Istituzione del Mercato Tematico a Carpi
Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 144 del 06/11/1997

Istituzione del MERCATO TEMATICO "ANTICO A CARPI" il SECONDO SABATO di ogni mese (escluso maggio e  agosto) ai  sensi dell'art. 3, comma 6 della L. 112/91 cosi' come modificato dall'art. 5, comma 1, lettera b) della Legge 25 marzo 1997, n. 77.


         REGOLAMENTO DELLA MANIFESTAZIONE.

ALLEGATO "B"

REGOLAMENTO DEL MERCATO TEMATICO MENSILE "ANTICO A CARPI"

ART. 1 - TIPOLOGIA

1.  Il presente regolamento disciplina tutte le modalità di svolgimento del mercato tematico specializzato in cose del  passato,  denominato "ANTICO A CARPI", che si svolge su aree pubbliche ed è individuato, ai sensi della L.112/91 con la deliberazione del  Consiglio Comunale N.____ 1el_______, di cui forma parte integrante in allegato "B".

2.  Ricorrendo i presupposti di cui all'art. 6, comma  2, del D.M. n.  248/93, nel mercatino Antico a Carpi è ammessa la vendita dei prodotti di antiquariato e modernariato inclusi nelle tabelle merceologiche IX, X, XII, XIII, XIV di cui al D.M. 375/88 come modificate dal D.M. 561/96, purchè nel rispetto delle disposizioni di cui al presente regolamento e  delle altre norme applicabili.

3.  Agli  effetti  del presente regolamento si intendono oggetti di antiquariato quelli vecchi di almeno 50 anni e si  intendono, altresì  oggetti  di modernariato le cose usate, non aventi valore storico o artistico, di meno di 50 anni; in entrambi i casi si fa riferimento alla data di realizzazione dell'oggetto e  non  all'età del materiale usato per costruire,  ricostruire, completare o  abbellire  l'oggetto
stesso.E' comunque vietato porre in vendita cose e prodotti nuovi.

4.  E' sempre consentita, inoltre, la vendita di francobolli, di monete, di medaglie, di ricambi ed accessori per oggetti ed arredi antichi, di libri d'arte, antiquariato, modernariato, collezionismo e modellismo,di libri  e  riviste a prezzo scontato, di oggetti di modellismo, limitatamente alle riproduzioni in scala gia' costruite, di opere di  pittura, scultura, grafica poste in vendita personalmente dall'autore e di altri piccoli oggetti per collezionismo diffuso.

5.  La partecipazione al mercatino e' consentita, per la vendita dei  prodotti  compresi  nelle merceologie previste dal presente regolamento, agli operatori su aree pubbliche in  possesso di un'autorizzazione di cui all'art. 1, comma 2, della L.  112/91, nonchè  agli espositori delle proprie opere creative e dell'ingegno di cui all'art. 61, comma  12,  lettera  f)  del D.M. 4.8.88, n.375 e agli iscritti al registro mestieri girovaghi di cui all'art. 121 del  TULPS che espongono per la vendita cose di loro produzione o creazione negli appositi spazi ad essi destinati.

6.  L'esercizio  dell'attività commerciale nell'ambito del mercato è disciplinato dalla Legge 28.3.1991, n.112 e  successive  modifiche ed integrazioni, dal relativo Regolamento di Esecuzione, dal presente regolamento, dalle altre norme e dagli altri regolamenti cui sia  necessario  dare applicazione.

ART. 2 - GIORNATE E ORARI DI SVOLGIMENTO

1.  Il mercatino "Antico a Carpi" si effettua con cadenza mensile il secondo sabato di ogni mese, con sospensione nei mesi di maggio e agosto nonche' nel mese di ottobre  qualora la data della Maratona d'Italia coincida con il secondo fine settimana del mese.

2.  Il  Sindaco  con  apposita  disposizione, potrà annualmente prevedere giornate di svolgimento straordinarie del  mercatino.

3.  Il Comune, provvede a fissare gli orari di vendita, di allestimento delle attrezzature e di sgombero dell'area del mercatino,  nonchè'  le  fasce  orarie  in  cui  lo svolgimento dell'attività è obbligatoria.

4.  E' fatto divieto agli esercenti di abbandonare il  posteggio nel periodo compreso nelle fasce orarie di presenza obbligatoria, salvo  che non ricorrano giustificati motivi che gli organi di vigilanza possono chiedere di comprovare e  alvo il  caso di gravi intemperie qualora il maltempo provochi la forzata inattivita' di oltre la meta'  degli  operatori del mercatino.

5.  Gli operatori che intendono partecipare all'assegnazione dei posteggi  non  occupati devono presentarsi entro l'orario di inizio delle vendite per il controllo dell'autorizzazione e per firmare l'apposito registro o ruolino di spunta finalizzato alla formazione della graduatoria di cui al successivo art.5.

6.  La presenza, a prescindere dal fatto che  l'operatore abbia potuto  svolgere o meno  l'attivita', sara' registrata con firma su appositi registri, nella fascia oraria di accesso degli operatori presso i punti di raccolta, a cura della Polizia Municipale.

ART. 3 - LOCALIZZAZIONE, CONFIGURAZIONE ED ARTICOLAZIONE
 

1.  "Antico a Carpi" si svolge nelle aree individuate con la presente deliberazione e con la planimetria ad essa allegata (Allegato A), che evidenziano la superficie complessivamente destinata ai vari posteggi e la loro configurazione di  massima.

2.  I  posteggi,  previsti nel numero totale di 67 (a cui si aggiungono i n. 35 spazi destinati ai soggetti di cui all'art. 61, comma 12, lettera f) del D.M. 375/88), saranno dislocati nell'ambito di tale area, ENTRO IL 31 DICEMBRE di ogni anno, contestualmente all'assegnazione dei posteggi stessi.

3.  In caso di forza maggiore o per motivi di pubblico interesse o comunque valutati come prevalenti dal Sindaco, il mercatino  puo'  essere  temporaneamente  spostato, in tutto o in parte, in apposite aree alternative con apposita  ordinanza. Col  medesimo  atto il Sindaco provvede a dislocare ed assegnare i nuovi posteggi, per quanto possibile similari per dimensioni e caratteristiche, a quelli temporaneamente indisponibili. L'assegnazione suddetta avviene seguendo l'ordine numerico dei posteggi e secondo l'ordine della graduatoria delle presenze degli  operatori, formulata in base all'anzianità della  concessione di posteggio riferita, non all'esercente,
    ma all'azienda oggetto di spostamento.

ART. 4 - DOMANDE DI CONCESSIONE DEL POSTEGGIO
 

1.  La domanda di concessione di posteggio, compreso i  posteggi destinati  ai  soggetti che espongono per la vendita le proprie opere creative e dell'ingegno, per l'edizione dell'anno successivo deve essere indirizzata al Sindaco e pervenire al Comune ENTRO IL 31 OTTOBRE di ogni anno. La data di presentazione, ai fini dell'ammissibilità della domanda è  rilevabile dalla data del timbro postale, se inviata per posta con raccomandata, altrimenti dalla data del Protocollo Generale del Comune se presentata a mano.
La  domanda e' unica e vale per tutte le giornate del mercatino previste per l'anno a cui si riferisce.
    Alla domanda deve essere allegata:

    -   copia dell'autorizzazione al commercio su aree pubbliche
    -   copia della presa d'atto
    -   copia della visura camerale di  iscrizione  al  Registro
        Ditte/Imprese

    La domanda deve, di norma contenere:

    -   i  dati anagrafici e codice fiscale/Partita IVA del richiedente;
    -   il recapito telefonico;
    -   la dimensione del posteggio richiesto;
    -   l'eventuale  indicazione del nominativo dell'operatore a cui subentrati, in caso di acquisizione di azienda già in attività;
    -   l'esatta indicazione della merceologia  trattata, rientrante nei prodotti di cui all'art.1 del regolamento;
    -   ogni  altra  informazione ritenuta utile a corredo della domanda.

ART. 5 - GRADUATORIA PER L'ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI

1.  Scaduto il termine per la presentazione delle domande il Comune, previa verifica dei requisiti richiesti, provvede alla formazione della graduatoria per la concessione dei posteggi, per tutte le edizioni mensili dell'anno, sulla base delle seguenti priorità:
Titolari di autorizzazione di  commercio  su  area  pubblica come segue:

    -   Piu' alto numero di presenze con c) Emilia Romagna
    -   Piu' alto numero di presenze con b) Emilia Romagna
    -   Piu' alto numero di presenze con a) Comune di Carpi a parita' di condizioni:
   -   Anzianita'  di  attivita' specifica desumibile dal Registro Ditte/Imprese In via residuale assegnazione dei posti eventualmente
vacanti a titolari di autorizzazioni di cui alla Legge 112/91 provenienti da tutto il territorio nazionale con maggior numero di resenze
a parita' di condizioni:
       -   Anzianita' di attivita' specifica desumibile  dal  Registro Ditte/Imprese.

ART. - 6 CONCESSIONE DEL POSTEGGIO

1.  Le presenze sono conteggiate, a partire dalla prima edizione del  mercatino istituito con la presente deliberazione, attribuendo un punto per ogni giornata di mercato a cui l'operatore si sia presentato nel corso dell'anno.

2.  La graduatoria con l'indicazione dei  posteggi assegnati a ciascuno sarà esposta all'Albo Pretorio del Comune almeno 10 giorni prima dello svolgimento del mercatino di gennaio.

3.  Entro lo stesso termine, a ciascun richiedente sara' comunicato il rilascio o il diniego della concessione e l'indicazione della posizione raggiunta nella graduatoria.

4.  La comunicazione di rilascio della concessione come da graduatoria  affissa all'Albo Pretorio ha valore di concessione di posteggio di cui all'art. 6, comma 4, del D.M. 248/93.

5.  Il trasferimento dell'azienda per atto tra vivi o per  causa  di morte effettuato nel rispetto delle norme di cui all'art. 49  del D.M. 375/88 e di cui all'art.16 del D.M. 248/93 comporta, su richiesta del subentrante, il trasferimento delle presenze inerenti l'autorizzazione stessa.

6.  Nel  caso  in  cui il titolare di piu' autorizzazioni, derivanti dalla conversione di un unico titolo, ceda la propria azienda separatamente a piu' soggetti senza indicare nei rispettivi  contratti di cessione quale sia l'acquirente a cui trasferisce il titolo di priorita' per la partecipazione al mercatino, detto  titolo  di  priorita'  sara'  imputato al subentrante, tra i richiedenti la concessione di  posteggio, che dalle risultanze della visura al Registro della Camera di Commercio dimostri la maggiore anzianità di attività di    commercio su aree pubbliche.

7.  Le domande concernenti altri prodotti non compresi nella specializzazione merceologica del mercato di cui all'art. 1, comma 2 delle presenti norme, non potranno essere accolte.

8.  Presso  il Comune e' tenuta a disposizione degli operatori e di chiunque ne abbia interesse:

    -   la planimetria dell'area con la dislocazione  dei  posteggi, appositamente numerati;
    -   l'elenco  dei  titolari  di concessione di posteggio con indicati i dati di assegnazione di ogni concessione e la superficie assegnata
    -   la graduatoria generale delle presenze maturate

9.  A partire dalla edizione di gennaio 1998 l'assegnazione dei posteggi avverra' secondo i seguenti criteri:

    -   e'  assegnato  lo stesso posteggio consolidato nel corso delle precedenti edizioni  del  mercatino, fatte salve eventuali ontrastanti  ragioni  di forza maggiore o di pubblico interesse, nonche' le richieste di miglioria o di scambio  di  posteggi che ossono essere accolte seguendo la graduatoria e previa preventiva  richiesta  al  Sindaco  da  parte degli interessati allo scambio o alla miglioria esclusivamente nel caso in  cui il posteggio non  sia  consolidato, se viene richiesta la miglioria o  vi sia l'accordo tra i  due  concessionari  in caso di scambio fra posteggi consolidati.
    -   I  posteggi non confermati rispetto alle precedenti edizioni sono assegnati seguendo l'ordine della graduatoria di cui al precedente articolo 5 e secondo la numerazione dei posteggi in ordine crescente, compatibilmente con le caratteristiche dei posteggi stessi.
    -   Qualora, a seguito di cause di forza maggiore (es.cantieri, ecc.)  l'amministrazione comunale sia costretta a non rendere disponibili alcuni posteggi, ai titolari degli  stessi  verranno  assegnati posteggi sostitutivi il piu' possibile similari per caratteristiche  e  localizzazione  a  quelli temporaneamente annullati.Non appena siano state rimosse le cause di impedimento si ritornera' alla situazione precedente.

10. Le  concessioni  di posteggio sono assoggettate al pagamento dei seguenti oneri  nella misura stabilita dalla leggi vigenti:

    -   Tassa occupazione spazi ed aree pubbliche (TOSAP)
    -   Tassa   sullo  smaltimento  dei  rifiuti  solidi  urbani  (TSRSU)
    -   Eventuale allacciamento e consumo elettrico
    -   Eventuale rimborso delle spese relative ai servizi inerenti l'organizzazione del mercato
    -   Eventuale canone, se istituito

11. Gli  importi stabiliti dovranno essere versati tramite apposito bollettino di c/c postale prima dell'inizio della prima giornata del mercatino per tutte le giornate di  svolgimento  dello stesso nell'arco dell'anno.

12. Qualora  l'Amministrazione  affidi la gestione organizzativa del mercatino con le modalità di cui al successivo  art.12, le somme dovute per i servizi prestati dovranno essere corrisposte secondo le modalita' definite nell'apposita convenzione.

13. Per essere ammessi al posteggio assegnato si  dovranno  esibire le ricevute dei versamenti effettuati.
 

ART. 7 - ASSENZE E ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI TEMPORANEAMENTE NON OCCUPATI
 

1.  I  concessionari di posteggio non presenti all'ora stabilita dall'ordinanza di cui al  precedente  art.2, sono comunque
    considerati assenti per la giornata a tutti gli effetti.

2.  Se l'assenza e' determinata da malattia, gravidanza o servizio militare, affinche' la stessa non sia computata, occorre  presentare  idonea documentazione obbligatoriamente entro la successiva giornata di partecipazione; tuttavia qualora l'assenza comprenda la manifestazione di ottobre, tale documentazione deve comunque essere presentata non oltre la data del 31 ottobre dell'anno stesso. La mancata presenza sara', in ogni caso, ritenuta ingiustificata ai fini dell'asse gnazione del punteggio.

3.  Perde  il  diritto  all'assegnazione del posteggio occupato nella precedente edizione l'operatore che non ha  presentato domanda  di partecipazione o che e' risultato assente ingiustificato dal mercatino per  5 giornate di svolgimento, nell'ambito della stessa edizione annuale. Gli operatori presenti per  la prima volta al mercatino e  quelli non inclusi saranno registrati in calce  nel  ruolino
di spunta, nel rispetto delle priorita' di cui al precedente articolo 5.

4.  I  posteggi  non  occupati dai rispettivi concessionari sono assegnati, per la giornata, seguendo l'ordine della  graduatoria generale di cui all'art. 5 del presente regolamento. Anche per l'assegnazione dei posteggi temporaneamente non occupati, a parita' di presenze, si tiene conto della data di inizio dell'attivita' specifica di commercio su aree pubbliche, desumibile dal registro   ditte/imprese  della C.C.I.A.A.

5.  Per concorrere all'assegnazione dei  posteggi  vacanti, gli operatori devono aver firmato il "Registro generale delle presenze/ruolino di spunta" come precisato all'art. 2, comma  5, del presente regolamento.

6.  La graduatoria di cui al precedente art. 5  e'  determinata dal  numero  di presenze maturate da ciascun operatore sulla base di una singola autorizzazione.Le presenze maturate da ciascun operatore si cumulano con quelle effettuate dall'eventuale dante causa.

7.  Nell'ambito  del mercatino ciascun esercente il commercio su aree pubbliche, ancorche' titolare di  piu' autorizzazioni, puo' ottenere una sola concessione di posteggio e non e' ammesso  all'assegnazione dei posteggi temporaneamente non occupati qualora sia gia' titolare di concessione.

8.  L'assegnazione temporanea di posteggio e' soggetta al pagamento di quanto indicato al precedente art. 6, comma 10, da effettuarsi, il giorno stesso, direttamente agli  incaricati della riscossione che rilasceranno ricevuta.

9.  Nell'assegnazione si tiene conto:
    -   della dimensione delle attrezzature degli operatori
    -   della possibilita' di transito all'interno del mercatino
    -   del rispetto delle attivita' gia' insediate
    -   di  ogni  altro elemento valutato come opportuno ai fini di una sicura ed adeguata collocazione delle strutture di vendita

10. L'operatore  che  non accetta il posteggio disponibile o che vi rinuncia dopo l'assegnazione o che non lo occupa nelle fascie orarie in cui lo svolgimento dell'attività è obbligatorio,  non  e'  considerato presente ai fini dell'aggiornamento della graduatoria di cui al precedente articolo 5.

ART. 8 - CIRCOLAZIONE STRADALE

1.  Il Sindaco, con apposita ordinanza, stabilisce i  divieti e le limitazioni del traffico nell'area destinata al mercatino e determina  le  provvidenze atte a contemperare lo svolgimento del mercatino con le esigenze della circolazione dei veicoli e con tutte le altre esigenze della citta'.

2.  Durante  lo  svolgimento  del mercatino e' vietato, ai sensi dell'art.3, comma 3, della L.112/91, il commercio itinerante nell'ambito dell'area del mercatino stesso e nel  raggio di 500 metri dall'area in cui esso si svolge.

ART. 9 - SISTEMAZIONE DELLE ATTREZZATURE DI VENDITA

1.  I  banchi di vendita, le attrezzature e le merci esposte devono essere collocati nello spazio appositamente delimitato ed indicato nella concessione di posteggio.

2.  E' fatto divieto ai veicoli adibiti al trasporto delle merci di sostare  nell'area del mercatino, fatte salve le operazioni di carico e scarico.

3.  In ogni caso gli esercenti presenti devono assicurare il passaggio dei mezzi di emergenza e di pronto intervento.

4.  Gli  esercenti sono tenuti ad agevolare il transito nel caso  in cui uno di loro, eccezionalmente, debba abbandonare il posteggio prima dell'orario prestabilito.

ART.10 - MODALITA' DI UTILIZZO DEL POSTEGGIO E MODALITA' DI VENDITA

1.  L'operatore, ad ogni richiesta degli organi di vigilanza, ha l'obbligo di esibire l'autorizzazione amministrativa in originale,  la  concessione di posteggio e le attestazioni comprovanti il pagamento di quanto dovuto.

2.  L'operatore  puo'  porre  in  vendita  i  prodotti  indicati nell'autorizzazione  per  il  commercio  su  aree pubbliche, purche' non in contrasto con quanto  previsto  dal  presente Regolamento.

3.  La  collocazione degli oggetti deve avvenire all'interno degli spazi assegnati. Tale collocazione deve essere effettuata in modo  da  non causare comunque intralcio alla circolazione dei visitatori e degli altri operatori, nonchè in modo da prevenire eventuali danni agli oggetti esposti ed all'incolumita' delle persone.

4.  L'operatore ha l'obbligo di tenere pulito lo spazio occupato e, al termine delle operazioni di vendita, deve raccogliere i rifiuti, chiuderli accuratamente in sacchetti a perdere e depositarli negli appositi contenitori.

5.  Il posteggio non deve rimanere incustodito.

6.  E' vietato dividere il proprio posteggio con  altri  commercianti sprovvisti della relativa concessione.

7.  Il  concessionario  del  posteggio e' responsabile per eventuali danni arrecati nell'esercizio dell'attivita' al patrimonio pubblico o a proprieta' di terzi.

8.  L'occupante del posteggio assume  tutte  le  responsabilita' verso  terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi all'esercizio dell'attivita', ivi compreso l'obbligo di fornire le prestazioni inerenti la propria attivita' a chiunque la richieda e ne corrisponda il prezzo.

9.  E' vietato annunciare il prezzo e la qualita' delle merci o esercitare altre forme di richiamo con grida, clamori, apparecchi per la diffusione del suono che rechino disturbo alla quiete pubblica ed alle attivita' circostanti.

10. Ai commercianti di articoli per la riproduzione sonora e visiva e' consentito  l'utilizzo di apparecchi per la diffusione dei suoni in relazione ai prodotti posti  in  vendita, purche'  il  rumore non arrechi disturbo al pubblico ed alle attivita' limitrofe.

11. E'  vietata  la  vendita tramite estrazione a sorte o pacchi sorpresa.

12. Coloro i quali  trattano cose antiche o usate  ai sensi dell'art.128 del T.U.L.P.S. devono tenere il Registro di cui all'art. 247 del regolamento di esecuzione del medesimo.

13. Nell'area  del  mercatino  e' vietato l'uso di generatori di corrente.

14. Le tende di protezione dei banchi e delle attrezzature non possono sporgere  oltre mt.0,50 dalla verticale del limite di allineamento col perimetro del posteggio.

15. La parte inferiore della copertura dei banchi deve essere posizionata ad almeno mt. 2,00 dal suolo.

16. Eventuali  barriere  laterali devono essere arretrate di almeno mt. 0,50 rispetto al fronte espositivo al fine di non impedire la visibilita' dei banchi attigui. Sono consentite eccezioni nel caso in cui dette barriere abbiano funzione di proteggere le merci dagli agenti atmosferici e soltanto per il tempo strettamente necessario per tale uso.

ART.11 - SANZIONI

1.  Le  violazioni  alle norme del presente regolamento, qualora non costituiscano violazioni sanzionate con le leggi statali o regionali, comportano l'applicazione di  sanzioni ammini strative da L. 100.000 a L. 600.000.

2.  Non sono ammessi a partecipare al mercatino "Antico a Carpi", salvo riabilitazione, coloro i quali abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti contro l'industria ed il commercio, contro la fede pubblica, contro il  patrimonio, nonche' per ontravvenzioni concernenti la prevenzione dei delitti contro la fede pubblica, contro la vita e l'incolumita' individuale, contro il patrimonio ed inoltre per altre violazioni inerenti la correttezza delle relazioni commerciali e le norme sulla tutela del patrimonio
artistico.

ART.12 - AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DI SERVIZI ACCESSORI

1.  La gestione organizzativa del mercatino tematico "Antico a Carpi", ad esclusione delle funzioni direttamente svolte dal
Comune, e la promozione di tutte le iniziative necessarie ed utili all'incremento ed alla qualificazione della manifestazione,  possono essere affidate, mediante convenzione,ad una forma associativa di operatori che si costituisca tra i componenti.
Tale  forma associativa dovra' avvalersi di un organo esecutivo, democraticamente eletto, che adottera' criteri e norme di gestione sottoposti al controllo del Comune.

2.  La forma associativa dovra' presentare al Comune, per l'approvazione, il bilancio preventivo e consuntivo, relazionando sull'attività in programma o svolta.

ART.13 - COMMISSIONE CONSULTIVA DEL MERCATINO "ANTICO A CARPI"

1.  In caso di affidamento della gestione organizzativa del mer catino ai sensi del precedente art. 12, è nominata una commissione consultiva cosi' composta:

    -   1 rappresentante del Comune
    -   1 rappresentante della Polizia Municipale
    -   1 rappresentante dell'Anva-Confesercenti
    -   1 rappresentante della Fiva-Confcommercio
    -   1 rappresentante della Licom-Commercio su aree pubbliche
    -   1 rappresentante del Concessionario dei  servizi  accessori di cui all'art.12

La  Presidenza della commissione consultiva e' affidata al Comune di Carpi

2.  La commissione del mercatino esercita le proprie funzioni formulando pareri e proposte su:

    -   iniziative  di valorizzazione della manifestazione sotto il profilo della qualita', della promozione, delle  iniziative speciali
    -   sull'andamento della manifestazione
    -   sulle tariffe

ART.14 - NORMA TRANSITORIA

1.  Nel  corso del primo anno di edizione del mercatino, al fine  di fare decollare l'iniziativa ed in  presenza di posteggi non ancora assegnati, possono essere rilasciate concessioni di posteggio a coloro che ne facciano richiesta anche fuori termine purche' in possesso di autorizzazione per l'esercizio di commercio su area pubblica.

2.  Le  domande  saranno accolte secondo il numero di protocollo di presentazione e secondo la numerazione  dei  posteggi in ordine crescente, compatibilmente con le caratteristiche dei posteggi disponibili  e  fino alla completa assegnazione di tutti i posteggi.

ALLEGATO 1)

PARERE RESPONSABILE DI SETTORE

Parere favorevole per quanto riguarda gli aspetti tecniconormativi relativi alla istituzione del mercato; in merito alla localizzazione  e alla giornata di effettuazione del mercato, si rileva quanto segue:

1.  L'estensione in corso Roma ha conseguenze pesanti sulla viabilita'  di  accesso  e  uscita dalla zona sud del centro storico e comporta la soppressione di  circa  60  parcheggi, come  già evidenziato  dal Comando P.M. con nota in data 4.9.97, quando invece altri spazi del centro storico, gia' liberi  dal traffico veicolare (es. p.le Re Astolfo) si presterebbero ad accogliere manifestazionie del genere in una cornice piu' adeguata;

2.  palese  contraddizione tra le motivazioni alla base della istituzione del mercatino quali "rivitalizzazione di parti del centro storico sottoutilizzate", "creazione di nuove opportunita'  anche  per il commercio a posto fisso", e le scelte di localizzazione compiute; in  particolare con la scelta di C.so  A. Pio-Roma e della giornata del sabato si creano opportunita' per le attivita' situate su un asse
primario gia' fortemente frequentato, in una giornata, il  sabato, ed in particolare il pomeriggio, in cui l'afflusso di pubblico e' gia' consistente e certamente  maggiore, se si esclude  il  giovedì mattina, giorno di mercato, rispetto alle altre giornate della settimana.
 
 

IL RESPONSABILE DI SETTORE
f.to arch. PAOLA FREGNI



 

VERBALE N. 144 DEL 06-11-1997-PAG. 22

ALL.2
PARERE DEL COMANDANTE DEI VIGILI URBANI

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