Servizio Amministrazione del Patrimonio - viale Peruzzi 2 -  tel. 059/649186
SI RICEVE SOLO SU APPUNTAMENTO: da lunedì a venerdì 10.30/12.30, giovedì 15.30/17.30


Il Comune può concedere immobili (sia locali che terreni) in uso ad enti e associazioni, compatibilmente con le proprie disponibilità, secondo criteri e requisiti determinati. In base agli scopi sociali perseguiti il canone di concessione può variare dal valore di mercato fino alla gratuità.

A CHI SI RIVOLGE
A enti e/o associazioni che svolgono attività a scopo sociale, senza fini di lucro.

COME ACCEDERE
Presentare all'Ufficio Protocollo, all'indirizzo di posta elettronica certificata la domanda, corredata da tutti gli allegati richiesti dall'apposito facsimile:
Modulo  Concessione in uso di locali ad Enti o Associazioni
Modulo Condivisione di concessione in uso locali ad Enti o Associazioni


COSA OCCORRE
Per la concessione in uso, il legale rappresentante dell'ente o associazione od organizzazione di volontariato deve presentare la domanda secondo l'apposito facsimile e allegare tutta la documentazione ivi richiesta: atto costitutivo e statuto, relazione descrittiva dell’attività svolta, bilancio, dichiarazione di esplicita adesione ai principi della Costituzione.
I richiedenti devono poter provare l'iscrizione al Registro Unico del Terzo Settore (RUNTS), il quale sostituisce - a partire dal 23 novembre 2021 - i registri delle APS, delle ODV e l'anagrafe delle Onlus previsti dalle precedenti normative di settore (rif. normativi: Decreto direttoriale n. 561 del 26 ottobre 2021)
I richiedenti devono essere iscritti in apposito registro da almeno 6 mesi per accedere a benefici economici diretti o indiretti (art. 10 c. 2 Regolamento comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici a soggetti pubblici e soggetti privati) e per stipulare convenzioni con l’Amministrazione ai fini della gestione di attività di interesse pubblico (art. 75 c. 4 Regolamento comunale dei Contratti). Vale il principio di continuità tra registro precedente e RUNTS (Nota n. 2904 del 3/3/2023 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali).
Per l'autorizzazione alla condivisione di locali comunali già concessi in uso ad altra associazione, la domanda - compilata secondo l'apposito fac-simile - è avanzata previo accordo con l'associazione stessa, deve esser corredata da tutti gli allegati richiesti e adeguatamente sottoscritta da entrambi i legali rappresentanti.


SCADENZA
La domanda di concessione in uso deve pervenire dall'1 al 30 novembre di ogni anno.
La domanda di condivisione di locali può esser presentata in qualsiasi momento.

COSTO
Marca da bollo di € 16,00 per la richiesta (le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale sono esenti).
È possibile assolvere l’imposta di bollo, acquistando il bollo in modo virtuale, ai sensi di quanto indicato dall’art. 15 del D.P.R. 642 del 26.10.1972, come da autorizzazione all'assolvimento dell'imposta di bollo in modo virtuale n. 40422, Rep. III del 25.10.1991 dell’Agenzia delle Entrate per il Comune di Carpi sul servizio PagoPA Bollo Virtuale: https://utda.it/pagopa-carpi , selezionando “C960 - AMMINISTRAZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE”.

TEMPI E MODI DI RISPOSTA
Annualmente la Giunta approva un Piano di assegnazione di locali per sedi associative. Compatibilmente con la disponibilità di locali, a chi è stato inserito nel Piano viene rilasciata una concessione con durata fino a 9 anni.
Tempi di risposta 180 gg. per l'aggiudicazione, decorrenti dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande, in caso di condivisione con un'altra associazione invece i tempi si riducono a 60 giorni.


NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Regolamento Comunale dei Contratti, in particolare art. 42 e seguenti - Regolamento Comunale Concessione benefici ad enti e associazioni - LR n. 34/2002 promozione e valorizzazione dell'associazionismo - LR n. 12/2005 valorizzazione delle organizzazioni di volontariato.

Regolamento Comunale dei Contratti
Regolamento Comunale Concessione benefici ad enti e associazioni

 

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