L’Amministrazione comunale ricorda che dal 1° Gennaio scorso il Regolamento di Polizia Urbana ha “assorbito” – rendendolo permanente, 365 giorni l’anno – il divieto di utilizzare fuochi d'artificio, divieto fino al 2018 oggetto di un’apposita ordinanza nel periodo natalizio.

Pertanto, a differenza del passato, il Comune non emette più provvedimenti in materia, dato che appunto il Regolamento (art. 21) non circoscrive la proibizione a un periodo specifico.

All’origine del divieto definitivo vi sono varie motivazioni, rafforzate da dati statistici: innanzitutto la sicurezza delle persone (216 feriti in tutt’Italia il Capodanno 2019, dato in crescita rispetto agli ultimi anni), ma anche la tutela e il rispetto per gli animali, sia quelli d'affezione sia in generale, e il rispetto dell’ambiente, visto che esplosioni e combustioni producono fumi e gas inquinanti per l’atmosfera, oltre a residui solidi che sporcano il suolo.

Precisamente è vietato, per chi non ha la licenza prevista dalle norme di Pubblica Sicurezza, « accendere fuochi d’artificio o fare esplosioni o accensioni pericolose in un luogo abitato o nelle sue adiacenze o lungo una pubblica via o in direzione di essa. »

Va precisato che rientrano nel divieto anche le cosiddette “lanterne cinesi”, particolarmente insidiose perché sospinte dal vento possono finire, ancora accese, in luoghi distanti da dove sono state lanciate, con effetti incontrollabili come dimostrano vari incendi in tutti Italia, specie in zone rurali.

Inoltre è vietato « effettuare o far effettuare, in qualsiasi luogo pubblico o di uso pubblico, lo scoppio di ogni tipo di fuoco o gioco pirotecnico di libera vendita. »

Allo stesso modo, è proibito « lanciare gli artifici verso luoghi pubblici o di uso pubblico » da « aree private, finestre, balconi, lastrici solari, luci e vedute e simili. »

Nel tutelare gli animali domestici, l’articolo prevede anche doveri verso i loro proprietari: in particolare, « devono vigilare e attivarsi » affinché l’eventuale disagio che gli scoppi determinassero negli animali « non causi danni alle persone e agli animali medesimi. »

In base alla tipologia delle violazioni, contro i responsabili si procede secondo l’articolo 773 del Codice Penale o con una sanzione amministrativa da 50 a 300 euro, oltre a sanzioni accessorie come la cessazione dell’attività e il ripristino dello stato dei luoghi.

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