Servizi Demografici - Ufficio Stato Civile
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L'art. 12 della legge 162/2014 prevede la possibilità per i coniugi di comparire di fronte all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune per concludere un accordo di separazione, divorzio o di modifica delle precedenti condizioni di separazione o di divorzio. La richiesta può essere presentata presso:
• il Comune di residenza di uno dei due coniugi;
• il Comune dove è stato celebrato il matrimonio;
• il Comune dove è stato trascritto il matrimonio celebrato con rito religioso o celebrato all’estero.


Tale modalità semplificata è a disposizione dei coniugi solo quando NON vi sono figli della coppia minori, oppure maggiorenni incapaci, o con disabilità grave, o economicamente non autosufficienti.
Inoltre l’accordo NON potrà contenere patti di trasferimento patrimoniale (es. uso della casa coniugale, liquidazioni una tantum, ecc.), ad eccezione dell'obbligo di pagamento di un somma di denaro a titolo di assegno periodico.
L’assistenza dell’avvocato è facoltativa.


FASE ISTRUTTORIA
Per consentire all’ufficio l’acquisizione dei documenti necessari al procedimento è necessario che ciascuno dei coniugi compili la dichiarazione sostitutiva


Entrambi i moduli possono essere:
• consegnati all'ufficio Separazioni/Divorzi, previo appuntamento;
• trasmessi via email all'indirizzo:

Ai moduli deve essere allegata copia dei documenti di identità in corso di validità.
L'ufficiale di stato civile provvede d'ufficio all'acquisizione dei documenti utili al procedimento, detenuti da altra pubblica amministrazione italiana. In tutti gli altri casi, il cittadino, per poter concludere l’accordo in questione, deve produrre i documenti richiesti per comprovare i requisiti e le condizioni prescritte dalla legge. Una volta in possesso di tutti i documenti necessari, l'ufficio matrimoni stabilisce la data della redazione dell’accordo, previo contatto con gli interessati.

 

REDAZIONE DELL'ACCORDO
Entrambi i coniugi devono presentarsi con un documento di identità valido, nel giorno prestabilito, all'ufficio matrimoni per rendere le dichiarazioni prescritte e per sottoscrivere il conseguente accordo. Nel caso di assistenza da parte di avvocato, questi dev’essere munito di documento di identità valido e di tesserino professionale di appartenenza all’Ordine degli avvocati.
Se gli sposi non conoscono la lingua italiana, devono essere assistiti da un interprete nelle vari fasi del procedimento. L’interprete, munito di documento identificativo valido, presta giuramento di bene e fedelmente adempiere  all’incarico ricevuto.


CONFERMA DELL'ACCORDO
Non prima di 30 giorni dalla sottoscrizione dell’accordo, nel giorno concordato con l’ufficio matrimoni, i coniugi devono presentarsi per rendere all’ufficiale di stato civile una ulteriore dichiarazione che confermi la validità dell’accordo. La mancata comparizione dei coniugi equivale alla mancata conferma dell'accordo. 
Se gli sposi non conoscono la lingua italiana, devono essere assistiti anche in questa fase da un interprete.
Gli effetti dell’accordo si producono dalla data di sottoscrizione dello stesso. 
In seguito all'entrata in vigore della legge 6 maggio 2015 n. 55, dal 26 maggio 2015 i termini di separazione per pervenire al divorzio sono stati ridotti a mesi sei nel caso di separazione consensuale, ad un anno nel caso di separazione giudiziale.


Costi e modalità di pagamento
Il costo consiste in un diritto fisso pari a € 16, che deve essere corrisposto prima della redazione dell'accordo.
Il pagamento può avvenire con una delle seguenti modalità:
• attraverso il sistema PagoPA collegandosi al link: https://utda.it/pagopa-carpi inserendo la causale: DIRITTO FISSO PER SEPARAZIONE/DIVORZIO + DATI CONIUGI
• in contanti presso l' ufficio Separazioni/Divorzi

 

Normativa di riferimento
• Art. 12 Decreto Legge n.132/2014 convertito in Legge 162/2014.
• Legge n. 55 del 6 maggio 2015;


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