Ordinanza del Sindaco del 22/03/2021


ORDINA

Con decorrenza dal 22 marzo fino al 6 aprile 2021 compreso

 

1) ATTIVITA’ DI RACCOLTA FONDI E SOTTOSCRIZIONI DA PARTE DI PARTITI POLITICI ED ALTRE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO
E’ vietato all’interno del territorio comunale lo svolgimento di attività raccolta fondi e sottoscrizioni da parte dei partiti politici e di associazioni di volontariato;

 

2) ATTIVITA’ DI ESERCIZIO DI SPETTACOLO VIAGGIANTE
E’ vietato all’interno del territorio comunale, l’esercizio delle attività di spettacolo viaggiante (anche da parte di singole attrazioni) di cui all’articolo 68 del RD 18 giugno 1931, n. 773;

 

3) ATTIVITA’ DI VENDITA DI BEVANDE ALCOLICHE E SUPERALCOLICHE
E’ vietata, all’interno del territorio comunale, dalle ore 18.00 e fino alle ore 05,00, l’attività di vendita al dettaglio di bevande alcoliche e superalcoliche effettuata dagli esercizi commerciali di vicinato, eccetto che da quelli aventi codice Ateco 47.25 (Commercio al dettaglio di bevande in esercizi specializzati).
Sarà cura del titolare/gestore dell’attività commerciale adottare ogni forma di tutela, attraverso l’utilizzo di mezzi idonei, per impedire lo svolgimento dell’attività vietata;

 

4) ATTIVITA’ DI VENDITA DI ALIMENTI E BEVANDE ATTRAVERSO DISTRIBUTORI AUTOMATICI UBICATI ALL’INTERNO DI APPOSITI ESERCIZI COMMERCIALI O POSTI SU AREE PUBBLICHE, PRIVATE AD USO PUBBLICO, APERTE AL PUBBLICO
E’ vietata, all’interno del territorio comunale, dalle ore 18.00 e fino alle ore 05,00, l’attività di vendita di alimenti e bevande tramite distributori automatici (codice Ateco 47.99) ubicati all’interno di appositi esercizi commerciali, locali ove si svolgono attività, non presidiate dal titolare, esercitate mediante l’utilizzo di apparecchiature automatiche o self-service, o posti su aree pubbliche, private ad uso pubblico, aperte al pubblico. Non rientra in tale divieto, l’attività effettuata tramite apparecchi posti all’interno di edifici pubblici e privati (quali a titolo esemplificativo ospedali, aziende, pubblici uffici, studi privati, altri Enti).
Sarà cura del titolare/gestore delle attività di cui sopra, adottare ogni forma di tutela, attraverso l’utilizzo di mezzi idonei, per impedire lo svolgimento dell’attività vietata;

 

5) SANZIONI
In caso d’inottemperanza alla presente Ordinanza, si procederà ai sensi dell’art. 4 “Sanzioni e Controlli” del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, con la comminazione della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 400 a € 1.000 e la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’attività da 5 a 30 giorni nel corso dell’esercizio attività d’impresa, ai sensi dell’articolo 2 comma 1 del DL 16 maggio 2020 n. 33.

 

6) ULTERIORI MISURE
Qualora si renda necessario, al fine del contenimento del rischio di diffusione dell’epidemia da Covid-19, saranno attuate ulteriori misure più idonee ed efficaci, nel rispetto di eventuali successive disposizioni normative;

 

7. di dare atto che il Responsabile del procedimento è la D.ssa Emanuela Pezzali in qualità di Responsabile dell’Ufficio Commercio del Comune di Carpi


Ordinanza Sindacale
       Protocollo n. 18149 del 22/03/2021

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