Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 196 del 31.10.1996

Regolamento comunale per la concessione del servizio di organizzazione,  gestione e custodia dei campi comunal da calcio e relativi compendi immobiliari annessi.



 

ART. 1 - Oggetto.
ART. 2 - Modalita' di gestione.
ART. 3 - Modalita' di assegnazione.
ART. 4 - Programmazione dell'attivita'.
ART. 5 - Tariffe d'uso.
ART. 6 - Entrata in vigore.
 

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ART. 1 - OGGETTO

Il presente regolamento, che sostituisce quello approvato con deliberazione consiliare  n.  212  del  28.3.1980, concerne le modalità di concessione del  servizio  di  organizzazione, gestione e custodia dei seguenti campi da calcio di proprietà comunale e relativi compendi immobiliari annessi:

1.    S.MARINO   - Trav.sa S. Lorenzo, 1/A - S.Marino di Carpi
2.    ZACCARELLI - Via Martiri di Fossoli - Carpi
3.    CREMASCHI  - Via Lucrezio - Carpi
4.    SIGONIO    - Via Sigonio, 21/23 - Carpi
5.    CORTILE    - Via Chiesa di Cortile, 66 - Cortile di Carpi
6.    ARTIGIANO  - Via Genova, 1 - Carpi
7.    MIGLIARINA - Via Lunga - Migliarina di Carpi
8.    FOSSOLI    - Via Quirino Pioppi, 17 - Fossoli di Carpi
9.    D. PIETRI  - Via Nuova Ponente, 24/C - Carpi
10.   GARGALLO   - Via Dodi - Gargallo di Carpi
11.   S.CROCE    - Via Don Natale Marri - S.Croce di Carpi

ART. 2 - MODALITA' DI GESTIONE

    L'Amministrazione Comunale affida, tramite atto di concessione sottoscritto dal Dirigente competente, alle Associazioni sportive  singole o raggruppate che ne facciano richiesta, il servizio di organizzazione, gestione e custodia delle strutture sportive in oggetto, alle condizioni stabilite nello schema di convenzione allegato sotto la lettera A).
    La richiesta, indirizzata al Sindaco del Comune di Carpi e sottoscritta  dal  Legale rappresentante dell'Associazione o dal
responsabile designato dal raggruppamento delle Associazioni,deve essere redatta secondo il modello in allegato B).

ART. 3 - MODALITA' DI ASSEGNAZIONE

    L' istruttoria delle domande è svolta dall'ufficio sport, tenendo presente che i requisiti essenziali per il loro accoglimento sono i seguenti:

1.  non avere fini di lucro;
2.  essere operanti da almeno due anni;

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3.  avere la sede legale e svolgere l'attività prevalente, di tipo calcistico, nell'ambito del territorio del Comune di Carpi;
4.  essere iscritti all'albo delle associazioni istituito con legge della Regione Emilia-Romagna 7.3.1995, n.10 (solo a decorrere dalla sua operativita').

   Nel caso di presentazione di più domande per lo stesso impianto, saranno preferite:

-   in primo luogo le Associazioni o loro raggruppamenti che gestiscono uno dei campi indicati all'art. 2 alla data di entrata in vigore del presente regolamento;
-   in subordine, le Associazioni che sono operanti da più tempo sul territorio comunale.
 
 
 

ART. 4 - PROGRAMMAZIONE DELL' ATTIVITA'

    Il Concessionario dovrà trasmettere all'ufficio sport del Comune, improrogabilmente entro il giorno 10 del mese di settembre,  l'elenco delle proprie squadre iscritte ai campionati F.I.G.C. e degli Enti di promozione sportiva con  l'indicazione del giorno  della  settimana richiesto per lo svolgimento delle partite ufficiali.
   Compete all'ufficio sport del  Comune,  tenendo conto delle priorità nell'utilizzo dell'impianto riconosciuta al Concessionario sulla base del programma annuale presentato:

-   l'assegnazione dei campi per l'allenamento e l'attività calcistica della F.I.G.C. e degli Enti di  promozione sportiva,alle Associazioni  carpigiane  prive di campi in gestione;
-   la concessione di nulla-osta per l'organizzazione di tornei, gare o altri eventi a latere dell'attività calcistica ufficiale non previsti  nel programma  presentato  dalle  associazioni all'inizio della stagione;
-   il  coordinamento  degli organismi preposti alla sospensione delle attività su tutti i campi o parte di essi, in relazione all'andamento climatico.

ART. 5 - TARIFFE D'USO

   Il  Consiglio  Comunale  fissa, aggiornandole annualmente, letariffe d'uso dei campi da calcio che gli utilizzatori  dovranno
versare al Concessionario.

 ART. 6 - ENTRATA IN VIGORE

 

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   Il presente regolamento entrera' in vigore ad avvenuta esecutività della relativa delibera di approvazione.
 

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ALLEGATO A)

CONCESSIONE  DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CUSTODIA DEL CAMPO DA CALCIO E RELATIVO  COMPENDIO  IMMOBILIARE  ANNESSO, POSTO A ________________  IN VIA _____________

PREMESSO:

-   che  con  deliberazione  n. ____ del ___________ , divenuta esecutiva il ___________, il Consiglio Comunale approvava il  regolamento comunale per la concessione del servizio di organizzazione, gestione e custodia dei  campi comunali da calcio e relativi compendi immobiliari;

-   che sulla base dell'apposita istruttoria effettuata dall'ufficio sport del Comune, l'Associazione _____________ e' risultata  assegnataria della concessione in gestione del campo comunale posto in via_________________ , giusta disposizione del Dirigente in data_________ , n_________ ;

-   che si rende pertanto necessario provvedere alla formalizzazione del rapporto concessorio,Il Comune di Carpi, concede in gestione all'Associazione sportiva  _______________ , con sede a Carpi in Via _________________________, che accetta, tramite

il  Sig.  ________________________ , nato   a  _____________  (____)  il  ____________,  residente  a ____________, in via _______________________ , agente non in proprio  ma nella sua qualità di _______________ e Legale Rappresentante in
nome, per conto e nell'interesse dell'Associazione suddetta, CODICE FISCALE __________________ nei modi e nei termini contenuti nel regolamento comunale approvato con la delibera consiliare n._____/1996 citata e nei patti seguenti:
 
 
 

ART. 1 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE

    La  concessione comprende la gestione dell'intero compendio immobiliare evidenziato in giallo nella planimetria allegata al presente atto a farne parte integrante e sostanziale, La concessione comprende inoltre le attrezzature a servizio dell'impianto. Della consistenza e dello stato di conservazione dei beni mobili ed immobili oggetto della presente concessione sarà fatta constatazione scritta in apposito verbale di consegna.
La dismissione di eventuali attrezzature obsolete, di proprietà comunale, dovrà essere preceduta da apposito atto deliberativo della Giunta.

ART. 2 - DURATA DELLA CONCESSIONE

La presente concessione decorre dalla data di consegna ed ha la durata di anni 5 (cinque).


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     Tra il primo ed il secondo anno, ad entrambi gli Enti è concessa la facoltà di recesso unilaterale dalla presente concessione, dandone preavviso tramite raccomandata R.R., con almeno sei mesi d'anticipo.
    Il recesso diverrà comunque operativo alla fine del primo biennio decorrente dalla data di consegna di cui al primo comma.

ART. 3 - ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

Sono posti a carico dell'Associazione Concessionaria i seguentioneri:

1.  Esecuzione delle opere di manutenzione ordinaria. E' richiesto al Concessionario la stesura di un progetto annuale di manutenzione ordinaria programmata da inoltrare agli uffici tecnici comunali per il relativo visto preventivo di competenza entro il 30 novembre di ogni anno antecedente l'anno solare di riferimento.Per manutenzione ordinaria si intendono tutte le seguenti opere:

    -   manutenzione, riparazione e sostituzione delle recinzioni;
    -   riparazione di intonaci interni, di pavimenti e rivestimenti interni, tinteggiature interne ed esterne;
    -   riparazioni e sostituzioni di rubinetterie e saracinesche  ammalorate, nonchèdelle apparecchiature idro-sanitarie in genere;
    -   riparazioni e sostituzioni di parti di infissi e serramenti interni ed esterni comprese le parti accessorie;
    -   riparazioni e sostituzioni degli impianti elettrici installati e delle parti terminali d'uso;
    -   manutenzione dell'arredamento mobile e delle attrezzature;
    -   pulizia generale delle apparecchiature costituenti gli impianti di riscaldamento - condizionamento;
    -   manutenzione e cura di tutti gli spazi destinati a verde ed essenze arboree e/o cespuglio;
    -   mantenimento e cura di tutto quanto non contemplato dal presente elenco ma che costituisce di fatto una pertinenza o           accessorio dell'impianto;
    -   Pulizia di tutti gli spazi interni ed esterni dell'impianto sportivo, degli arredi, vetrate e infissi;

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2.  Assunzione di tutte le spese connesse alla gestione dell'impianto, ivi comprese quelle tecniche, legali, di personale,energetiche, idriche, telefoniche, fiscali e tributarie in genere, assicurative, ontabili e di locazione;a tale ultimo proposito il Concessionario avrà cura di assumere a proprio carico eventuali contratti di locazione stipulati dal Comune.

3.  Corretto  e puntuale espletamento delle funzioni di custodia e pulizia dei beni mobili ed immobili ricevuti in gestione, comprese le parti esterne in affaccio alle pubbliche vie del complesso immobiliare.E' cura del Concessionario, in concomitanza delle manifestazioni sportive, gestire tutte le incombenze connesse alle problematiche inerenti l'ordine pubblico, informando con congruo anticipo gli organi di Polizia e i Vigili Urbani, fornendo loro ogni collaborazione richiesta, sia all'interno che all'esterno dell'impianto;

4.  Assistenza e organizzazione delle gare e di tutto quanto concerne lo svolgimento delle attività autorizzate, sia in ambito  scolastico che sportivo, per allenamenti, per eventi agonistici e manifestazioni extrasportive;

5.  Ottenimento, a propria cura e spese, di tutte le licenze, nulla osta,collaudi e autorizzazioni richieste dalla normativa vigente  per  lo  svolgimento  delle attivitàoggetto della presente concessione, con riferimento anche agli immobili, alle strutture fisse e precarie e alle attrezzature ricevute in gestione dal Comune;

6.  Assunzione di ogni responsabilitàdiretta ed indiretta (sia nei confronti di terzi che dello stesso Comune) comunque inerente alle attività oggetto della presente concessione.Il Comune, pertanto, rimarrà del tutto estraneo alle attività ed ai rapporti giuridici verso terzi a qualunque titolo,anche di fatto, posti in essere dall'Associazione Concessionaria, la quale manleva il Comune stesso da  ogni responsabilità.

ART. 4 - ONERI A CARICO DEL COMUNE DI CARPI

Sono posti a carico del Comune i seguenti oneri:
1.  Corresponsione  di  un  compenso annuo forfettario pari a L. __________________ (  _________________),  trasformabile in
dodicesimi  per eventuali frazioni d'anno, da corrispondersi in due rate di eguale importo, al 30.4 e al  31.10, a  parziale compenso  degli  oneri di cui ai numeri 1-2-3-4-5 e 6 del precedente art. 3. Tale compenso sarà revisionato annualmente sulla base di quanto disposto dai commi quarto e sesto dell'art.6 della legge 24 dicembre 1993,  n.537, come sostituito  dall'art.44 della legge 23.12.1994, n.724 e il Comune si riserva la facolta' di adeguare in qualsiasi momento e a proprio insindacabile giudizio, il compenso suddetto,sulla base della qualità e quantità  dell'attività effettivamente svolta dal concessionario.
A tale proposito l'Ufficio Sport del Comune è tenuto a presentare una relazione annuale sull'utilizzo degli impianti.

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2.  Adeguamenti alle norme di diritto comune in materia di igiene e sicurezza, con particolare riferimento all'impiantistica di tutto il complesso immobiliare;

3.  Adeguamento dell'impianto a norme federali in materia di omologabilità;

4.  Esecuzione di interventi strutturali dell'impianto sportivo;

5.  Esecuzione delle opere di manutenzione straordinaria.

    Il Comune si riserva la facoltà, mediante delibera consiliare, di incaricare il Concessionario dell'esecuzioned elle opere di cui ai numeri 2-3-4 e 5 del precedente comma; in tal caso il concessionario, per quanto gli compete, è tenuto a rispettare le norme contenute nella legge 11 febbraio 1994, n.109  e successive modificazioni e le opere eseguite diverranno automaticamente di proprietà del Comune  di  Carpi.Al Comune competera'  il  finanziamento delle opere ed il conseguente rimborso della spesa sostenuta dal concessionario, ad avvenuta  acquisizione del  certificato  di  omologazione, di  regolare esecuzione e/o di collaudo delleopere e nei limiti  fissati dall'Amministrazione comunale nella preventiva autorizzazione ed approvazione dei relativi progetti.

 ART. 5 - UTILIZZO DA PARTE DEL CONCESSIONARIO

    Il  Concessionario  destinera' l'impianto allo svolgimento di attivita' calcistiche, ma potra' anche utilizzarlo  per la  realizzazione  di  altre iniziative sportive e non sportive,con ingresso gratuito o a pagamento.
    Tale diverso utilizzo dovra' essere autorizzatod all'Amministrazione comunale dopo che la stessa avra' accertato l'assenza di  richieste di svolgere manifestazioni calcistiche ufficiali da parte di Societa' o Enti di promozione non titolari di concessione con domanda presentata da almeno un mese. In tale caso sara' l'Amministrazione comunale ad assumere la decisione.
Le attivita' dovranno comunque essere svolte compatibilmente con quanto previsto al successivo art. 6 e nel rispetto di un normale stato di conservazione delle strutture e delle attrezzature,compreso il terreno di gioco, avvalendosi eventualmentedella collaborazione di terzi, senza che cio'  costituisca  subconcessione.

 ART. 6 - UTILIZZI DIVERSI

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     Il  Comune riserva  per sè o per terzi da esso indicati, la possibilita' di utilizzare l'impianto, compatibilmente con l'attività  del Concessionario e nel rispetto dell'art. 5,per lo svolgimento di attivita' calcistiche o di  altro  genere,anche  con  pubblico pagante, per un massimo di 5 (cinque) giornate all'anno.
    Il Concessionario, per gli utilizzi del presente articolo e fermi gli oneri a suo carico previsti al precedente  art.3, avra' diritto unicamente alla riscossione, direttamente dagli utilizzatori,  delle tariffe per l'uso dell'impianto da parte diterzi diversi dal Concessionario, fissato annualmente dall'Amministrazione Comunale.Gli utilizzi scolastici saranno gratuiti.
    Il  Concessionario avra' diritto di rivalersi  nei confronti dei Terzi utilizzatori per eventuali danni da essi arrecati direttamente o indirettamente agli impianti.

 ART. 7 - SERVIZIO BAR

    Il  Concessionario e' autorizzato a gestire un eventuale servizio di ristoro all'interno del compendio immobiliare.
Il Concessionario avrà la facoltà di far gestire il bar a terzi per la stessa durata della concessione,rimanendo comunque responsabile  di  fronte  all'Amministrazione  Comunale dell'adempimento degli obblighi derivanti dalla presente concessione;
    L'attività di bar all'interno dell'impianto oggetto della concessione potrà essere esercitata esclusivamente in presenza di dichiarazione/denuncia di inizio attività, ai sensi dell'art. 19 della legge n. 241/1990 e di autorizzazione sanitaria ai sensi del regolamento comunale di igiene.
    Le autorizzazioni amministrative e sanitarie relative a tali attività dovranno essere intestate al concessionario o ai terzi eventuali gestori che dovranno curare l'espletamento di tutte le incombenze amministrative richieste.
    Dette autorizzazioni sono operanti limitatamente al periodo di concessione e non sono trasferibili essendo vincolate all'attivita'  dell'impianto sportivo  oggetto  della  presente concessione e decadono pertanto automaticamente.
    Sono  a carico del gestore tutti gli oneri fiscali relativi al suddetto esercizio.
L'Amministrazione Comunale e' estranea ad eventuali controversie tra il Concessionario e responsabili della gestione del bar.

 ART. 8 - PUBBLICITA'

    Spetta al Concessionario la gestione e l'incameramento della  pubblicita', in  qualunque forma realizzata, all'interno del perimetro dell'impianto.Tutta la pubblicita' visiva e sonora effettuata all'interno del perimetro dell'impianto e' soggetta al pagamento dell'imposta  di  pubblicita' e dei diritti sulle pubbliche affissioni.
Il Concessionario si  impegna a diffondere gratuitamente, su  richiesta del Comune, comunicati di  pubblico interesse o relativi ad iniziative promosse dall'Amministrazione comunale.

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 ART. 9 - ESONERO DEL COMUNE DI CARPI DA OGNI INCOMBENZA ATTIVA
O PASSIVA PER DANNI

Il  Concessionario, con la gestione dell'impianto in oggetto, si assume:

-   L'obbligo di rimborsare al Comune di Carpi (previa  valutazione insindacabile dei tecnici comunali, ove necessario) ogni spesa derivata a carico dello stesso da fatti dannosi eventualmente posti in essere, mediante azioni od omissioni,sia direttamente che da parte di terzi, durante tutto il periodo di durata della concessione;
-    L'obbligo, durante tutto il periodo di durata della concessione, di tenere indenne il Comune di Carpi da ogni e qualsivoglia danno derivante al medesimo dal dover rispondere  di  eventuali  pregiudizi subiti da terzi, dichiarando sin d'ora, per la suddetta evenienza, l'accettazione incondizionata della propria obbligazione risarcitoria per responsabilita' civile ed il conseguente accollo della relativa  prestazione  indennitaria, con esonero assoluto di chiamata in causa diretta o indiretta del Comune di  Carpi, nonche' con rinuncia  ad ogni azione di regresso nei confronti del medesimo;

-   L'onere di stipulare a propria cura e spese una polizza  assicurativa R.C.T. riguardante i rischi connessi alla gestione di cui alla presente concessione,con un massimale non inferiore a L. 1.000.000.000 per sinistro, nonchè una polizza assicurativa adeguata per il risarcimento di eventuali atti vandalici che non trovano giàcopertura nell'ambito dei rapporti assicurativi giàattivati dal Comune.

-   L'obbligo, a garanzia degli oneri e per le responsabilità dirette ed indirette che si assume per effetto della presente concessione,  di fornire al Comune di Carpi, all'atto della sottoscrizione, una garanzia fidejussoria, rilasciata da un istituto di credito o assicurativo a cio' autorizzato, per  un  importo  di L. __________ (pari al compenso annuo di cui al precedente art. 4),punto 1, o, in alternativa,  l'effettuazione di  un deposito cauzionale fruttifero di uguale importo.

ART. 10 - ISPEZIONI E CONTROLLI

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    Il Comune di Carpi ha libero accesso agli impianti, attraverso propri tecnici e funzionari per esercitare ogni più ampia facoltà di controllo sulla conduzione dell'impianto e sul rispetto della presente concessione in generale, senza per altro assumere alcuna responsabilità al riguardo.
    Le eventualicarenze manutentive saranno contestate al Concessionario, che dovràprovvedere ai conseguenti interventi nei termini ragionevoli di tempo fissati dal  Comune; trascorso il termine  interverrà  il Comune con spese poste a carico del Concessionario, che verranno detratte dal compenso di cui al punto 1 dell'art. 4 e incamerando, se necessario, la cauzione di cui all'art. 9.

ART. 11 - DIVIETO DI SUB-CONCESSIONE

Salvo quanto previsto al secondo comma del presente articolo, e' vietata la cessione totale o parziale della presente concessione.
Il  Concessionario  potra' valersi di ditte specializzate per la conduzione dei servizi  di  pulizia, custodia, biglietteria e pubblicita', nonche' per la realizzazione delle opere di manutenzione ordinaria e di quelle previamente autorizzate dall'Amministrazione Comunale.

ART. 12 - REVOCA DELLA CONCESSIONE

L'Amministrazione Comunale potrà procedere alla revoca della concessione nei seguenti casi:
 
a.  scioglimento o fallimento del Concessionario;
 
b.  ripetute contravvenzioni anche di uno solo dei patti del presente atto, attestate da due contestazioni scritte a cui il Concessionario non fornisca adeguata motivazione;
 
c.  in caso di pubblica necessita' che giustifichi a giudizio insindacabile del Comune l'interruzione del rapporto concessorio, corrispondendo al concessionario unicamente la parte del compenso gia' maturata, prevista all'art.4;

d.  ogni altra inadempienza, qui non contemplata o fatto che renda  impossibile la  prosecuzione della concessione a termine dell'art. 1453 del Codice Civile.

Il Concessionario non ha titolo per pretendere alcunrisarcimento di danno.
Nelle ipotesi di cui ai punti a), b), d), il Comune non corrispondera' al Concessionario alcun indennizzo ed  avra' la facolta' di revocare la concessione, con tutte le conseguenze ai sensi della legge e della presente convenzione, che detta revoca comporta.

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ART. 13 - SPESE CONTRATTUALI

    Le spese contrattuali  relative alla presente convenzione ed ogni altra conseguenziale ad essa sono poste a carico  del
Concessionario, ivi compreso l'onere della sua registrazione.
 

 

P. IL COMUNE DI CARPI
Il Dirigente Responsabile del Settore D1

----------------------------------------

 

P. IL CONCESSIONARIO
ASSOCIAZIONE _________________
IL LEGALE RAPPRESENTANTE
___________________________

 

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ALLEGATO B
(fac-simile di domanda da presentare in bollo)

Al Sig. Sindaco del Comune di Carpi
C.so A. Pio, n. 91
41012 CARPI (MO)

 

Oggetto:  domanda  per  la  concessione in gestione del campo da calcio posto a Carpi in via _______________________

     Il/La sottoscritto/a_________________________, nato/a  a __________________ ,  il ___________________ e residente a

______________ , in qualità di ________________  (Presidente od altra carica) e legale rappresentante dell'Associazione

sportiva ____________________ , avente  sede  a Carpi, in via _______________________, n.____, interno______,

telefono______________
 

 

CHIEDE

la concessione in gestione del campo da calcio in oggetto, sulla base delle norme contenute nel regolamento comunale vigente.
     A tale scopo dichiaro, sotto la mia personale responsabilità, quanto segue:

-   la  data  di  costituzione dell'Associazione e' la seguente__________________ ;

-   la data di inizio effettivo dell'attività calcistica nell'ambito del territorio del comune di Carpi è la seguente _______________ ;

-   l'organo di amministrazione è così composto (indicare la carica, il nominativo e gli estremi di nascita di ciascuno)
   ______________________________________

   ______________________________________

-   gli aderenti sono complessivamente  n. _____________ , dei quali n._____ sono praticanti l'attività calcistica, così suddivisi nelle

diverse categorie: ________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

-   l'Associazione è iscritta all'Albo di cui alla legge regionale n.10/1995 alla sezione  ---------,  a partire  dal __________________

-   l'attività svolta  dall'Associazione, che non ha scopo di lucro, è la seguente __________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

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-   l'Associazione possiede le seguenti attrezzature _________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

e i seguenti beni immobili ______________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

-   conduce  attualmente  in  gestione il campo di calcio di proprietà del Comune di Carpi, posto in  via ________________________
 
Allego inoltre alla presente copia dello statuto e dell'atto costitutivo dell'Associazione.

Distinti saluti.

Carpi, li ___________________
 

 

IL PRESIDENTE-LEGALE RAPPRESENTANTE

__________________________________

 

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