Revoca parziale con decorrenza dal 13 aprile 2021
Ordinanza del Sindaco del 13/04/2021
ORDINA
Con decorrenza dal 13 aprile 2021
1.
- di revocare le disposizioni di cui ai punti 1), 2) e 3) dell’ordinanza n. prot gen.le 21800 del 07 aprile 2021 che hanno introdotto divieti e limitazioni allo svolgimento delle attività economiche di raccolta fondi e sottoscrizioni da parte di partiti politici e altre associazioni di volontariato, di esercizio di spettacolo viaggiante e di vendita di bevande alcoliche e superalcoliche;
- di mantenere in essere la disposizione di cui al punto 4) dell’ordinanza n. prot gen.le 21800 del 07 aprile 2021 che ha introdotto limitazioni all’attività di vendita di alimenti e bevande attraverso distributori automatici ubicati all’interno di appositi esercizi commerciali o posti su aree pubbliche, private ad uso pubblico o aperte al pubblico;
- di mantenere in essere la disposizione di cui al punto 5) dell’ordinanza n. prot gen.le 21800 del 07 aprile 2021, relativamente all’applicazione delle sanzioni in caso d’inottemperanza della medesima
1) ATTIVITA’ DI RACCOLTA FONDI E SOTTOSCRIZIONI DA PARTE DI PARTITI POLITICI ED ALTRE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO
E’ vietato all’interno del territorio comunale lo svolgimento di attività raccolta fondi e sottoscrizioni da parte dei partiti politici e di associazioni di volontariato;
2) ATTIVITA’ DI ESERCIZIO DI SPETTACOLO VIAGGIANTE
E’ vietato all’interno del territorio comunale, l’esercizio delle attività di spettacolo viaggiante (anche da parte di singole attrazioni) di cui all’articolo 68 del RD 18 giugno 1931, n. 773;
3) ATTIVITA’ DI VENDITA DI BEVANDE ALCOLICHE E SUPERALCOLICHE
E’ vietata, all’interno del territorio comunale, dalle ore 18.00 e fino alle ore 05,00, l’attività di vendita al dettaglio di bevande alcoliche e superalcoliche effettuata dagli esercizi commerciali di vicinato, eccetto che da quelli aventi codice Ateco 47.25 (Commercio al dettaglio di bevande in esercizi specializzati). Sarà cura del titolare/gestore dell’attività commerciale adottare ogni forma di tutela, attraverso l’utilizzo di mezzi idonei, per impedire lo svolgimento dell’attività vietata;
4) ATTIVITA’ DI VENDITA DI ALIMENTI E BEVANDE ATTRAVERSO DISTRIBUTORI AUTOMATICI UBICATI ALL’INTERNO DI APPOSITI ESERCIZI COMMERCIALI O POSTI SU AREE PUBBLICHE, PRIVATE AD USO PUBBLICO, APERTE AL PUBBLICO
E’ vietata, all’interno del territorio comunale, dalle ore 18.00 e fino alle ore 05,00, l’attività di vendita di alimenti e bevande tramite distributori automatici (codice Ateco 47.99) ubicati all’interno di appositi esercizi commerciali, locali ove si svolgono attività, non presidiate dal titolare, esercitate mediante l’utilizzo di apparecchiature automatiche o self-service, o posti su aree pubbliche, private ad uso pubblico, aperte al pubblico. Non rientra in tale divieto, l’attività effettuata tramite apparecchi posti all’interno di edifici pubblici e privati (quali a titolo esemplificativo ospedali, aziende, pubblici uffici, studi privati, altri Enti). Sarà cura del titolare/gestore delle attività di cui sopra, adottare ogni forma di tutela, attraverso l’utilizzo di mezzi idonei, per impedire lo svolgimento dell’attività vietata;
5) SANZIONI
In caso d’inottemperanza alla presente Ordinanza, si procederà ai sensi dell’art. 4 “Sanzioni e Controlli” del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, con la comminazione della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 400 a € 1.000 e la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’attività da 5 a 30 giorni nel corso dell’esercizio attività d’impresa, ai sensi dell’articolo 2 comma 1 del DL 16 maggio 2020 n. 33
Ordinanza Sindacale
Protocollo n. 23050 del 13/04/2021
Ordinanza Sindacale
Protocollo n. 21800 del 07/04/2021