Descrizione
Puoi richiedere:
ATTESTAZIONE DI REGOLARITÀ DI SOGGIORNO
- se sei residente e hai i requisiti richiesti
ATTESTAZIONE DI REGOLARITÀ DI SOGGIORNO PERMANENTE
- se hai soggiornato legalmente per almeno 5 anni sul territorio nazionale
- svolgi lavoro subordinato o autonomo;
- disponi, per te e per i tuoi familiari di risorse economiche sufficienti e di una assicurazione sanitaria o di un altro titolo idoneo comunque denominato che copra tutti i rischi nel territorio nazionale;
- hai l'iscrizione presso un istituto pubblico o privato riconosciuto per seguire un corso di studi o di formazione professionale e disponi, per te e per i tuoi familiari, di risorse economiche sufficienti, per non diventare un onere a carico dell’assistenza sociale dello Stato durante il periodo di soggiorno, da attestare attraverso una dichiarazione o con altra idonea documentazione, e di un’assicurazione sanitaria o di altro titolo idoneo che copra tutti i rischi nel territorio nazionale;
- sei un familiare, come definito dall’articolo 2 del presente Decreto Lgs., che accompagna o raggiunge il/ la cittadino/a dell’Unione che ha diritto di soggiornare ai sensi delle lettere a), b) o c).
- temporaneamente inabile al lavoro a seguito di una malattia o infortunio;
- in stato di disoccupazione involontaria comprovata dopo aver esercitato un’attività lavorativa per oltre un anno nel territorio nazionale e hai l'iscrizione presso il Centro per l’impiego, ovvero hai reso la dichiarazione che attesta l’immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa;
- in stato di disoccupazione involontaria comprovata al termine di un contratto di lavoro di durata determinata inferiore ad un anno, ovvero in tale stato durante i primi dodici mesi di soggiorno nel territorio nazionale, hai l'iscrizione presso il Centro per l’impiego ovvero hai reso la dichiarazione che attesta l’immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa. In tale caso, conservi la qualità di lavoratore/trice subordinato/a per un periodo di un anno;
- segui un corso di formazione professionale. Salvo il caso di disoccupazione involontaria, la conservazione della qualità di lavoratore/trice subordinato/a presuppone che esista un collegamento tra l’attività professionale precedentemente svolta e il corso di formazione seguito.