Ufficio Anagrafe - Viale dei Cipressi 1
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La dichiarazione per la costituzione di una convivenza di fatto può essere effettuata da due persone maggiorenni, unite stabilmente da legami affettivi di coppia e reciproca assistenza morale e materiale, residenti nel Comune di Carpi, coabitanti e iscritte nel medesimo stato di famiglia
Come dichiarare una convivenza di fatto
- Gli interessati devono presentare un’apposita dichiarazione (scarica il modulo) sottoscritta da entrambi unitamente alle copie dei documenti d’identità.
- Non è possibile costituire una convivenza di fatto se gli interessati sono uniti da legami di parentela, affinità od adozione o se anche uno solo di loro sia tuttora legato da un vincolo matrimoniale o faccia parte di un'unione civile.
- Per le coppie che si erano già iscritte al Registro delle Unioni Civili del Comune di Carpi occorre manifestare nuovamente la volontà in applicazione della nuova legge nazionale.
Per coloro che intendano trasferirsi da altro Comune, o, se già residenti a Carpi, trasferirsi ad altro indirizzo, dovranno far pervenire la dichiarazione di costituzione della convivenza di fatto, unitamente alla richiesta di iscrizione anagrafica di cambio di indirizzo secondo le modalità già previste per tali procedure.
Effetti della dichiarazione della convivenza di fatto
I conviventi di fatto:
a) hanno gli stessi diritti spettanti al coniuge nei casi previsti dall'Ordinamento penitenziario;
b) in caso di malattia e di ricovero, i conviventi di fatto hanno diritto reciproco di visita, di assistenza, nonché di accesso alle informazioni personali, secondo le regole di organizzazione delle strutture ospedaliere o di assistenza pubbliche, private o convenzionate, previste per coniugi e famigliari;
c) ciascun convivente di fatto può designare l'altro quale suo rappresentante con poteri pieni o limitati in caso di malattia che comporti incapacità di intendere e di volere per le decisioni in materia di salute oppure, in caso di morte, per quanto riguarda la donazione degli organi, le modalità di trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie;
d) i diritti inerenti la casa di abitazione;
e) successione nel contratto di locazione della casa di comune residenza per il convivente di fatto nel caso di morte dell'intestatario del contratto o di suo recesso;
f) inserimento nelle graduatorie per l'assegnazione di alloggi di edilizia popolare, qualora l'appartenenza ad un nucleo famigliare costituisca titolo o causa preferenziale;
g) diritti del convivente nell'attività d'impresa;
h) ampliamento delle facoltà riconosciute al convivente di fatto nell'ambito delle misure di protezione delle persone prive di autonomia;
i) in caso di decesso del convivente di fatto, derivante da fatto illecito di un terzo, nell'individuazione del danno risarcibile alla parte superstite si applica i medesimi criteri individuati per il risarcimento del danno al coniuge superstite.
L'ufficiale d'anagrafe rilascia la certificazione anagrafica relativa alla convivenza di fatto.
Cessazione di una convivenza di fatto
La convivenza di fatto può estinguersi per:
- matrimonio/unione civile tra i conviventi o con altre persone;
- decesso di un convivente;
- cessazione della coabitazione (dichiarata dalle parti o accertata d'ufficio);
- cessazione del legame affettivo a seguito di dichiarazione di uno o di entrambi i conviventi
La cessazione della convivenza di fatto può essere comunicata, da uno o entrambi i conviventi, presentando apposita dichiarazione (scarica il modulo) allegando un documento di identità ed inviata con una delle seguenti modalità:
- per raccomandata da spedire al seguente indirizzo: Comune di Carpi - Servizi Demografici - V.le dei Cipressi 1 - 41012 Carpi (Mo)
- per fax da inviare al n +39 059 649577
- per posta elettronica all’indirizzo
- di persona allo sportello (servizio solo su appuntamento)
Nel caso di richiesta di cancellazione di una sola parte interessata il Comune provvederà a inviare all'altro componente la relativa comunicazione.
Contratto di convivenza: disciplina dei rapporti patrimoniali
I conviventi di fatto possono disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune con la sottoscrizione di un contratto di convivenza.
Il contratto, le sue modifiche e la sua risoluzione sono redatti in forma scritta, a pena di nullità con atto pubblico o scrittura privata con sottoscrizione autenticata da un notaio o da un avvocato che ne attestano la conformità alle norme imperative e all'ordine pubblico. Ai fini dell'opponibilità ai terzi, il professionista, entro i successivi dieci giorni dalla stipula, provvede alla trasmissione della copia del contratto al Comune di residenza dei conviventi.
Il documento, riprodotto tramite scanner e accompagnato da una dichiarazione che attesti che tale copia è relativa all'originale cartaceo (usare formato pdf firmato digitalmente), dovrà essere inviato al Comune di Carpi a mezzo PEC all' indirizzo:
Legge n. 76/2016 Disciplina delle unioni civili e delle convivenze di fatto