1. Come faccio a sapere se un tetto è veramente in amianto?
Per prima cosa occorre verificare l'anno di costruzione dell'edificio: dopo il 1994 in Italia non erano più commercializzati materiali contenenti amianto. Per gli edifici costruiti prima del 1994:
a. Se il tetto appartiene all'edificio di sua proprietà può richiedere la consulenza di un tecnico esperto (ingegnere, geometra, architetto; consultare gli albi professionali). Questi tecnici, attraverso parametri-guida deliberati dalla Regione Emilia Romagna possono eseguire verifiche sul tipo di materiale e, nel caso in cui sia amianto, possono compilare il documento di "valutazione del rischio", obbligatorio per legge. Nel caso in cui il tecnico abbia qualche dubbio che si tratti di un amianto può fare analizzare un campione presso un laboratorio accreditato (vedi sito internet ministero della salute). Generalmente, però, basta un occhio esperto.
b. Nel caso in cui il tetto appartenga ad un immobile posto in prossimità della sua abitazione (o del suo luogo di lavoro), può presentare segnalazione scritta al Comune sul modulo  La segnalazione resterà anonima

 

2. Abito in un condominio, mi sono accorto che nell'edificio sono presenti materiali che mi sembrano contenere amianto. A chi mi devo rivolgere?
Inizialmente all'Amministratore del condominio. Se l'Amministratore rimane inerte può presentare segnalazione al Comune (vedi caso 1b)

 

3. In caso di piccoli quantitativi, come mi devo comportare e a chi posso rivolgermi?
I privati cittadini (no ditte) proprietari di piccoli quantitativi di amianto, quali lastre di copertura (max n. 12 lastre = 24mq = 360kg. circa), piccole cisterne per acqua (max n. 2, di dimensioni max 500lt.), canne fumarie (max 3m lineari), cucce per ricovero animali domestici (max n. 1), piastrelle in vinil-amianto (max 15m lineari), possono provvedere personalmente alla rimozione dei manufatti, seguendo in modo scrupoloso la PROCEDURA prevista per questi casi; il ritiro e lo smaltimento sarà effettuato gratuitamente da AIMAG.
Procedura: dovrà essere compilato un PIANO DI LAVORO SEMPLIFICATO per privati cittadini (modulo reperibile presso lo sportello amianto o richiedibile per e-mail) e consegnarlo all'AUSL che, dopo un controllo apporrà sul modulo un timbro per l'autorizzazione allo smaltimento.
AIMAG, previo appuntamento e previa consegna del modulo timbrato dall'AUSL ritirerà GRATUITAMENTE il materiale presso il luogo concordato, provvedendo al suo corretto smaltimento.
Per maggiori dettagli sulle informazioni tecniche e sulle procedure da seguire si di contattare lo Sportello Amianto (tel. 059/649161; mail: )

 

4. In caso di quantitativi maggiori o di difficoltà tecniche, come mi devo comportare e a chi rivolgermi?
In caso di quantità maggiori, o di difficoltà tecniche particolarmente gravose che impediscono di intervenire personalmente in sicurezza, dovrà essere incaricata una ditta abilitata (iscritta albo bonificatori) che, dopo aver compilato e consegnato all'AUSL il PIANO DI LAVORO, provvederà alla RIMOZIONE, TRASPORTO e SMALTIMENTO del materiale nei modi previsti dalle normative vigenti.

5. Se affido i lavori a una ditta abilitata, che responsabilità ho rispetto alle norme sulla sicurezza e sulla tutela dell'ambiente?
Il tema è complesso e difficilmente sintetizzabile in una FAQ. In questa sede è sufficiente ricordare che il committente dei lavori (che sia il proprietario della singola unità immobiliare o l'Amministratore del condominio), ai sensi della vigente normativa in materia di sicurezza (D.Lgs 81/08) e in materia di tutela dell'ambiente (D.Lgs 152/06), ha diversi obblighi e responsabilità sanzionabili in via amministrativa e penale.
In estrema sintesi il committente deve: incaricare una ditta autorizzata (consultare elenco ditte sito Albo Nazionale gestori Rifiuti); rispettare e far rispettare all'impresa affidataria le norme in materia di sicurezza per i lavoratori; verificare, attraverso il tecnico di fiducia, che siano rispettate le norme amministrative che regolano i cantieri edili (permessi vari, esposizione cartelli di cantiere).
Buona norma è avvisare i vicini dei lavori in corso, in modo che si possano tutelare tenendo chiuse porte e finestre e lontani dall'area i bambini per il tempo di esecuzione dei lavori.
Per quanto riguarda lo smaltimento dell'amianto, il committente deve accertarsi che la ditta incaricata per il trasporto dei rifiuti sia autorizzata al trasporto di "rifiuti pericolosi" e che conferisca il materiale ad una discarica autorizzata per quel tipo di rifiuto. Si suggerisce di farsi rilasciare SEMPRE una copia del formulario dei rifiuti, completa della presa in carico del rifiuto da parte della discarica autorizzata.
E' importante sapere, che il proprietario di un immobile o di un'area cortiliva, risponde della custodia dei materiali contenenti amianto (es. materiale eternit) e se qualcuno lo disperde nell'ambiente, anche per causa di incidente, questi ne rimane in parte responsabile.

 

6. Qual è il costo al mq. della rimozione e dello smaltimento di un tetto?
Orientativamente si parte da 8/10 € il mq. per i casi più semplici; il costo, tuttavia, varia notevolmente a seconda del quantitativo del materiale da rimuovere e del cantiere che si dovrà allestire (es. eventuali ponteggi e costi di occupazione suolo pubblico), vanno inoltre aggiunti gli oneri tecnici e amministrativi dalle eventuali pratiche edilizie necessarie.
Il costo del rifacimento della copertura, ovviamente, dipende dai materiali che si andranno a scegliere.
Consigliamo di richiedere 3 o più preventivi (consultare elenco ditte Camera Commercio o associazioni di categoria) e di fare ATTENZIONE che nei preventivi vi siano TUTTE LE VOCI di costo, compresa il disbrigo della pratica AUSL (N.B. l'AUSL non richiede nessun tipo di pagamento per la valutazione della pratica).
Diffidate di prezzi troppo alti ma soprattutto di quelli TROPPO BASSI.

 

7. Sono previste incentivi statali per chi effettua la bonifica?
La rimozione di una copertura in amianto e il suo rifacimento con altro materiale sono considerate opere di ristrutturazione edilizia, e pertanto, fino al 31/12/2014, agli interventi suddetti si applica le detrazione fiscale del 50%; sarà possibile inserirla direttamente nella prossima dichiarazione dei redditi e sarà rateizzata in 10 anni. Sugli immobili a prevalente destinazione abitativa privata, si applica inoltre l'aliquota IVA agevolata del 10%; informazioni più precise possono essere ottenute dal vostro commercialista, dai CAF o presso l'Agenzia delle Entrate.
Se il rifacimento del tetto consente di ottenere un miglioramento energetico dell'edificio, può essere ottenuta la detrazione fiscale del 65% prevista per l'efficientamento energetico degli edifici. La detrazione, tuttavia, spetta solo se il risparmio energetico conseguito rientra nei parametri prestazionali previsti dalla legge; l'intervento, perciò, dovrà essere progettato e certificato da un tecnico specializzato.
PER LE DITTE non è prevista nessuna detrazione per l'intervento edilizio inerente la rimozione dell'amianto, ma periodicamente vengono finanziati dalla Regione o dallo Stato fondi incentivanti dedicati.

 

8. Oltre ai tetti, quali altri manufatti si possono trovare in una casa?
Canne fumarie, rivestimenti isolanti dei tubi di riscaldamento, cisterne per acqua, isolanti sottotetto, pannelli isolanti, pavimenti in vinil-amianto, cucce per animali, ecc.

 

9. Quando bisogna considerare pericoloso l'amianto ed è obbligatorio rimuoverlo?
Attualmente la legge nazionale, prevede l'obbligo di rimozione SOLO in presenza di un deterioramento dei materiali tale da provocare dispersioni di fibre, con relativo rischio di INALAZIONE da parte delle persone.
La Regione Emilia Romagna, ad oggi, non ha promulgato alcuna legge che stabilisca una scadenza temporale per la rimozione dell'amianto ancora presente in situ, quindi sul nostro territorio valgono le disposizioni nazionali, sopra richiamate.

 

10. Quali sono le alternative alla RIMOZIONE e quali i pro e i contro?
a
. Incapsulamento Il materiale viene impregnato con appositi prodotti penetranti e ricoprenti a più strati e di colore diverso applicati con l'utilizzo di pompa a bassa pressione. Questa soluzione è provvisoria e ha una durata limitata nel tempo; poiché l'amianto è ancora presente in sito, il proprietario, secondo quanto previsto dalla legge, periodicamente dovrà ripetere la "valutazione del rischio", affrontando la spesa per il tecnico incaricato; inoltre se l'incapsulamento è stato danneggiato da eventi atmosferici particolari (grandine o altro), si dovrà valutare se l'intervento è ancora idoneo a contenere la dispersione di fibre e, in caso contrario si dovrà procedere al suo rifacimento o a rimuovere la copertura in via definitiva.
PRO:  Nell'immediato l'intervento è meno oneroso e più veloce della rimozione, in quanto non c'è necessità di sostituire la copertura - Non si producono rifiuti pericolosi.
CONTRO : 
- L'incapsulamento è efficace solo su superfici poco deteriorate.
- I costi del trattamento di incapsulamento sono equivalenti a quelli della rimozione
- L'amianto trattato non scompare; il proprietario, deve infatti attuare un programma di controllo periodico, nominando, allo scopo un tecnico che rediga "la valutazione del rischio".
- Non risolve, ma rimanda il problema della rimozione.
- Determina, a lungo andare, un incremento dei costi di mantenimento della copertura.
- Gli agenti atmosferici, come neve, grandine, sole, trombe d'aria (e terremoto), possono vanificare il trattamento o, quanto meno, ridurne l'efficacia nel tempo.
b. Confinamento o sovra copertura
Si tratta dell'installazione di una barriera a tenuta, realizzata in materiali vari, che separa l'amianto dalle aree occupate dell'edificio e dall'ambiente circostante.
Se non viene associato ad un trattamento incapsulante il rilascio di fibre, ove l'amianto sia deteriorato, continua all'interno del confinamento; in pratica è una barriera che isola completamente l'amianto dall'ambiente, una scatola a tenuta entro la quale è racchiuso.
Poiché l'amianto rimane presente nell'edificio occorre comunque attuare un programma di controllo e manutenzione, affrontando i costi relativi anche per eventuali interventi di manutenzione.

 

11. Può il sindaco, l'AUSL o altro ente obbligarmi a rimuovere l'amianto?
Solo il Sindaco, sentito il parere dell'AUSL, nei casi più gravi (es. stato di conservazione giudicato "pessimo" o scadente in base ai parametri di valutazione regionali, vicinanza a scuole) o quando gli interventi di bonifica alternativi (confinamento e incapsulamento) risultano insufficienti e/o inopportuni, può imporre, mediante ordinanza, l'obbligo di rimuovere i materiali contenenti amianto indicando i tempi entro i quali dovrà essere eseguito l'intervento.
La rimozione e lo smaltimento è sempre obbligatoria se i materiali contenenti amianto si configurano come rifiuti (es. lastre abbandonate/accumulate a terra).

 

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