Descrizione
Potete separarvi e divorziare davanti all'ufficiale di stato civile nel Comune in cui:
- è stato celebrato il matrimonio in forma civile;
- è stato celebrato il matrimonio in forma religiosa;
- dove è stato trascritto il matrimonio celebrato all’estero (da due cittadini italiani, o da un cittadino italiano e un cittadino straniero);
- risiedi o dove risiede il tuo coniuge.
Non dovete avere:
- figlie o figli minori;
- figlie o figli maggiorenni portatori di handicap grave;
- figlie o figli economicamente non autosufficienti.
- L'accordo non può contenere patti di trasferimento patrimoniale.
Se vuoi modificare le precedenti condizioni di separazione/divorzio contatta l'ufficio.
Oppure i conigi possono negoziare tra di loro un accordo con l’assistenza di almeno un/una legale per parte.
L'accordo deve essere munito di nulla osta rilasciato dalla Procura della Repubblica:
- in assenza di figli;
- in assenza di figli minori;
- in presenza di figlio maggiorenne autosufficiente non portatore di handicap grave.
- in presenza di figli minori;
- di figli maggiorenni portatori di handicap grave;
- di figli maggiorenni non autosufficienti.
Entrambi gli accordi sono considerati come i provvedimenti giudiziali che definiscono i procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.
Per presentare la domanda di divorzio devono trascorrere:
- sei mesi ininterrotti in caso di separazione consensuale;
- un anno nel caso di separazione giudiziale.