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Il nuovo istituto è stato introdotto dal D.lgs. n. 30/2007 e regola il diritto dei cittadini comunitari e dei loro familiari di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli stati membri dell'Unione Europea. 

 

Attestazione di regolare soggiorno 
I cittadini dell’Unione Europea iscritti all’Anagrafe da meno di 5 anni, che sono in possesso dei requisiti di soggiorno richiesti dal D.Lgs. n. 30/2007, possono chiedere al Comune di residenza il rilascio di un’attestazione di iscrizione anagrafica (attestazione di regolare soggiorno)
L’attestazione è un documento che ha lo scopo di dimostrare l’avvenuto adempimento all’obbligo di iscriversi all’Anagrafe previsto dalla legge per i Cittadini dell'Unione Europea che soggiornano in Italia per un periodo superiore a 3 mesi. 

Per familiari si intendono:
- il coniuge;
- i discendenti diretti di età inferiore ai 21 anni o a carico e quelli del coniuge;
- gli ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge.

Documenti da presentare:
- passaporto o documento di identità del Paese di cui è cittadino in corso di validità;
- Dimostrazione del possesso dei requisiti di soggiorno di cui all'art. 7 D.Lgs 30 / 2007 
- 2 marche da bollo da 16,00 euro

 

Attestazione di soggiorno permanente
I cittadini dell’Unione europea che hanno soggiornato legalmente e in via continuativa per cinque anni nel territorio nazionale acquisiscono il diritto di soggiorno permanente e possono richiedere al Comune di residenza l’attestazione.

Documenti da presentare:
- passaporto o documento di identità del Paese di cui è cittadino in corso di validità;
- Documentazione attestante il soggiorno continuativo e legale in Italia per 5 anni
- Dimostrazione del possesso dei requisiti di soggiorno di cui all'art. 7 D.Lgs 30 / 2007
- 2 marche da bollo da 16,00 euro

 

La richiesta, in entrambi i casi, può essere presentata esclusivamente dal diretto interessato o da un genitore nel caso il diretto interessato sia minorenne

 

Normativa di riferimento
- D.Lgs 30/2007 
- Direttiva Unione Europea 2004/38/CE 

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