Si segnala che, alla data odierna, per il 2024, il Legislatore nazionale non ha confermato la disposizione normativa che esentava gli immobili distrutti o inagibili a causa degli eventi sismici del 2012.

Pertanto, a decorrere dal 2024, tali immobili sono soggetti al regime ordinario.

Con riferimento alle principali casistiche si precisa che:

 

a) se l’immobile è ancora inagibile ed iscritto in catasto con rendita, l’IMU è dovuta con la riduzione dell’imposta del 50%, considerando la rendita catastale;

 

b) se l’immobile è in corso di ristrutturazione, anche se accatastato con rendita, l’IMU va corrisposta considerando il valore dell’area fabbricabile. In tal caso il Servizio Tributi resta a disposizione per un supporto per la corretta quantificazione dell’imposta dovuta.

 

Sotto il profilo dichiarativo, si precisa che l’immobile inagibile, ma non oggetto di ristrutturazione, non deve essere dichiarato, in quanto l’inagibilità è già conosciuta dal Comune.

Nei casi, invece, in cui l’immobile debba essere valorizzato come area fabbricabile, occorre presentare entro il 30/06/2025 la dichiarazione IMU con riferimento al valore venale dell’area.

Per qualsiasi chiarimento è possibile contattare il Servizio Tributi e Riscossioni tel. 059/649894, mail .

 

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