art. 18.
  2. Le domande di conferma pervenute saranno inserite, con priorità, nelle proposte di cui al comma 2 dell'art. 19 e nel piano di assegnazione di cui al comma 3 dell'art. 19, salvo che, dalle verifiche e controlli di cui all'art. 22, non emergano inadempimenti. Fino all'approvazione di tale piano di utilizzi previgenti continueranno ad essere regolati dagli atti autorizzativi a suo tempo rilasciati.
  3. Gli Enti o Associazioni utilizzatori di beni immobili di proprietà o disponibilità comunale che non presentino nei termini le domande di cui al comma 1, decadranno dall'assegnazione e dovranno liberare l'immobile.

Art. 34 Entrata in vigore

  1. Il presente regolamento, divenuto esecutivo a norma dell'art. 46 della legge 8 giugno 1990, n. 142, entra in vigore il giorno successivo.

file .doc Allegato A - Schema orientativo di domanda di ammissione

Convenzione - Allegato "A"
Esposizione dettagliata del progetto di intervento che deve prevedere, oltre ai settori di attività oggetto del rapporto convenzionale, anche il contenuto e le modalità dell'intervento degli associati che devono essere rispettose dei diritti e della dignità degli eventuali utenti.

file .doc Allegato B - Schema di convenzione

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