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L'autentica della sottoscrizione consiste nell'attestazione di un pubblico ufficiale che la firma è stata apposta in sua presenza, dopo essersi accertato dell'identità della persona che sottoscrive.
L'autentica deve essere prescritta da una precisa norma di legge o di regolamento.

L'ufficiale di Anagrafe, salvo casi speciali peviste dalla normativa, è competente ad autenticare unicamente sottoscrizioni contenute in istanze o in dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà. Pertanto il testo del documento deve rimanere nell'ambito previsto e non può contenere dichiarazioni aventi valore negoziale (es. manifestazioni di intenti, accettazioni di volontà, rinunce, contratti, scritture private ecc. ) e tanto meno concretizzare una procura.

 

Cosa si può autenticare
L'autentica di firma è possibile per:
- dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà concernenti fatti, stati e qualità personali di cui il dichiarante sia a diretta conoscenza riguardanti se stesso e altre persone, non autocertificabili, da presentare a soggetti privati (banche, assicurazioni, etc.);
- istanze da presentare a privati (mai a uffici pubblici, gestori di pubblico servizio);

 

Chi la può chiedere
Può richiederla qualsiasi persona maggiorenne presentandosi personalmente agli sportelli anagrafici.
Occorre essere muniti di un documento d'identità valido.

 

Costo
Le autenticazioni delle firme assolvono l'imposta di bollo di € 16,00

 

Informazioni utili
Le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà e le istanze da produrre a pubbliche amministrazioni e a gestori di pubblici servizi non prevedono l'autenticazione della sottoscrizione; possono essere presentate direttamente al dipendente addetto, ovvero sottoscritte e presentate unitamente a fotocopia non autenticata di un documento di identità. Vai al modulo 
Solo nel caso in cui l'istanza e la dichiarazione riguardino la riscossione da parte di terzi di benefici economici, benché destinate a pubbliche amministrazioni e gestori di pubblici servizi, la sottoscrizione andrà autenticata.

 

Per chi è impossibilitato a muoversi 
Esclusivamente nei casi di persone impossibilitate a muoversi, l'Ufficio Anagrafe offre il servizio a domicilio. In questo caso è necessario che, preventivamente, un parente o altra persona maggiorenne si rechi presso gli uffici centrali dell'anagrafe, munito di un documento di identità della persona impossibilitata e del documento (o atto di delega a riscuotere benefici economici) sul quale deve essere autenticata la firma, per fissare l'appuntamento con il funzionario che si recherà a casa dell'interessato.
Per ulteriori informazioni Servizi anagrafici a domicilio 

 

Per pratiche INPS (ratei maturati e non riscossi, invalidità civile) e pratiche di ADOZIONE, ESCLUSIVAMENTE SU APPUNTAMENTO presso:
Ufficio Anagrafe - V.le dei Cipressi 1 - Tel. 059 649575
Risposta telefonica dalle ore 8.30 alle ore 12.00

 

MODULISTICADichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà

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