Istituzione del Mercato Tematico a Carpi
Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 144 del 06/11/1997
Istituzione del MERCATO TEMATICO "ANTICO A CARPI" il SECONDO SABATO di ogni mese (escluso maggio e agosto) ai sensi dell'art. 3, comma 6 della L. 112/91 cosi' come modificato dall'art. 5, comma 1, lettera b) della Legge 25 marzo 1997, n. 77.
REGOLAMENTO DELLA MANIFESTAZIONE.
ALLEGATO "B"
REGOLAMENTO DEL MERCATO TEMATICO MENSILE "ANTICO A CARPI"
ART. 1 - TIPOLOGIA
1. Il presente regolamento disciplina tutte le modalità di svolgimento del mercato tematico specializzato in cose del passato, denominato "ANTICO A CARPI", che si svolge su aree pubbliche ed è individuato, ai sensi della L.112/91 con la deliberazione del Consiglio Comunale N.____ 1el_______, di cui forma parte integrante in allegato "B".
2. Ricorrendo i presupposti di cui all'art. 6, comma 2, del D.M. n. 248/93, nel mercatino Antico a Carpi è ammessa la vendita dei prodotti di antiquariato e modernariato inclusi nelle tabelle merceologiche IX, X, XII, XIII, XIV di cui al D.M. 375/88 come modificate dal D.M. 561/96, purchè nel rispetto delle disposizioni di cui al presente regolamento e delle altre norme applicabili.
3. Agli effetti del presente regolamento si intendono oggetti di antiquariato quelli vecchi di almeno 50 anni e si intendono, altresì oggetti di modernariato le cose usate, non aventi valore storico o artistico, di meno di 50 anni; in entrambi i casi si fa riferimento alla data di realizzazione dell'oggetto e non all'età del materiale usato per costruire, ricostruire, completare o abbellire l'oggetto
stesso.E' comunque vietato porre in vendita cose e prodotti nuovi.
4. E' sempre consentita, inoltre, la vendita di francobolli, di monete, di medaglie, di ricambi ed accessori per oggetti ed arredi antichi, di libri d'arte, antiquariato, modernariato, collezionismo e modellismo,di libri e riviste a prezzo scontato, di oggetti di modellismo, limitatamente alle riproduzioni in scala gia' costruite, di opere di pittura, scultura, grafica poste in vendita personalmente dall'autore e di altri piccoli oggetti per collezionismo diffuso.
5. La partecipazione al mercatino e' consentita, per la vendita dei prodotti compresi nelle merceologie previste dal presente regolamento, agli operatori su aree pubbliche in possesso di un'autorizzazione di cui all'art. 1, comma 2, della L. 112/91, nonchè agli espositori delle proprie opere creative e dell'ingegno di cui all'art. 61, comma 12, lettera f) del D.M. 4.8.88, n.375 e agli iscritti al registro mestieri girovaghi di cui all'art. 121 del TULPS che espongono per la vendita cose di loro produzione o creazione negli appositi spazi ad essi destinati.
6. L'esercizio dell'attività commerciale nell'ambito del mercato è disciplinato dalla Legge 28.3.1991, n.112 e successive modifiche ed integrazioni, dal relativo Regolamento di Esecuzione, dal presente regolamento, dalle altre norme e dagli altri regolamenti cui sia necessario dare applicazione.
ART. 2 - GIORNATE E ORARI DI SVOLGIMENTO
1. Il mercatino "Antico a Carpi" si effettua con cadenza mensile il secondo sabato di ogni mese, con sospensione nei mesi di maggio e agosto nonche' nel mese di ottobre qualora la data della Maratona d'Italia coincida con il secondo fine settimana del mese.
2. Il Sindaco con apposita disposizione, potrà annualmente prevedere giornate di svolgimento straordinarie del mercatino.
3. Il Comune, provvede a fissare gli orari di vendita, di allestimento delle attrezzature e di sgombero dell'area del mercatino, nonchè' le fasce orarie in cui lo svolgimento dell'attività è obbligatoria.
4. E' fatto divieto agli esercenti di abbandonare il posteggio nel periodo compreso nelle fasce orarie di presenza obbligatoria, salvo che non ricorrano giustificati motivi che gli organi di vigilanza possono chiedere di comprovare e alvo il caso di gravi intemperie qualora il maltempo provochi la forzata inattivita' di oltre la meta' degli operatori del mercatino.
5. Gli operatori che intendono partecipare all'assegnazione dei posteggi non occupati devono presentarsi entro l'orario di inizio delle vendite per il controllo dell'autorizzazione e per firmare l'apposito registro o ruolino di spunta finalizzato alla formazione della graduatoria di cui al successivo art.5.
6. La presenza, a prescindere dal fatto che l'operatore abbia potuto svolgere o meno l'attivita', sara' registrata con firma su appositi registri, nella fascia oraria di accesso degli operatori presso i punti di raccolta, a cura della Polizia Municipale.
ART. 3 - LOCALIZZAZIONE, CONFIGURAZIONE ED ARTICOLAZIONE
1. "Antico a Carpi" si svolge nelle aree individuate con la presente deliberazione e con la planimetria ad essa allegata (Allegato A), che evidenziano la superficie complessivamente destinata ai vari posteggi e la loro configurazione di massima.
2. I posteggi, previsti nel numero totale di 67 (a cui si aggiungono i n. 35 spazi destinati ai soggetti di cui all'art. 61, comma 12, lettera f) del D.M. 375/88), saranno dislocati nell'ambito di tale area, ENTRO IL 31 DICEMBRE di ogni anno, contestualmente all'assegnazione dei posteggi stessi.
3. In caso di forza maggiore o per motivi di pubblico interesse o comunque valutati come prevalenti dal Sindaco, il mercatino puo' essere temporaneamente spostato, in tutto o in parte, in apposite aree alternative con apposita ordinanza. Col medesimo atto il Sindaco provvede a dislocare ed assegnare i nuovi posteggi, per quanto possibile similari per dimensioni e caratteristiche, a quelli temporaneamente indisponibili. L'assegnazione suddetta avviene seguendo l'ordine numerico dei posteggi e secondo l'ordine della graduatoria delle presenze degli operatori, formulata in base all'anzianità della concessione di posteggio riferita, non all'esercente,
ma all'azienda oggetto di spostamento.
ART. 4 - DOMANDE DI CONCESSIONE DEL POSTEGGIO
1. La domanda di concessione di posteggio, compreso i posteggi destinati ai soggetti che espongono per la vendita le proprie opere creative e dell'ingegno, per l'edizione dell'anno successivo deve essere indirizzata al Sindaco e pervenire al Comune ENTRO IL 31 OTTOBRE di ogni anno. La data di presentazione, ai fini dell'ammissibilità della domanda è rilevabile dalla data del timbro postale, se inviata per posta con raccomandata, altrimenti dalla data del Protocollo Generale del Comune se presentata a mano.
La domanda e' unica e vale per tutte le giornate del mercatino previste per l'anno a cui si riferisce.
Alla domanda deve essere allegata:
- copia dell'autorizzazione al commercio su aree pubbliche
- copia della presa d'atto
- copia della visura camerale di iscrizione al Registro
Ditte/Imprese
La domanda deve, di norma contenere:
- i dati anagrafici e codice fiscale/Partita IVA del richiedente;
- il recapito telefonico;
- la dimensione del posteggio richiesto;
- l'eventuale indicazione del nominativo dell'operatore a cui subentrati, in caso di acquisizione di azienda già in attività;
- l'esatta indicazione della merceologia trattata, rientrante nei prodotti di cui all'art.1 del regolamento;
- ogni altra informazione ritenuta utile a corredo della domanda.
ART. 5 - GRADUATORIA PER L'ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI
1. Scaduto il termine per la presentazione delle domande il Comune, previa verifica dei requisiti richiesti, provvede alla formazione della graduatoria per la concessione dei posteggi, per tutte le edizioni mensili dell'anno, sulla base delle seguenti priorità:
Titolari di autorizzazione di commercio su area pubblica come segue:
- Piu' alto numero di presenze con c) Emilia Romagna
- Piu' alto numero di presenze con b) Emilia Romagna
- Piu' alto numero di presenze con a) Comune di Carpi a parita' di condizioni:
- Anzianita' di attivita' specifica desumibile dal Registro Ditte/Imprese In via residuale assegnazione dei posti eventualmente
vacanti a titolari di autorizzazioni di cui alla Legge 112/91 provenienti da tutto il territorio nazionale con maggior numero di resenze
a parita' di condizioni:
- Anzianita' di attivita' specifica desumibile dal Registro Ditte/Imprese.
ART. - 6 CONCESSIONE DEL POSTEGGIO
1. Le presenze sono conteggiate, a partire dalla prima edizione del mercatino istituito con la presente deliberazione, attribuendo un punto per ogni giornata di mercato a cui l'operatore si sia presentato nel corso dell'anno.
2. La graduatoria con l'indicazione dei posteggi assegnati a ciascuno sarà esposta all'Albo Pretorio del Comune almeno 10 giorni prima dello svolgimento del mercatino di gennaio.
3. Entro lo stesso termine, a ciascun richiedente sara' comunicato il rilascio o il diniego della concessione e l'indicazione della posizione raggiunta nella graduatoria.
4. La comunicazione di rilascio della concessione come da graduatoria affissa all'Albo Pretorio ha valore di concessione di posteggio di cui all'art. 6, comma 4, del D.M. 248/93.
5. Il trasferimento dell'azienda per atto tra vivi o per causa di morte effettuato nel rispetto delle norme di cui all'art. 49 del D.M. 375/88 e di cui all'art.16 del D.M. 248/93 comporta, su richiesta del subentrante, il trasferimento delle presenze inerenti l'autorizzazione stessa.
6. Nel caso in cui il titolare di piu' autorizzazioni, derivanti dalla conversione di un unico titolo, ceda la propria azienda separatamente a piu' soggetti senza indicare nei rispettivi contratti di cessione quale sia l'acquirente a cui trasferisce il titolo di priorita' per la partecipazione al mercatino, detto titolo di priorita' sara' imputato al subentrante, tra i richiedenti la concessione di posteggio, che dalle risultanze della visura al Registro della Camera di Commercio dimostri la maggiore anzianità di attività di commercio su aree pubbliche.
7. Le domande concernenti altri prodotti non compresi nella specializzazione merceologica del mercato di cui all'art. 1, comma 2 delle presenti norme, non potranno essere accolte.
8. Presso il Comune e' tenuta a disposizione degli operatori e di chiunque ne abbia interesse:
- la planimetria dell'area con la dislocazione dei posteggi, appositamente numerati;
- l'elenco dei titolari di concessione di posteggio con indicati i dati di assegnazione di ogni concessione e la superficie assegnata
- la graduatoria generale delle presenze maturate
9. A partire dalla edizione di gennaio 1998 l'assegnazione dei posteggi avverra' secondo i seguenti criteri:
- e' assegnato lo stesso posteggio consolidato nel corso delle precedenti edizioni del mercatino, fatte salve eventuali ontrastanti ragioni di forza maggiore o di pubblico interesse, nonche' le richieste di miglioria o di scambio di posteggi che ossono essere accolte seguendo la graduatoria e previa preventiva richiesta al Sindaco da parte degli interessati allo scambio o alla miglioria esclusivamente nel caso in cui il posteggio non sia consolidato, se viene richiesta la miglioria o vi sia l'accordo tra i due concessionari in caso di scambio fra posteggi consolidati.
- I posteggi non confermati rispetto alle precedenti edizioni sono assegnati seguendo l'ordine della graduatoria di cui al precedente articolo 5 e secondo la numerazione dei posteggi in ordine crescente, compatibilmente con le caratteristiche dei posteggi stessi.
- Qualora, a seguito di cause di forza maggiore (es.cantieri, ecc.) l'amministrazione comunale sia costretta a non rendere disponibili alcuni posteggi, ai titolari degli stessi verranno assegnati posteggi sostitutivi il piu' possibile similari per caratteristiche e localizzazione a quelli temporaneamente annullati.Non appena siano state rimosse le cause di impedimento si ritornera' alla situazione precedente.
10. Le concessioni di posteggio sono assoggettate al pagamento dei seguenti oneri nella misura stabilita dalla leggi vigenti:
- Tassa occupazione spazi ed aree pubbliche (TOSAP)
- Tassa sullo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TSRSU)
- Eventuale allacciamento e consumo elettrico
- Eventuale rimborso delle spese relative ai servizi inerenti l'organizzazione del mercato
- Eventuale canone, se istituito
11. Gli importi stabiliti dovranno essere versati tramite apposito bollettino di c/c postale prima dell'inizio della prima giornata del mercatino per tutte le giornate di svolgimento dello stesso nell'arco dell'anno.
12. Qualora l'Amministrazione affidi la gestione organizzativa del mercatino con le modalità di cui al successivo art.12, le somme dovute per i servizi prestati dovranno essere corrisposte secondo le modalita' definite nell'apposita convenzione.
13. Per essere ammessi al posteggio assegnato si dovranno esibire le ricevute dei versamenti effettuati.
ART. 7 - ASSENZE E ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI TEMPORANEAMENTE NON OCCUPATI
1. I concessionari di posteggio non presenti all'ora stabilita dall'ordinanza di cui al precedente art.2, sono comunque
considerati assenti per la giornata a tutti gli effetti.
2. Se l'assenza e' determinata da malattia, gravidanza o servizio militare, affinche' la stessa non sia computata, occorre presentare idonea documentazione obbligatoriamente entro la successiva giornata di partecipazione; tuttavia qualora l'assenza comprenda la manifestazione di ottobre, tale documentazione deve comunque essere presentata non oltre la data del 31 ottobre dell'anno stesso. La mancata presenza sara', in ogni caso, ritenuta ingiustificata ai fini dell'asse gnazione del punteggio.
3. Perde il diritto all'assegnazione del posteggio occupato nella precedente edizione l'operatore che non ha presentato domanda di partecipazione o che e' risultato assente ingiustificato dal mercatino per 5 giornate di svolgimento, nell'ambito della stessa edizione annuale. Gli operatori presenti per la prima volta al mercatino e quelli non inclusi saranno registrati in calce nel ruolino
di spunta, nel rispetto delle priorita' di cui al precedente articolo 5.
4. I posteggi non occupati dai rispettivi concessionari sono assegnati, per la giornata, seguendo l'ordine della graduatoria generale di cui all'art. 5 del presente regolamento. Anche per l'assegnazione dei posteggi temporaneamente non occupati, a parita' di presenze, si tiene conto della data di inizio dell'attivita' specifica di commercio su aree pubbliche, desumibile dal registro ditte/imprese della C.C.I.A.A.
5. Per concorrere all'assegnazione dei posteggi vacanti, gli operatori devono aver firmato il "Registro generale delle presenze/ruolino di spunta" come precisato all'art. 2, comma 5, del presente regolamento.
6. La graduatoria di cui al precedente art. 5 e' determinata dal numero di presenze maturate da ciascun operatore sulla base di una singola autorizzazione.Le presenze maturate da ciascun operatore si cumulano con quelle effettuate dall'eventuale dante causa.
7. Nell'ambito del mercatino ciascun esercente il commercio su aree pubbliche, ancorche' titolare di piu' autorizzazioni, puo' ottenere una sola concessione di posteggio e non e' ammesso all'assegnazione dei posteggi temporaneamente non occupati qualora sia gia' titolare di concessione.
8. L'assegnazione temporanea di posteggio e' soggetta al pagamento di quanto indicato al precedente art. 6, comma 10, da effettuarsi, il giorno stesso, direttamente agli incaricati della riscossione che rilasceranno ricevuta.
9. Nell'assegnazione si tiene conto:
- della dimensione delle attrezzature degli operatori
- della possibilita' di transito all'interno del mercatino
- del rispetto delle attivita' gia' insediate
- di ogni altro elemento valutato come opportuno ai fini di una sicura ed adeguata collocazione delle strutture di vendita
10. L'operatore che non accetta il posteggio disponibile o che vi rinuncia dopo l'assegnazione o che non lo occupa nelle fascie orarie in cui lo svolgimento dell'attività è obbligatorio, non e' considerato presente ai fini dell'aggiornamento della graduatoria di cui al precedente articolo 5.
ART. 8 - CIRCOLAZIONE STRADALE
1. Il Sindaco, con apposita ordinanza, stabilisce i divieti e le limitazioni del traffico nell'area destinata al mercatino e determina le provvidenze atte a contemperare lo svolgimento del mercatino con le esigenze della circolazione dei veicoli e con tutte le altre esigenze della citta'.
2. Durante lo svolgimento del mercatino e' vietato, ai sensi dell'art.3, comma 3, della L.112/91, il commercio itinerante nell'ambito dell'area del mercatino stesso e nel raggio di 500 metri dall'area in cui esso si svolge.
ART. 9 - SISTEMAZIONE DELLE ATTREZZATURE DI VENDITA
1. I banchi di vendita, le attrezzature e le merci esposte devono essere collocati nello spazio appositamente delimitato ed indicato nella concessione di posteggio.
2. E' fatto divieto ai veicoli adibiti al trasporto delle merci di sostare nell'area del mercatino, fatte salve le operazioni di carico e scarico.
3. In ogni caso gli esercenti presenti devono assicurare il passaggio dei mezzi di emergenza e di pronto intervento.
4. Gli esercenti sono tenuti ad agevolare il transito nel caso in cui uno di loro, eccezionalmente, debba abbandonare il posteggio prima dell'orario prestabilito.
ART.10 - MODALITA' DI UTILIZZO DEL POSTEGGIO E MODALITA' DI VENDITA
1. L'operatore, ad ogni richiesta degli organi di vigilanza, ha l'obbligo di esibire l'autorizzazione amministrativa in originale, la concessione di posteggio e le attestazioni comprovanti il pagamento di quanto dovuto.
2. L'operatore puo' porre in vendita i prodotti indicati nell'autorizzazione per il commercio su aree pubbliche, purche' non in contrasto con quanto previsto dal presente Regolamento.
3. La collocazione degli oggetti deve avvenire all'interno degli spazi assegnati. Tale collocazione deve essere effettuata in modo da non causare comunque intralcio alla circolazione dei visitatori e degli altri operatori, nonchè in modo da prevenire eventuali danni agli oggetti esposti ed all'incolumita' delle persone.
4. L'operatore ha l'obbligo di tenere pulito lo spazio occupato e, al termine delle operazioni di vendita, deve raccogliere i rifiuti, chiuderli accuratamente in sacchetti a perdere e depositarli negli appositi contenitori.
5. Il posteggio non deve rimanere incustodito.
6. E' vietato dividere il proprio posteggio con altri commercianti sprovvisti della relativa concessione.
7. Il concessionario del posteggio e' responsabile per eventuali danni arrecati nell'esercizio dell'attivita' al patrimonio pubblico o a proprieta' di terzi.
8. L'occupante del posteggio assume tutte le responsabilita' verso terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi all'esercizio dell'attivita', ivi compreso l'obbligo di fornire le prestazioni inerenti la propria attivita' a chiunque la richieda e ne corrisponda il prezzo.
9. E' vietato annunciare il prezzo e la qualita' delle merci o esercitare altre forme di richiamo con grida, clamori, apparecchi per la diffusione del suono che rechino disturbo alla quiete pubblica ed alle attivita' circostanti.
10. Ai commercianti di articoli per la riproduzione sonora e visiva e' consentito l'utilizzo di apparecchi per la diffusione dei suoni in relazione ai prodotti posti in vendita, purche' il rumore non arrechi disturbo al pubblico ed alle attivita' limitrofe.
11. E' vietata la vendita tramite estrazione a sorte o pacchi sorpresa.
12. Coloro i quali trattano cose antiche o usate ai sensi dell'art.128 del T.U.L.P.S. devono tenere il Registro di cui all'art. 247 del regolamento di esecuzione del medesimo.
13. Nell'area del mercatino e' vietato l'uso di generatori di corrente.
14. Le tende di protezione dei banchi e delle attrezzature non possono sporgere oltre mt.0,50 dalla verticale del limite di allineamento col perimetro del posteggio.
15. La parte inferiore della copertura dei banchi deve essere posizionata ad almeno mt. 2,00 dal suolo.
16. Eventuali barriere laterali devono essere arretrate di almeno mt. 0,50 rispetto al fronte espositivo al fine di non impedire la visibilita' dei banchi attigui. Sono consentite eccezioni nel caso in cui dette barriere abbiano funzione di proteggere le merci dagli agenti atmosferici e soltanto per il tempo strettamente necessario per tale uso.
ART.11 - SANZIONI
1. Le violazioni alle norme del presente regolamento, qualora non costituiscano violazioni sanzionate con le leggi statali o regionali, comportano l'applicazione di sanzioni ammini strative da L. 100.000 a L. 600.000.
2. Non sono ammessi a partecipare al mercatino "Antico a Carpi", salvo riabilitazione, coloro i quali abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti contro l'industria ed il commercio, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, nonche' per ontravvenzioni concernenti la prevenzione dei delitti contro la fede pubblica, contro la vita e l'incolumita' individuale, contro il patrimonio ed inoltre per altre violazioni inerenti la correttezza delle relazioni commerciali e le norme sulla tutela del patrimonio
artistico.
ART.12 - AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DI SERVIZI ACCESSORI
1. La gestione organizzativa del mercatino tematico "Antico a Carpi", ad esclusione delle funzioni direttamente svolte dal
Comune, e la promozione di tutte le iniziative necessarie ed utili all'incremento ed alla qualificazione della manifestazione, possono essere affidate, mediante convenzione,ad una forma associativa di operatori che si costituisca tra i componenti.
Tale forma associativa dovra' avvalersi di un organo esecutivo, democraticamente eletto, che adottera' criteri e norme di gestione sottoposti al controllo del Comune.
2. La forma associativa dovra' presentare al Comune, per l'approvazione, il bilancio preventivo e consuntivo, relazionando sull'attività in programma o svolta.
ART.13 - COMMISSIONE CONSULTIVA DEL MERCATINO "ANTICO A CARPI"
1. In caso di affidamento della gestione organizzativa del mer catino ai sensi del precedente art. 12, è nominata una commissione consultiva cosi' composta:
- 1 rappresentante del Comune
- 1 rappresentante della Polizia Municipale
- 1 rappresentante dell'Anva-Confesercenti
- 1 rappresentante della Fiva-Confcommercio
- 1 rappresentante della Licom-Commercio su aree pubbliche
- 1 rappresentante del Concessionario dei servizi accessori di cui all'art.12
La Presidenza della commissione consultiva e' affidata al Comune di Carpi
2. La commissione del mercatino esercita le proprie funzioni formulando pareri e proposte su:
- iniziative di valorizzazione della manifestazione sotto il profilo della qualita', della promozione, delle iniziative speciali
- sull'andamento della manifestazione
- sulle tariffe
ART.14 - NORMA TRANSITORIA
1. Nel corso del primo anno di edizione del mercatino, al fine di fare decollare l'iniziativa ed in presenza di posteggi non ancora assegnati, possono essere rilasciate concessioni di posteggio a coloro che ne facciano richiesta anche fuori termine purche' in possesso di autorizzazione per l'esercizio di commercio su area pubblica.
2. Le domande saranno accolte secondo il numero di protocollo di presentazione e secondo la numerazione dei posteggi in ordine crescente, compatibilmente con le caratteristiche dei posteggi disponibili e fino alla completa assegnazione di tutti i posteggi.
ALLEGATO 1)
PARERE RESPONSABILE DI SETTORE
Parere favorevole per quanto riguarda gli aspetti tecniconormativi relativi alla istituzione del mercato; in merito alla localizzazione e alla giornata di effettuazione del mercato, si rileva quanto segue:
1. L'estensione in corso Roma ha conseguenze pesanti sulla viabilita' di accesso e uscita dalla zona sud del centro storico e comporta la soppressione di circa 60 parcheggi, come già evidenziato dal Comando P.M. con nota in data 4.9.97, quando invece altri spazi del centro storico, gia' liberi dal traffico veicolare (es. p.le Re Astolfo) si presterebbero ad accogliere manifestazionie del genere in una cornice piu' adeguata;
2. palese contraddizione tra le motivazioni alla base della istituzione del mercatino quali "rivitalizzazione di parti del centro storico sottoutilizzate", "creazione di nuove opportunita' anche per il commercio a posto fisso", e le scelte di localizzazione compiute; in particolare con la scelta di C.so A. Pio-Roma e della giornata del sabato si creano opportunita' per le attivita' situate su un asse
primario gia' fortemente frequentato, in una giornata, il sabato, ed in particolare il pomeriggio, in cui l'afflusso di pubblico e' gia' consistente e certamente maggiore, se si esclude il giovedì mattina, giorno di mercato, rispetto alle altre giornate della settimana.
IL RESPONSABILE DI SETTORE
f.to arch. PAOLA FREGNI
ALL.2
PARERE DEL COMANDANTE DEI VIGILI URBANI